Consiglio di Stato 2018: maresciallo capo carabinieri vincitore di incarico dirigenziale a tempo determinato quale comandante dei vigili 8^ qual.funzionale, ricorre VS respingimento domanda di aspettativa

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Sabato, 15 Dicembre 2018 03:45
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Consiglio di Stato 2018: maresciallo capo carabinieri vincitore di incarico dirigenziale a tempo determinato quale comandante dei vigili 8^ qual.funzionale, ricorre VS respingimento domanda di aspettativa

".. Con la sentenza in epigrafe, il xxx respingeva il ricorso n. xx, proposto da XXX XXX – nella sua qualità di maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri, attualmente assegnato alla stazione CC di XXXe, al contempo, di vincitore della procedura per la selezione pubblica di un incarico dirigenziale a tempo determinato per la funzione di comandante (8° qualifica funzionale) della polizia municipale di XXX – avverso il provvedimento n. xx del Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare - II° Reparto - 5° Divisione - Stato giuridico ed avanzamento sottoufficiali (nonché avverso la nota n. xx del Ministero della difesa - Gabinetto del Ministro ed i presupposti pareri dei competenti organi gerarchici), con cui, previo annullamento in autotutela, per vizi formali, di un precedente provvedimento di diniego, era stata respinta la sua istanza di collocamento in aspettativa presentata ai sensi degli artt. 19, comma 6, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 26 l. 4 novembre 2010, n. 183, e 884 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per l’intera durata del menzionato incarico dirigenziale conferitogli dal Comune di XXX dal 22 agosto 2016 al 31 maggio 2020. Ciò, sulla base del testuale rilievo che all’accoglimento dell’istanza «ostano, infatti, oltre ai pareri contrari dell’intera scala gerarchica, le limitazioni di cui agli articoli 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché 894, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante ‘codice dell’ordinamento militare’ e successive modificazioni. In ogni caso, osta il fatto che l’Autorità politica di Vertice, con la lettera n. M_D GUDC REG2016 0030423 del 26.08.2016 (a riferimento) non ha autorizzato il conferimento dell’incarico dirigenziale - autorizzazione che costituisce condizione necessaria per il collocamento in aspettativa, ai sensi dell’art. 26, comma 2, L. 183/2010»...

 

"..Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale xx, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (Ricorso n. xx), lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma dell’appellata sentenza e in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla gli atti impugnati; condanna l’Amministrazione appellata a rifondere all’appellante le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 7.000,00 (settemila/00), oltre agli accessori di legge e al contributo unificato..."

   

  

 

https://drive.google.com/file/d/1VozaHVuhgOdZ-bS49FXxLTitF-mTwdAA/view?usp=sharing

 

 

 

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