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Chiarimenti in merito alle caratteristiche del vano corsa a prova di fumo, del vano corsa per ascens

Dettagli

Nuova pagina 1

Ministero dell'interno
Lett.Circ. 5-2-2008 n. P157/4135/sott.9
D.M. 15
settembre 2005 - Chiarimenti in merito alle caratteristiche del vano
corsa a prova di fumo, del vano corsa per ascensore antincendio e del
vano corsa per ascensore di soccorso.
Emanata dal Ministero
dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la
sicurezza tecnica, Area prevenzione incendi. 

Lett.Circ. 5 febbraio
2008, n. P157/4135/sott.9 (1).

D.M. 15 settembre 2005 - Chiarimenti in
merito alle caratteristiche del vano corsa a prova di fumo, del vano
corsa per ascensore antincendio e del vano corsa per ascensore di
soccorso.


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(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale
per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Area prevenzione incendi.

 


--------------------------------------------------------------------------------

  Ai
 Sigg. Direttori regionali dei Vigili del Fuoco
 
    Loro sedi
 
  Ai
 Sigg. Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco
 
    Loro sedi
 
  



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Pervengono a questa Direzione quesiti tesi a conoscere la corretta
interpretazione di alcuni punti della regola tecnica per i vani degli
impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli
di prevenzione incendi, emanata con il D.M. 15 settembre 2005 del
Ministero dell'interno.

Come è noto il provvedimento in oggetto, in
funzione della presenza di determinate caratteristiche di protezione
attiva e passiva, distingue i vani di corsa degli impianti di
sollevamento nelle seguenti tipologie: vano aperto, vano protetto, vano
a prova di fumo, vano per ascensore antincendio, vano per ascensore di
soccorso.

In particolare gli ascensori ubicati in vano a prova di fumo
non possono essere utilizzati in caso di incendio e la protezione del
vano di corsa è finalizzata unicamente ad evitare che gli stessi
fungano da via privilegiata per la propagazione dei prodotti della
combustione. L'ascensore antincendio, in considerazione dei prescritti
requisiti impiantistici, può essere invece impiegato anche in caso di
incendio per l'evacuazione assistita di persone con ridotte o impedite
capacità motorie. Infine l'ascensore di soccorso deve essere inteso
come un presidio antincendio ad uso esclusivo delle squadre di
soccorso, pertanto, proprio per tener conto delle esigenze legate al
corretto svolgimento delle operazioni di emergenza, se ne consiglia
l'ubicazione in prossimità del perimetro del fabbricato, in posizione
facilmente accessibile dall'esterno e preferibilmente adiacente ad una
scala a prova di fumo prevedendo eventualmente una comunicazione,
tramite porta EI, tra il filtro che dà accesso alla scala a prova di
fumo e quello che conduce all'ascensore di soccorso.

Ciò premesso, al
fine di assicurare un'applicazione corretta ed uniforme del D.M. 15
settembre 2005, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Al punto 3.3 -
vani a prova di fumo - dell'allegato al citato decreto, è riportato
testualmente: «È consentito che il filtro a prova di fumo sia unico per
l'accesso sia alle scale che all'impianto di sollevamento, fatta
eccezione per gli impianti di cui ai successivi punti 7 e 8». Tale
formulazione deve intendersi nel senso che allorquando per gli impianti
di sollevamento è prescritto il vano corsa a prova di fumo, è
sufficiente prevederne l'installazione nel medesimo compartimento della
scala a prova di fumo, al quale si ha accesso, quindi, attraverso un
unico filtro, senza realizzare ulteriori specifiche protezioni ai fini
antincendio. Detta interpretazione trova peraltro conferma nel
chiarimento già fornito con la Lett.Circ. n. P694/4122/sott.66/A del 19
giugno 2006, con riferimento agli impianti di sollevamento ubicati
negli edifici destinati ad uffici (punto 6.9 dell'allegato al D.M. 22
febbraio 2006).

Al punto 7 - vani di corsa per ascensore antincendio -
dell'allegato al D.M. 15 settembre 2005, tra le caratteristiche di cui
devono essere in possesso i vani è indicato: «ad ogni piano, all'uscita
dall'ascensore, deve essere realizzata un'area dedicata di almeno 5 m2
aperta, esterna all'edificio, oppure, protetta da filtro a prova di
fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e
comunque non inferiore a REI 60». Per tale tipologia di vano non è
quindi applicabile la soluzione descritta in precedenza per il vano a
prova di fumo, bensì deve essere previsto un filtro a prova di fumo dal
quale sia possibile accedere o al vano scala, che costituisce un
compartimento a sé stante, o al disimpegno avente superficie minima in
pianta di 5 m2 sul quale deve avvenire lo sbarco dell'ascensore e che
può assolvere la funzione di spazio calmo, ove richiesto.

Nel caso,
invece, di vano di corsa per ascensore di soccorso, si ritiene
necessario che il filtro a prova di fumo mediante il quale si ha
accesso alla scala sia indipendente da quello che conduce all'area
dedicata su cui avviene lo sbarco dell'impianto di sollevamento, in
quanto, nel caso di edifici di grande altezza, il flusso di persone che
abbandonano il fabbricato attraverso le scale potrebbe essere
contestuale ma di verso opposto rispetto ai soccorritori che
intervengono per contrastare l'emergenza utilizzando l'ascensore di
soccorso.

Con l'occasione si evidenzia infine che al punto 7
dell'allegato al D.M. 15 settembre 2005, laddove è prescritto che «i
montanti dell'alimentazione elettrica del macchinario devono essere
separati dall'alimentazione primaria ed avere una protezione non
inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e, comunque, non
inferiore a REI 60», tali requisiti vanno riferiti all'alimentazione
secondaria di sicurezza, pur se non esplicitamente citata nel testo.


Il Direttore centrale

Barzi


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D.M. 15 settembre 2005


 

   

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