Corte Militare d’Appello: “ condannato dal Tribunale Militare di Roma alla pena di mesi tre di reclusione per il reato di ingiuria continuata ed aggravata (artt. 226,47 n. 2 c.p.m.p.; 81 cpv c.p.) ai danni di un militare subordinato”
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- Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
- Creato Giovedì, 02 Maggio 2019 04:26
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Corte Militare d’Appello: “ condannato dal Tribunale Militare di Roma alla pena di mesi tre di reclusione per il reato di ingiuria continuata ed aggravata (artt. 226,47 n. 2 c.p.m.p.; 81 cpv c.p.) ai danni di un militare subordinato”
"..Questa Corte e' chiamata a giudicare in ordine all'appello presentato dalla difesa del sunnominato imputato, il quale e' stato in primo grado condannato dal Tribunale Militare di Roma alla pena di mesi tre di reclusione per il reato di ingiuria continuata ed aggravata (articoli 226,47 n. 2 c.p.m.p.; 81 cpv c.p.) ai danni di un militare subordinato, commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare. Rileva la Corte che il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 recante "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2, comma 3, della L. 28 aprile 2014, n. 67" al Capo I, "Abrogazione di reati e modifiche al codice penale", con l'art. 1 "Abrogazione di reati", ha abrogato, tra gli altri, il reato di "ingiuria" previsto dall' art. 594 cod. pen..."
"..P.Q.M. Visti gli articoli 1 della L.Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della L. 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 226 c.p.m.p., per contrasto con gli articoli 3 e 52 della Costituzione, nella parte in cui sottopone a sanzione penale condotte del tutto estranee al servizio o alla disciplina militare o, comunque, non afferenti a interessi delle Forze Armate dello Stato, che, ove poste in essere da soggetti non appartenenti alle Forze Armate, non sono piu' previste dalla legge come reato, per effetto del disposto dell'art. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, che ha abrogato l'art. 594 c.p.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la sospensione del giudizio in corso; Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento..."
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