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Valutazione ai fini pensionistici e previdenziali del primo biennio di frequenza del

Dettagli

Nuova pagina 1

Ministero dell'interno
Circ. 15-10-2007 n. 333/H/A47
Valutazione ai
fini pensionistici e previdenziali del primo biennio di frequenza del
corso come Allievo Aspirante Vice Commissario presso l'istituto
Superiore di Polizia. Parere n. 1324/2005 emesso dalla sezione Prima
del Consiglio di Stato il 31 gennaio 2007.
Emanata dal Ministero
dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale
per le risorse umane. 

Circ. 15 ottobre 2007, n. 333/H/A47 (1).

Valutazione ai fini pensionistici e previdenziali del primo biennio di
frequenza del corso come Allievo Aspirante Vice Commissario presso
l'istituto Superiore di Polizia. Parere n. 1324/2005 emesso dalla
sezione Prima del Consiglio di Stato il 31 gennaio 2007.


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(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica
sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane.

 


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  Ai
 Sigg. Prefetti della Repubblica
 
    Loro sedi
 
  Al
 Sigg.
Commissario del Governo per la Provincia autonoma di
 
    Trento
 
 
Al
 Sigg. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di
 
   
Bolzano
 
  Al
 Sig. Presidente Regione autonoma - Serv. Prefett.
 
    Valle d'Aosta
 
    Aosta
 
  Ai
 Sigg. Dirigenti delle Direzioni
interregionali della Polizia di Stato
 
    Loro sedi
 
  Ai
 Sigg.
Questori della Repubblica
 
    Loro sedi
 
  Al
 Sig. Dirigente dell’
Ufficio presidenziale della Polizia di Stato presso la Sovrintendenza
centrale dei Servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica
 
    Roma
 
  Al
 Sig. Dirigente dell’Ispettorato di pubblica sicurezza
presso il Vaticano
 
    Roma
 
  Al
 Sig. Dirigente dell’Ispettorato
di pubblica sicurezza presso il Senato della Repubblica
 
    Roma
 
 
Al
 Sig. Dirigente dell’Ispettorato di pubblica sicurezza presso la
Camera dei Deputati
 
    Roma
 
  Al
 Sig. Dirigente dell’Ispettorato
di pubblica sicurezza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
 
    Palazzo Chigi
 
    Roma
 
  Al
 Sig. Dirigente dell’Ispettorato di
pubblica sicurezza “Palazzo Viminale”
 
    Sede
 
  Al
 Sig. Dirigente
dell’Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana
 
    Palermo
 
  Ai
 Sigg. Dirigenti dei Compartimenti della Polizia
stradale
 
    Loro sedi
 
  Ai
 Sigg. Dirigenti delle zone di Polizia
di frontiera
 
    Loro sedi
 
  Ai
 Sigg. Direttori degli Istituti di
istruzione, di perfezionamento e Centri di addestramento della Polizia
di Stato
 
    Loro sedi
 
  Al
 Sig. Capo della Segreteria del
Dipartimento - Ufficio per i servizi tecnico-gestionali
 
    Sede
 
 
Ai
 Sigg. Dirigenti dei Compartimenti di Polizia ferroviaria
 
    Loro
sedi
 
  Ai
 Sigg. Dirigenti dei Compartimenti di Polizia postale e
telecomunicazioni
 
    Loro sedi
 
  Ai
 Sigg. Dirigenti dei Reparti
mobili della Polizia di Stato
 
    Loro sedi
 
  Ai
 Sigg. Dirigenti
delle zone telecomunicazioni
 
    Loro sedi
 
  Ai
 Sigg. Direttori
degli Autocentri della Polizia di Stato
 
    Loro sedi
 
  Ai
 Sigg.
Dirigenti dei Reparti volo della Polizia di Stato
 
    Loro sedi
 
 
Al
 Sig. Direttore dello Stabilimento e Centro raccolta armi
 
   
Senigallia
 
  Ai
 Sigg. Direttori dei Centri di raccolta regionali ed
interregionali V.E.C.A.
 
