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Agevolazione prima casa – credito d’imposta - pertinenza.

Dettagli

Nuova pagina 1

Ministero dell'economia e delle finanze
Ris. 1-2-2008 n. 30/E
Agevolazione prima casa – credito d’imposta - pertinenza.
Emanata dal
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche
fiscali, Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e
contenzioso. 

Ris. 1 febbraio 2008, n. 30/E (1).

Agevolazione prima
casa – credito d’imposta - pertinenza.


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(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
per le politiche fiscali, Agenzia delle entrate, Direzione centrale
normativa e contenzioso.

 


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Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione
dell’art. 7 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 è stato esposto il
seguente

Quesito

Il notaio istante rappresenta di essere stato
incaricato di stipulare un atto avente ad oggetto l’acquisto di un
garage che sarà destinato dagli acquirenti a pertinenza di un
appartamento acquistato con atto registrato il 6 settembre 1982.

Gli
acquirenti, preliminarmente, intendono procedere alla vendita di un
posto auto, acquistato in data 5 giugno 2003, con i benefici prima
casa.

Ciò premesso, il notaio istante chiede se, relativamente all’
acquisto del garage, possa applicarsi l’agevolazione c.d. 'prima casa'
e fruire del credito di imposta previsto dall’articolo 7, della legge
23 dicembre 1998, n. 448.


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Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il notaio
ritiene che l’atto di acquisto del garage possa beneficiare dell’
agevolazione c.d. prima casa, in quanto lo stesso diverrà pertinenza
dell'unità abitativa degli acquirenti, nonché del credito d’imposta.


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Parere dell’Agenzia delle entrate

L’agevolazione c.d. "prima casa" è
disciplinata dalla nota II-bis, dell’articolo 1 della tariffa, parte
prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta
di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la quale
prevede l’applicazione dei benefici fiscali agli «atti traslativi a
titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso ed
agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’
usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse».

In merito
ai requisiti ed alle condizioni da soddisfare per godere
dell'agevolazione "prima casa", si rinvia alle precisazioni fornite
dalla scrivente nei documenti di prassi amministrativa (consultabili
nel sito www. agenziaentrate.it), con particolare riferimento alla
circolard 1 marzo 2001, n. 19/E e alla circolare12 agosto 2005, n.
38/E.

Atteso ciò, si osserva che il comma 3 della nota II-bis
stabilisce, altresì, che: «Le agevolazioni di cui al comma 1,
sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo
comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle
pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le
pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità
immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione
oggetto dell'acquisto agevolato (...).».

Il successivo comma 4 prevede
che: «In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a
titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di
cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni
dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro,
ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa
pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni
soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio dell’Agenzia delle
entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve
recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta
calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e
quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché
irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della
differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma
4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni
non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno
dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al
presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a
propria abitazione principale.».

Infine, l’articolo 7, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, dispone che: «Ai contribuenti che
provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno
dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota
agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul
valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di
lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis
all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un
credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o
dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente
acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore,
in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto
dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di
lusso(...).».

Dalla ricostruzione normativa operata emerge che il
regime agevolativo cd. "prima casa" può essere applicato, ricorrendone
le condizioni, all'atto di acquisto di case di abitazioni non di lusso
ed alle relative pertinenze, anche se acquistate con atto separato.

Il
trasferimento dell'immobile acquistato con le predette agevolazioni,
prima del decorso di cinque anni dalla data dell'atto, comporta la
decadenza dal regime di favore fruito.

La decadenza dal beneficio non
opera qualora, entro un anno dall'alienazione effettuata nel
quinquennio, si proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire a
propria abitazione principale (comma 4 della citata nota IIbis).

Inoltre, in forza della disposizione recata dall'art. 7 della legge n.
448 del 1998, viene riconosciuto un credito d'imposta qualora, entro un
anno dall'alienazione dell'immobile acquistato fruendo
dell'agevolazione "prima casa", venga acquistata un'altra casa di
abitazione non di lusso, beneficiando dello stesso regime di favore.

Si evidenzia, in proposito, che, sia in ordine alla conferma
dell'agevolazione "prima casa" di cui al comma 4 della nota II-bis, più
volte citata, sia in ordine alla possibilità di fruire del credito
d'imposta, il requisito essenziale è che il riacquisto riguardi un
altro immobile abitativo.

Più precisamente, il comma 4 della nota II-
bis precisa che l'acquisto deve riguardare un altro immobile da adibire
a propria abitazione principale.

Il legislatore ha, quindi, inteso
agevolare concrete utilizzazioni di immobili acquistati come abitazione
in relazione alle necessità della famiglia, e non meri progetti di
future sistemazioni. (Corte di Cassazione 21 dicembre 1998, n. 12737).

Pertanto, nell'ipotesi di vendita nel quinquennio dell'immobile
agevolato, l'acquisto di un bene diverso dalla casa da destinare ad
abitazione principale non soddisfa le condizioni poste dalla norma per
la conferma dell’agevolazione “prima casa”.

Ciò posto, si deve
escludere la conferma del beneficio nell'ipotesi prospettata dall’
interpellante, che riguarda il riacquisto di un box da destinare a
pertinenza della casa di abitazione.

La decadenza dal beneficio “prima
casa” comporta il mancato riconoscimento del credito d'imposta di cui
all'art. 7 della legge n. 448 del 1998 (v. circolare n. 38/E del 12
agosto 2005), in quanto requisiti essenziali per fruire del credito in
parola è che agli atti di acquisto degli immobili, (quello acquistato e
rivenduto e quello acquistato successivamente), competa il regime
agevolato di cui all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al
TUR.

In conclusione, in base alle precisazioni di cui sopra, si
ritiene che nella fattispecie in esame si verifichi la seguente
situazione:

a) il trasferimento della pertinenza acquistata con atto
registrato il 5 giugno 2003, prima del decorso del quinquennio,
comporta la decadenza dell'agevolazione fruita, non operando, a
salvaguardia della stessa, il comma 4 della nota II-bis, posta in calce
all'articolo 1 della tariffa, parte 1, allegata al TUR;

b) l'atto di
acquisto di altra pertinenza non potrà beneficiare del credito
d'imposta di cui all’articolo 7 della legge n. 448 del 1998;

c) l'atto
di acquisto della pertinenza potrà, invece, beneficiare
dell'agevolazione "prima casa" qualora ricorrano i presupposti previsti
dal comma 3 della predetta nota II-bis.

La risposta di cui alla
presente viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.


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D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L. 23 dicembre 1998, n. 448


 

   

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