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Congedo di maternità/paternità

Dettagli

Nuova pagina 1

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 4-2-2008
n. 16
Art. 2, commi 452-456, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria
2008). Congedo di maternità/paternità e congedo parentale in caso di
adozioni e affidamenti: sostituzione degli artt. 26, 31, 36 ed
abrogazione degli artt. 27 e 37 del D.Lgs. n. 151 del 2001 (T.U. della
maternità/paternità).
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito,
Direzione centrale delle entrate contributive, Direzione centrale delle
prestazioni, Coordinamento generale legale, Direzione centrale sistemi
informativi e telecomunicazioni. 

Circ. 4 febbraio 2008, n. 16 (1).

Art. 2, commi 452-456, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria
2008). Congedo di maternità/paternità e congedo parentale in caso di
adozioni e affidamenti: sostituzione degli artt. 26, 31, 36 ed
abrogazione degli artt. 27 e 37 del D.Lgs. n. 151 del 2001 (T.U. della
maternità/paternità).


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(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,
Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione
centrale delle entrate contributive, Direzione centrale delle
prestazioni, Coordinamento generale legale, Direzione centrale sistemi
informativi e telecomunicazioni.

 


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  Ai
 Dirigenti centrali e periferici
 
  Ai
 Direttori delle Agenzie
 
  Ai
 Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami
professionali
 
  Al
 Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti
medici
 
e, p.c.
 Al
 Presidente
 
  Ai
 Consiglieri di Amministrazione
 
  Al
 Presidente e ai membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
 
  Al
 Presidente e ai membri del Collegio dei Sindaci
 
  Al
 
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 
  Ai
 Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 
  Al
 Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la
riscossione dei contributi agricoli unificati
 
  Ai
 Presidenti dei
Comitati regionali
 
  Ai
 Presidenti dei Comitati provinciali
 
  



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1. Congedo di maternità in caso di adozione e affidamento

Per effetto
dell’art. 2, commi 452 e 453, legge Finanziaria per il 2008, gli artt.
26 e 27 del D.Lgs. n. 151 del 2001 - T.U. delle disposizioni
legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità (di seguito T.
U.) sono stati, rispettivamente, sostituito e abrogato.

Si riporta di
seguito il testo dell’art. 26 T.U. novellato:

«1. Il congedo di
maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo
massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un
minore.

2. In caso di adozione nazionale, il congedo dev’essere fruito
durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del
minore nella famiglia della lavoratrice.

3. In caso di adozione
internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del
minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto
per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura
adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può
essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in
Italia.

4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero
di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di
maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad
indennità.

5. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare
la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza
all’estero della lavoratrice.

6. Nel caso di affidamento di minore, il
congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un
periodo massimo di tre mesi».

La riforma di cui all’art. 26 T.U. opera
per gli ingressi in famiglia (adozioni nazionali) o ingressi in Italia
(adozioni internazionali) verificatisi dal 1° gennaio 2008 nonché per
gli ingressi avvenuti nell’anno 2007, relativamente ai quali non sia
decorso l’arco temporale dei cinque mesi dall’ingresso in famiglia o in
Italia del minore.

In merito a tali ultimi ingressi (anno 2007), gli
eventuali ulteriori periodi di congedo riconosciuti sulla base delle
nuove disposizioni saranno indennizzabili a condizione che ricadano dal
1° gennaio 2008. Si rileva che gli interessati potranno avvalersi dell’
estensione del periodo di congedo anche quando i tre mesi previsti
dalla normativa previgente siano stati fruiti per intero nell’anno
2007, fermo restando che non deve essere decorso il periodo dei cinque
mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore. Gli eventuali
periodi ricadenti nell’anno 2007, che si collochino oltre i tre mesi
dall’ingresso in famiglia del minore, non potranno essere indennizzati
a titolo di maternità ancorché ricompresi nei predetti cinque mesi.