    Loro sedi
 
  Al
 Sig. Dirigente del
Reparto a cavallo della Polizia di Stato
 
    Roma
 
  Al
 Sig.
Direttore del §entro elettronico nazionale
 
    Napoli
 
  Al
 Sig.
Dirigente dei Gabinetti interregionali di Polizia scientifica
 
   
Loro sedi
 
  Al
 Sig. Direttore del Centro nautico e sommozzatori
della Polizia di Stato
 
    La Spezia
 
  Ai
 Sigg. Dirigenti dei
Reparti di prevenzione crimine
 
    Loro Sedi
 
  Ai
 Sigg. Dirigenti
scali aerei
 
    Loro sedi
 
  Ai
 Sigg. Dirigenti scali marittimi
 
    Loro sedi
 
  Ai
 Sigg. Dirigenti scali marittimi ed aerei
 
   
Loro sedi
 
e, p.c.
   Istituto Nazionale di Previdenza per i
dipendenti dell'Amministrazione Pubblica
 
    Direzione Centrale
Pensioni
 
    Ufficio I - Normativa
 
  All'
 Istituto Nazionale di
Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica
 
   
Direzione centrale TFS, TFR e Previdenza complementare
 
    Via
Ballarin n. 42
 
    00142 Roma
 
  



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Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341 aveva previsto lo svolgimento di
corsi quadriennali, articolati in due bienni, per la nomina a vice
commissario in prova, da tenersi presso l'Istituto Superiore di
Polizia.

L'art. 11, quarto comma, del suddetto D.P.R. n. 341 del 1982
considerava il servizio prestato durante il primo biennio di tali corsi
valido ai fini dell'adempimento degli obblighi di leva.

Secondo la
vigente normativa, ai fini del computo dei periodi utili alla
determinazione dell'anzianità di servizio per la definizione del
trattamento di quiescenza (art. 8, primo comma, del T.U. approvato con
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092) dell'inquadramento economico e del
trattamento previdenziale (art. 20 della L. 24 dicembre 1986, n. 958),
il periodo del servizio militare e dei servizi sostitutivi ed
equiparati al servizio militare di leva è valido ex se.

Ciò premesso,
in ordine alla valutabilità del suddetto biennio di frequenza sono
sorti problemi interpretativi che, nel tempo, sono stati sottoposti
alla valutazione del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'allora
Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato - IGOP.

Peraltro
i pareri forniti dai citati dicasteri erano tra loro discordanti.

In
particolare il Dipartimento della Funzione Pubblica ha concluso per il
riconoscimento del biennio dei corsi al fine dell'inquadramento
economico, mentre il Ministero del Tesoro ne ha escluso la valutazione
sia ai fini del trattamento di quiescenza sia di buonuscita.

Pertanto,
in relazione alle difficoltà di carattere interpretativo ed applicativo
di detta normativa, e nella considerazione dei diversi giudizi nel
frattempo emessi dagli Organi della Giustizia Amministrativa, questa
Amministrazione ha formulato un quesito, con richiesta di parere, al
Consiglio di Stato.

La Sezione Prima del Consiglio di Stato,
nell'Adunanza del 31 gennaio 2007, ha emesso il parere n. 1324/05 con
il quale esprime l'avviso "che, in difetto di una espressa
equiparazione generale, l'equiparazione prevista è da considerare
specifica e riguardante il solo aspetto dell'adempimento dell'obbligo
di leva: il che esclude qualsiasi interpretazione estensiva che possa
essere utilizzata sia ai fini economici che - difettando per
conseguenza i requisiti dell'art. 8, primo comma, del D.P.R. n. 1092
del 1973, in base a cui tutti i servizi prestati in qualità di
dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza -
a quelli previdenziali".

Alla luce di quest'ultimo parere, di cui si
allega copia, si precisa, per quanto concerne i riflessi pensionistici
e previdenziali, che i dipendenti in questione potranno ottenere il
riconoscimento del primo biennio di frequenza del corso come Allievo
Aspirante Vice Commissario solo riscattando, a titolo oneroso, in
applicazione del Decreto legislativo n. 184 del 1997, l'intero corso
quadriennale (48 mesi dalla data d'inizio del primo anno di corso),
qualora conseguita la laurea, come previsto dall'articolo 16 del citato
D.P.R. n. 341 del 1982.

Per detto personale dalla data di nomina a
Vice Commissario in prova (decorrenza economica) il servizio è
valutabile ex se e dalla stessa data decorre la supervalutazione del
periodo ai sensi dell'art. 3/5° comma della legge 27 maggio 1977, n.
284.

È appena il caso di precisare che, se gli interessati erano già
in servizio nella Polizia di Stato, l'intero corso quadriennale, ai
fini pensionistici, è tutto valutabile ex se ed è tutto supervalutabile
ai sensi dell'articolo 3, 5° comma, della legge n. 284 del 1977; ai
fini previdenziali possono chiedere il riscatto dell'aumento di 1/5.

Si prega di voler dare conferma della ricezione della presente
circolare.


