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Utilizzo di "semafori intelligenti” e di "dissuasori di velocità".

Dettagli

Nuova pagina 1

Utilizzo di "semafori intelligenti” e di "dissuasori di velocità".
Emanata dal Ministero dei trasporti,
Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione generale per la
Motorizzazione, Divisione VII. 

Nota 17 luglio 2007, n. 67851 (1).

Utilizzo di "semafori intelligenti” e di "dissuasori di velocità".


-

(1) Emanata dal Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti
terrestri, Direzione generale per la Motorizzazione, Divisione VII.

 




Con riferimento alle problematiche esposte nella nota in riscontro, si
premette che questo Ufficio si è già pronunciato più volte, in passato,
sulla utilizzazione dei dispositivi in oggetto.

Allo stato attuale
non si può che confermare l'orientamento già espresso, in
considerazione del fatto che tali dispositivi non sono coerenti con le
disposizioni del nuovo Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) e
del connesso Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495
del 1992).

Al riguardo si osserva quanto segue.

L'art. 158 del
Regolamento afferma che le lanterne semaforiche servono per regolare
nel tempo l'avanzamento delle correnti di traffico in una intersezione
o in un tronco stradale; conseguentemente l'azionamento del dispositivo
semaforico in base alla velocità dei veicoli in arrivo, piuttosto che
in base a cicli temporali calcolati sulla scorta dei dati di traffico,
non risponde alla previsione normativa.

L'art. 345 del Regolamento
prescrive inoltre che i misuratori di velocità siano gestiti
direttamente dagli organi di Polizia stradale che li hanno in
disponibilità; conseguentemente, un funzionamento puramente
informativo, senza l'applicazione delle dovute sanzioni, tenuto conto
del fatto che i conducenti possono comunque leggere sul tachimetro la
velocità del proprio veicolo, è privo di senso.

In particolare,
secondo il disposto di cui al suddetto art. 158 del Regolamento,
l'installazione di un impianto semaforico è connessa all'esistenza di
correnti di traffico, di tipo veicolare o pedonale, delle quali è
necessario regolare nel tempo l'avanzamento.

In assenza di
intersezioni con strade laterali, è sufficiente l'esistenza di una
corrente di traffico pedonale da tutelare per giustificare
l'installazione di un impianto semaforico.

In presenza di un
attraversamento pedonale l'impianto semaforico deve, necessariamente,
essere installato in entrambi i sensi di marcia.

Nel caso in questione
non è previsto dalle vigenti norme regolamentari che l'impianto
semaforico venga utilizzato per il governo della velocità, né che il
ciclo dello stesso sia comandato dal superamento di un determinato
limite di velocità.

Questa Direzione generale non ha mai rilasciato
omologazioni per impianti funzionanti con tali modalità, né può
autorizzarne la sperimentazione.

Qualora si verifichino infrazioni al
limite di velocità imposto sul tronco stradale in questione, queste
devono essere debitamente e necessariamente sanzionate ai sensi dell’
articolo 142, commi 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (nuovo Codice
della strada).

A tale fine devono essere installati i dispositivi
misuratori di cui all'art. 201, comma 1-bis, lett. e), ovvero lett. f),
del Codice, secondo le specifiche modalità di impiego; in ogni caso non
è necessaria la contestazione immediata dell'infrazione.

Per quanto
riguarda eventuali infrazioni ex art. 146, comma 3 del Codice, si
rammenta che l’art. 201, comma 1-bis, lett. b) consente la
contestazione non immediata solo in caso di attraversamento di un
incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; in assenza di
intersezione la contestazione (rectius - la violazione - N.d.A.), di
norma, deve essere contestata immediatamente a prescindere
dall'eventuale dispositivo documentatore impiegato.

Eventuali
dispositivi funzionanti sia come misuratori di velocità che come
documentatori fotografici di infrazioni commesse alle intersezioni non
possono svolgere simultaneamente le due funzioni, in quanto tale
eventualità è espressamente esclusa dai decreti di approvazione.

Non
è ammissibile commutare una violazione dell'art. 142 in una violazione
dell'art. 146, ovvero sanzionarla con un semplice perditempo al
semaforo; peraltro, in assenza di documentatori fotografici ovvero di
organi di Polizia stradale, nulla garantisce circa l'effettivo arresto
al semaforo del conducente.

Si osserva infine che la soluzione
prospettata penalizzerebbe eventuali conducenti che, pur procedendo a
velocità regolamentare, si trovino a precedere il trasgressore; essa
inoltre potrebbe risultare fonte di pericolo per la circolazione, per
le eventuali improvvise azioni frenanti conseguenti ad un inatteso
funzionamento dell'impianto.

Se l'obiettivo è quello del governo
della velocità, all'interno dei centri abitati possono essere operati
gli interventi infrastrutturali previsti dalla direttiva ministeriale
Dir.Min. 8 giugno 2001, "Linee guida per la redazione dei piani per la
sicurezza stradale urbana"; essi sono peraltro limitati alle strade
locali interne alle cosiddette "isole ambientali" (come definite dalle
direttive ministeriali - Dir.Min. 12 aprile 1995 sulla redazione,
adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico).

La sicurezza
stradale può peraltro essere adeguatamente implementata provvedendo
alla installazione, nei punti ritenuti più pericolosi per i pedoni, di
normali impianti semaforici a ciclo fisso ovvero a chiamata pedonale.

Ulteriori risultati potranno essere conseguiti con adeguati interventi
infrastrutturali, quali sottopassi o sovrapassi per il traffico
pedonale.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore
chiarimento.


Il Direttore generale

Dr. Ing. Sergio Dondolini



D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495


 

   

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