Con particolare riguardo alle ipotesi di affidamento di cui al comma 6,
le nuove disposizioni si applicano agli affidamenti con decorrenza 1°
gennaio 2008; relativamente agli affidamenti disposti nell’anno 2007,
il congedo e correlativo trattamento economico sono riconoscibili all’
interessata a condizione che non siano decorsi cinque mesi dalla data
di affidamento del minore, arco temporale entro il quale la stessa ha
diritto a fruire di un periodo di congedo complessivamente pari a tre
mesi.


1.1 Adozione nazionale

In attuazione delle nuove disposizioni
di legge, la lavoratrice che adotta un minore (ai sensi degli artt. 6 e
ss. della legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni) ha diritto
all’astensione dal lavoro per un periodo pari a cinque mesi a
prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione. Il diritto,
pertanto, è riconosciuto anche che se il minore, all’atto dell’
adozione, abbia superato i sei anni di età e spetta per l’intero
periodo, anche nell’ipotesi in cui durante il congedo lo stesso
raggiunga la maggiore età.

La lavoratrice ha diritto al congedo per i
primi cinque mesi decorrenti dal giorno successivo all’effettivo
ingresso del minore nella propria famiglia (comma 2); a tale periodo
deve essere aggiunto, per analogia con le madri biologiche, anche il
giorno di ingresso del minore nella famiglia dell’interessata.
Conseguentemente, il congedo complessivamente riconoscibile in favore
delle madri adottive è pari a cinque mesi ed un giorno.

Si rileva che
le istruzioni di cui al presente paragrafo trovano applicazione anche
laddove, al momento dell’ingresso del minore nella famiglia della
lavoratrice, lo stesso si trovi in affidamento preadottivo come
previsto dagli artt. 22 e ss. della legge n. 184 del 1983; ovviamente,
in tale ipotesi, il diritto al congedo ed alla relativa indennità
cessano dal giorno successivo all’eventuale provvedimento di revoca
dell’affidamento medesimo pronunciato dal Tribunale ai sensi dell’art.
23 della legge n. 184 del 1983. Tale circostanza dovrà essere
tempestivamente comunicata all’Istituto dalla lavoratrice interessata.

In via transitoria, si fa presente che, per gli ingressi in famiglia
verificatisi nell’anno 2007, il congedo e la relativa indennità sono
riconoscibili per tutti i periodi di effettiva astensione dal lavoro
ricadenti nell’anno 2008 purché fruiti entro i cinque mesi successivi
all’ingresso in famiglia del minore. Fermo restando tale arco
temporale, la lavoratrice che si sia eventualmente astenuta ad altro
titolo (congedo parentale, ferie, ecc.) potrà commutare il titolo dell’
assenza in congedo di maternità, con conseguente diritto al correlativo
trattamento economico, relativamente ai periodi di effettiva astensione
ricadenti nell’anno 2008. A tal fine, l’interessata dovrà presentare
apposita domanda entro il termine prescrizionale di un anno decorrente
dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di
maternità.


1.2 Adozione internazionale

Analogamente a quanto
previsto in caso di adozione nazionale, la lavoratrice che adotta un
minore straniero (ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni, artt. 29 e ss.) ha diritto all’astensione dal
lavoro per un periodo pari a cinque mesi a prescindere dall’età del
minore all’atto dell’adozione; il diritto spetta per l’intero periodo
anche nel caso in cui, durante il congedo, il minore raggiunga la
maggiore età.

Il congedo può essere fruito nei cinque mesi successivi
all’ingresso del minore in Italia risultante dall’autorizzazione
rilasciata, a tal fine, dalla Commissione per le adozioni
internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art.
32, legge n. 184 del 1983). A tale periodo di congedo si aggiunge il
giorno di ingresso in Italia del minore cosicché, anche nella
fattispecie, il periodo massimo complessivamente spettante è pari a
cinque mesi ed un giorno.