Il Direttore centrale

V. Candellicchio


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Allegato

Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione Prima 31 Gennaio
2007

N. Sezione 1324/05


OGGETTO: Ministero dell'Interno. Quesito
sull'applicabilità della legge n. 958 del 1986 art. 20 al primo biennio
di frequenza del corso quadriennale riservato ad allievi aspiranti Vice
Commissari P.S.


Vista la relazione prot. n. 333.A/U.C./Art. 20 l. n.
958/1986 - PP del 2 marzo 2005 con la quale il Ministero dell'Interno -
su relazione del Dipartimento per la Pubblica Sicurezza, Direzione
centrale per le risorse umane, Ufficio III Contenzioso - chiede il
parere del Consiglio di Stato in ordine al quesito in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore-estensore consigliere Giuseppe
Severini;

Premesso quanto esposto nella relazione del Ministero
dell'Interno che, su relazione del Dipartimento per la Pubblica
Sicurezza, ha posto al Consiglio di Stato un quesito sull'applicabilità
dell'art. 20 legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio
militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) ai funzionari della
Polizia di Stato che, avendo utilmente partecipato al corso
quadriennale per la nomina a vice commissario in prova, ex artt. 8 e
ss. D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341 (Istituzione dell'Istituto superiore
di polizia), hanno chiesto la valutazione del primo biennio prestato
quale allievo aspirante vice commissario ai fini dell'inquadramento
economico e del trattamento previdenziale.

L'art. 20 cit. ha sancito
che il periodo di servizio militare (di leva) è valido a tutti gli
effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione
dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del
settore pubblico.

Per quanto attiene alla valutazione del servizio
militare di leva espletato dagli appartenenti alla Polizia di Stato ai
fini dell'inquadramento economico, l'applicazione della disposizione si
è sostanziata nella rideterminazione in aumento del trattamento
economico percepito dal predetto personale per un importo pari a tanti
ratei di incremento R.I.A. quanti i mesi di effettivo servizio militare
di leva prestati nel periodo 30 gennaio 1987 - 31 dicembre 1988 (ovvero
dalla data di entrata in vigore del richiamato art. 20 fino al termine
del biennio - 1 gennaio 1987 - 31 dicembre 1988 - di riferimento per la
corresponsione dell'incremento retributivo previsto dall'art. 3 D.P.R.
5 giugno 1990, n. 147).

L'attribuzione di detto riconoscimento
economico non ha comportato difficoltà interpretative nei confronti
della quasi totalità del personale della Polizia di Stato, salvo che
per quelli dei ruoli dei commissari che avevano utilmente partecipato
(presso l'Istituto Superiore di Polizia) al corso quadriennale previsto
dall'art. 56 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e superato un esame
finale, per i quali al primo biennio di corso, frequentato in qualità
di Allievi, si applica l'art. 11, comma 4, del D.P.R. 24 aprile 1982,
n. 341 che dispone: «il servizio prestato per due anni come allievo
aspirante commissario in prova è valido agli effetti dell'adempimento
degli obblighi di leva; gli allievi durante il primo biennio di
frequenza del corso hanno diritto al rinvio della chiamata di leva».

Con circolare n. 85749710.0.343/B del 20 febbraio 1992, concernente la
valutazione del servizio militare nel settore pubblico ai sensi
dell'art. 20 cit., la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica ha individuato, al punto B, tra i
servizi valutabili "esclusivamente i periodi corrispondenti al servizio
militare di leva, nonché quelli considerati sostitutivi ed equiparati
da vigenti disposizioni".

A seguito di tale circolare, numerosi
funzionari della Polizia di Stato, già frequentatori del corso
quadriennale presso l'Istituto Superiore di Polizia, hanno presentato
istanze di riconoscimento del beneficio di cui all'art. 20,
evidenziando che il primo biennio di corso doveva ritenersi valido agli
effetti dell'adempimento degli obblighi di leva, ai sensi dell'art. 11,
comma 4, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341.

In ordine alle determinazioni
sulle istanze, il Ministero riferisce di aver chiesto parere al
Dipartimento della Funzione Pubblica, sia in ordine alla effettiva
riconoscibilità del biennio di corso di che trattasi ai fini
dell'attribuzione di un migliore inquadramento economico, che alle
concrete modalità di computo del periodo stesso agli effetti della
rideterminazione del trattamento economico.

