Cassazione 2018: La critica sindacale non può essere obiettiva
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- Creato Venerdì, 16 Novembre 2018 03:45
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Cassazione 2018: La critica sindacale non può essere obiettiva
"La Corte d'appello di xxx riformando una sentenza del Tribunale di xxx aveva condannato per diffamazione il segretario generale di un sindacato per avere offeso la reputazione del direttore di una casa circondariale, affiggendo all'interno della struttura un `volantino' in cui si accusava il direttore di avere autorizzato la diffusione di vino tra i detenuti.
Di qui l’intervento della Suprema Corte la quale sancisce che la critica sindacale non può essere obiettiva sussiste esimente per «diritto di critica sindacale» quando le dichiarazioni di disapprovazione sono volte a censurare, seppur con toni aspri ma pertinenti, un fatto vero del datore di lavoro.
Di conseguenza i confini del diritto di critica sindacale sono insieme più profondi e dilatati di quelli del diritto di cronaca, sdoganando espressioni di riprovazione anche colorite, purché non straripanti in immotivata o gratuita aggressione.
Gli Ermellini scrivono che in tema di diffamazione, il diritto di critica si distingue da quello di cronaca, in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nel riportare fatti e vicende, ma giudizi e opinioni. Non può pretendersi «obiettività» nella critica, dal momento che la dialettica per sua natura è fondata su un'interpretazione, logicamente soggettiva, di eventi e condotte."
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