Ferma restando la durata massima del periodo
di astensione (cinque mesi ed un giorno), il congedo può essere fruito,
anche parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del minore, per
consentire alla lavoratrice la permanenza all’estero finalizzata all’
incontro con il minore ed agli adempimenti relativi alla procedura
adottiva (comma 3); tale periodo di congedo può essere fruito anche in
modo frazionato. Il congedo non fruito antecedentemente all’ingresso
del minore in Italia è fruito, anche frazionatamente, entro i cinque
mesi dal giorno successivo all’ingresso medesimo.

La lavoratrice che
per il periodo di permanenza all’estero non richieda o richieda solo in
parte il congedo di maternità, può comunque avvalersi di periodi di
congedo non indennizzati né retribuiti. Il godimento di tali periodi
non è di interesse per l’Istituto (comma 4).

I periodi di permanenza
all’estero correlati alla procedura adottiva sono certificati dall’Ente
autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di
adozione; pertanto, la domanda di indennità a titolo di congedo di
maternità, relativamente ai suddetti periodi, dovrà essere corredata
della suddetta certificazione. In mancanza, la domanda stessa potrà
essere liquidata subordinatamente alla regolarizzazione mediante
esibizione della documentazione richiesta.

Si rammenta che le
istruzioni di cui al presente paragrafo trovano applicazione anche
laddove, al momento dell’ingresso del minore in Italia, lo stesso si
trovi in affidamento preadottivo; tali sono le ipotesi in cui l’
adozione debba essere pronunciata dal Tribunale italiano
successivamente all’ingresso del minore in Italia ai sensi dell’art.
35, comma 4, legge n. 184 del 1983. In caso di revoca dell’affidamento
preadottivo pronunciata dal Tribunale, il diritto al congedo ed alla
relativa indennità cessano dal giorno successivo; di tale circostanza
la lavoratrice interessata dovrà darne opportuna e tempestiva
comunicazione all’Istituto.

In via transitoria, si fa presente che,
relativamente agli ingressi in famiglia avvenuti nell’anno 2007,
potranno essere indennizzati tutti i periodi di effettiva astensione
dal lavoro ricadenti nell’anno 2008 purché fruiti entro i cinque mesi
successivi all’ingresso del minore in Italia. A tal fine, l’interessata
dovrà esibire la documentazione attestante l’ingresso in Italia (vedi
sopra).

Nei limiti dei cinque mesi decorrenti dal suddetto ingresso,
la lavoratrice che abbia fruito nel corso dell’anno 2008 di eventuali
periodi di astensione dal lavoro ad altro titolo (congedo parentale,
ferie, ecc.) potrà commutare il titolo dell’assenza in congedo di
maternità ed ottenere, su domanda, il correlativo trattamento
economico. Si precisa che non potranno essere indennizzati dall’
Istituto i periodi di permanenza all’estero, già contemplati dalla
normativa previgente, ricadenti nell’anno 2007 ancorché riferentisi ad
ingressi in Italia avvenuti nel 2008.


1.3 Affidamento

La
lavoratrice che prende in affidamento un minore ai sensi della legge n.
184 del 1983, artt. 2 e ss. (affidamento non preadottivo) ha diritto
all’astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi
entro l’arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di
affidamento del minore all’interessata; entro i predetti cinque mesi,
il congedo in esame è fruito dall’interessata in modo continuativo o
frazionato. Il congedo spetta a prescindere dall’età del minore all’
atto dell’affidamento ed è riconosciuto, pertanto, anche per minori
che, all’atto dell’affidamento, abbiano superato i sei anni di età.

In
via transitoria si fa presente che, relativamente agli ingressi in
famiglia disposti nell’anno 2007, il congedo eventualmente non fruito
nei primi tre mesi dall’ingresso in famiglia del minore potrà essere
fruito in via continuativa o frazionata nell’anno 2008, purché non
oltre i cinque mesi dalla data di affidamento.


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2. Congedo di paternità in caso di adozione e affidamento

Per effetto
dell’art. 2, comma 454, legge Finanziaria per il 2008, l’art. 31 T.U. è
stato sostituito.