Il Dipartimento della
Funzione Pubblica si è espresso in senso favorevole all'attribuzione
del beneficio economico in parola nei confronti dei frequentatori del
corso quadriennale di cui sopra (in relazione al primo biennio di
frequenza di tale corso), specificando che, per le modalità di calcolo,
avrebbe potuto conteggiare il biennio prestato come allievo aspirante
commissario in prova un incremento biennale nella misura del 2,50% sul
valore iniziale del livello retributivo goduto dal personale
interessato e ciò sebbene l'attuale sistema retributivo non sia più
basato su classi e scatti, ma fondato sul salario individuale di
anzianità.

Sono stati così - continua la relazione ministeriale -
adottati i provvedimenti economici di applicazione dell'art. 20 della
legge n. 958 del 1986 nei confronti del personale frequentatore del
primo biennio di corso presso l'Istituto superiore di Polizia che ne
aveva fatto richiesta.

Contestualmente è stata trasmessa al Ministero
del Tesoro - IGOP - copia del parere espresso dal Dipartimento della
Funzione Pubblica 11 febbraio 1997.

Con nota n. 138369 del 23 ottobre
1997 il Ministero del Tesoro - IGOP - pur concordando col Dipartimento
della Funzione Pubblica circa la possibilità di computare, ai fini del
beneficio previsto dall'art. 20 legge n. 958 del 1986, l'intero biennio
di servizio prestato come allievo aspirante commissario in prova, in
quanto servizio che l'art. 11 D.P.R. n. 341 del 1982 considera valido
agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva - ha formulato
avviso contrario all'applicazione del beneficio nei confronti degli
Allievi Aspiranti Vice commissari, in considerazione della mancanza
nell'ordinamento di un sistema di valutazione economica dell'anzianità.

Attesa la discordanza di opinioni in merito alle modalità di
attribuzione dell'incremento stipendiale del 2,50% e tenuto conto che
era in atto la liquidazione mensile a favore del personale interessato
in applicazione dei provvedimenti economici già emanati in base al
parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 333-G/9813
del 29 novembre 1997 è stato richiesto ad entrambi i Dicasteri
interessati di fornire un risolutivo parere sulla questione.

Aggiunge
la relazione ministeriale che la problematica dell'applicabilità o meno
dell'art. 20 ai fini dell'inquadramento economico dei dipendenti (e
della conseguente determinazione e attribuzione ai medesimi soggetti di
un maggiore trattamento economico), è emersa nuovamente in esito al
sopravvenire delle seguenti circostanze.

A seguito di istanze prodotte
dal personale per ottenere l'applicazione anche della seconda parte
dell'art. 20 della legge n. 958 del 1986, e cioè per la determinazione
dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale, è
stato richiesto al Ministero del Tesoro di esprimere parere,
limitatamente alla valutabilità e computabilità del citato periodo
biennale ai fini predettti (pensionistici e di buonuscita).

In
risposta al quesito di cui sopra, il Ministero del Tesoro, con parere
n. 202358 del 8 marzo 2000, ha escluso la valutabilità del primo
biennio ai fini del trattamento di quiescenza e dell'indennità di
buonuscita per carenza dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 1, D.P.
R. n. 1092 del 1973, in base a cui «tutti i servizi prestati in qualità
di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di
quiescenza». Difatti, secondo il Ministero del Tesoro, «gli allievi
frequentatori del corso per vice commissari... non sono certamente
dipendenti statali», in quanto vengono nominati in prova nel ruolo dei
commissari al termine del corso quadriennale e solo dopo aver superato
l'esame finale. Anche l'elemento oggettivo dell'effettiva prestazione
di un servizio non è rintracciabile nel biennio, e la sua validità ai
fine dell'adempimento degli obblighi di leva non trasforma il periodo
stesso in un servizio reso allo Stato, bensì opera come una dispensa
dal servizio riconosciuta solo al termine del biennio, con lo scopo di
agevolare il completamento del programma quadriennale di studi.

Con
riferimento al profilo previdenziale, il Ministero del Tesoro ha
rilevato la mancanza, nella fattispecie dell'attività svolta da
frequentatori del biennio, dei peculiari requisiti previsti dalla norma
di settore (art. 8, primo comma, D.P.R. n. 1092 del 1973), affermando
l'impossibilità di qualificare gli allievi frequentatori come
dipendenti.

Per altro verso, il Ministero del Tesoro ha rilevato la
carenza dell'elemento oggettivo, consistente nell'effettiva prestazione
di un servizio reso allo Stato e ciò sebbene lo svolgimento del biennio
di corso sia valido ai fini dell'adempimento degli obblighi di leva
senza che peraltro sussista una equiparazione a tutti gli effetti.

