Cassazione 2018: Iuventa non impermeabile a trafficanti

Dettagli
Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Domenica, 16 Dicembre 2018 03:45
Visite: 427

 

 

 

Cassazione 2018: Iuventa non impermeabile a trafficanti

 

(AGI) - Roma, 14 dic. - Il sequestro della nave Iuventa "non e' risultato disposto ed eseguito in violazione dei precetti" e sono "adeguate" le "argomentazioni" del gip e del Riesame di Trapani che "hanno escluso che potesse considerarsi dimostrato l'estraneita'" della ong xxx, proprietaria dell'imbarcazione, "al reato ascritto ai, pur ancora ignoti, componenti dell'equipaggio che, operando a bordo hanno compiuto le manovre e, piu' in generale, le azioni ritenute dall'impostazione accusatoria costitutive del loro concorso nel delitto" di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Lo scrive la Cassazione, spiegando perche', lo scorso 24 aprile, ha confermato il sequestro della nave. "Il fatto che la societa' proprietaria della Iuventa sia un'organizzazione non governativa, all'epoca operante nell'attivita' di soccorso e salvataggio nell'ambito di eventi Sar ('search and rescue') - sottolineano i giudici della prima sezione penale di 'Palazzaccio' - non escludeva che alla stessa incombesse, per l'assoluta importanza e delicatezza dell'attivita' svolta, di predisporre in modo adeguato e diligente, con le specificita' proprie del complesso contesto circostanziale involto dal soccorso umanitario in alto mare, un'organizzazione che garantisse la completa osservanza delle disposizioni impartite dalle Autorita' preposte al coordinamento dei soccorsi e l'assoluta impermeabilita' degli addetti alle relative operazioni (dai responsabili apicali fino agli operatori deputati al contatto con i migranti) alle logiche delittuose dei trafficanti, per prevenire ogni possibile emersione del pericolo dell'illecita confluenza dell'attivita' di tali addetti con le condotte degli organizzatori ed esecutori del traffico, confluenza invece avvenuta, secondo l'impostazione accusatoria, alla stregua delle modalita' fattuali descritte nel provvedimento genetico e riprese nell'ordinanza impugnata". La xx, secondo la Corte, "oltre alla protesta di piena adesione alle istruzioni impartite dalle Autorita' competenti in tema di soccorso e salvataggio, non ha, quanto meno allo stato degli atti, fornito la dimostrazione di aver provveduto a tanto". E per questo, non risulta sufficiente, continua la Cassazione, il "richiamo alle finalita' statutarie dell'organizzazione umanitaria": i giudici di piazza Cavour evidenziano infatti che "l'ente proprietario della nave avrebbe dovuto confrontarsi con gli elementi concreti addotti dai giudici della cautela alla base dell'accusa rivolta a una parte dei componenti dell'equipaggio di aver determinato, anche attraverso l'uso dell'imbarcazione, la torsione di quelle finalita' verso il concreto e ripetuto sostegno ai trafficanti libici, organizzatori ed esecutori dell'illecito trasporto dei migranti".

   

  

https://drive.google.com/file/d/1_zz7XS2J0pHF9J-GzSW_Tf-EgVU7bbPy/view?usp=sharing

 

 

 

 

la consultazione del documento è riservato ai nostri sostenitori che risultano in possesso delle credenziali di accesso al portale www.laboratoriopoliziademocratica.it in corso di validità  

Sei nostro sostenitore con le credenziali in corso di validità? Clicca sul bottone PDF e ti apriremo il collegamento con il documento richiesto.

Per sapere come ottenere le credenziali di accesso CLICCA QUI