Si riporta di seguito l’art. 31 T.U. novellato:

«1. Il congedo di cui all’art. 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato
chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al
lavoratore.

2. Il congedo di cui all’art. 26, comma 4, spetta, alle
medesime condizioni, al lavoratore. L’ente autorizzato che ha ricevuto
l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del
periodo di permanenza all’estero del lavoratore».

In attuazione della
disposizione richiamata, il congedo di paternità spetta, per tutta la
durata del congedo di maternità o per la parte residua, al padre
lavoratore dipendente subordinatamente al verificarsi di una delle
condizioni di cui all’art. 28 T.U. (decesso o grave infermità della
madre, abbandono, affidamento esclusivo) nonché in alternativa alla
madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche solo parzialmente.

Il diritto al congedo di paternità spetta al padre richiedente alle
medesime condizioni previste per la madre avente diritto; pertanto, per
gli aspetti non considerati nel presente paragrafo si rinvia a quanto
sopra illustrato in merito al congedo di maternità, nonché alle
istruzioni già fornite in precedenza in varie circolari e messaggi.


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3. Congedo parentale in caso di adozione nazionale e internazionale e
di affidamento

Per effetto dei commi 455 e 456 dell’art. 2 della legge
Finanziaria per il 2008, gli artt. l’art. 36 e 37 T.U. sono stati,
rispettivamente, sostituito e abrogato.

Si riporta di seguito il
novellato art. 36 T.U.

«Il congedo parentale di cui al presente Capo
spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di
affidamento.

Il congedo parentale può essere fruito dai genitori
adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro otto anni
dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il
raggiugimento della maggiore età.

L’indennità di cui all’art. 34,
comma 1, è dovuta, per il massimo complessivo ivi previsto, nei primi
tre anni dall’ingresso del minore in famiglia».

In attuazione delle
nuove disposizioni, i genitori adottivi e affidatari, analogamente ai
genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi
otto anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare,
indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o
affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello
stesso.

Fermi restando i predetti limiti temporali (oltre i quali non
spettano né il congedo né la relativa indennità) il trattamento
economico pari al 30% della retribuzione è riconoscibile per un periodo
massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori entro i tre anni
dall’ingresso del minore in famiglia; viceversa, qualunque periodo di
congedo richiesto oltre i tre anni dall’ingresso (anche, ad esempio, il
primo mese) nonché i periodi di congedo ulteriori rispetto ai sei mesi
(settimo, ottavo e così via), ancorché fruiti entro i primi tre anni
dall’ingresso del minore in famiglia, potranno essere indennizzati a
tale titolo subordinatamente alla verifica delle condizioni reddituali
previste dal comma 3 dell’art. 34 T.U.

Si fa presente che, anche
relativamente agli ingressi in famiglia verificatisi nell’anno 2007, il
congedo parentale è fruibile ed indennizzabile, dal 1° gennaio 2008,
entro i limiti temporali sopra illustrati; ovviamente, dovranno essere
tenuti in considerazione, ai fini del computo del periodo
complessivamente spettante a tale titolo, eventuali periodi di congedo
già fruiti dai genitori interessati antecedentemente al 1° gennaio
2008.

Considerate le modifiche normative introdotte dalla legge
Finanziaria 2008, devono considerarsi superate le istruzioni
precedentemente fornite in materia, da ultimo con messaggio n. 22913
del 20 settembre 2007. Si fa riserva di fornire la nuova modulistica,
congrua con le disposizioni di cui alla presente circolare.


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4. Istruzioni procedurali

Sono in corso gli adeguamenti delle
applicazioni informatiche interessate dalla nuova disciplina relativa
al congedo di maternità/paternità e congedo parentale in caso di
adozioni ed affidamenti.

Entro il più breve tempo possibile sarà data
comunicazione della disponibilità degli aggiornamenti necessari.


Il
Direttore generale

Crecco


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D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
L. 4 maggio 1983, n. 184
L. 24 dicembre
2007, n. 247


 

   

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