L'avviso espresso dal Ministero del Tesoro, specificamente riferito ai
benefici previdenziali e incentrato sulla insussistenza di un servizio
prestato in qualità di dipendente statale, ha determinato il Ministero
dell'Interno a dare negativo riscontro a tutte le domande di
riconoscimento del primo biennio di frequenza del corso quadriennale ai
fini della determinazione del trattamento di pensione e dell'indennità
di buonuscita. Tali dinieghi hanno indotto una parte degli istanti ad
adire il giudice amministrativo per far accertare il loro diritto a
vedersi applicato l'art. 20 della legge n. 958 del 1986 ai fini
previdenziali anche in considerazione della già avvenuta attribuzione
del beneficio introdotto da quella stessa norma ai fini
dell'inquadramento economico (e cioè della rideterminazione del
trattamento economico).

Alla citazione della giurisprudenza, il
Ministero aggiunge in senso critico la considerazione che
l'orientamento del Ministero del Tesoro e del giudice amministrativo,
non sembra tenere conto che nel biennio agli allievi aspiranti vice
commissari viene corrisposto, in forza dell'art. 59 legge n. 121 del
1981, al pari di quanto previsto per gli allievi agenti e gli allievi
ispettori, un trattamento economico determinato in misura proporzionale
alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i
rispettivi corsi; e che il secondo comma della medesima disposizione
statuisce: «Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di
Stato verrà assegnato il trattamento economico più favorevole».

Alla
luce delle dette disposizioni, in entrambe le quali il trattamento
economico degli aspiranti allievi vice commissari viene rapportato ai
trattamenti retributivi delle qualifiche iniziali nella prima e degli
altri ruoli della Polizia di Stato nella seconda, appare per il
Ministero evidente la natura retributiva del trattamento economico,
circostanza questa che induce a dubitare della fondatezza
dell'affermazione secondo cui «l'aspirante non rende una prestazione di
attività nell'interesse pubblico, ma piuttosto riceve una prestazione
resa in suo favore».

Inoltre, la prestazione formativa inizialmente
resa a favore degli allievi si traduce, in un momento successivo, e
cioè nel momento in cui gli stessi lasciano l'Istituto di formazione
per inserirsi nelle strutture operative, in un apporto professionale di
cui si giova l'Amministrazione della P.S. nello svolgimento dei propri
compiti istituzionali a favore dei cittadini.

In considerazione di
ciò, il Ministero formula il quesito in ordine alla valutabilità del
biennio di frequenza del corso di cui trattasi ai fini della
determinazione del trattamento economico del personale in servizio e
del trattamento previdenziale del personale in quiescenza.

A seguito
di atto interlocutorio di questa Sezione del 4 maggio 2005, il
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della
Presidenza del Consiglio dei ministri ha espresso il suo avviso.

Rileva il DAGL che l'esigenza sorge dalla non uniforme interpretazione
offerta dalle amministrazioni interpellate in merito alla possibilità
di estendere alla fattispecie in esame la disciplina dettata dal
combinato disposto dell'art. 20 legge 24 dicembre 1986, n. 958 ("Il
periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per
l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità
lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico")
e dell'art. 11, quarto comma, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341 ("Il
servizio prestato per due anni come allievo aspirante commissario in
prova è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva;
gli allievi durante il primo biennio di frequenza del corso hanno
diritto al rinvio della chiamata di leva").

L'art. 7 (sulla
"valutazione di servizi") della legge 30 dicembre 1991, n. 412
(Disposizioni in materia di finanza pubblica) e la circolare 20
febbraio 1992, n. 85749/10.0.343/B del Dipartimento per la funzione
pubblica, nel precisare i criteri generali di valutazione del servizio
militare nel settore pubblico ai sensi del detto art. 20, hanno
riconosciuto l'applicabilità di tale disciplina sia ai periodi
corrispondenti al servizio militare di leva sia a quelli "considerati
sostitutivi ed equiparati da vigenti disposizioni", senza richiamare
espressamente la fattispecie in oggetto.

Rileva ancora il DAGL che il
tema della richiesta di interpretazione pare focalizzato
sull'equiparabilità del primo biennio del corso allievi vicecommissari
presso l'Istituto Superiore di Polizia al servizio militare di leva.

Considera poi il DAGL che in una tale valutazione non si può
prescindere dal principio fondamentale dell'art. 8, primo comma, D.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092 ("Tutti i servizi prestati in qualità di
dipendente statale si computano ai fini del trattamento di
quiescenza..."), cui deve necessariamente ispirarsi anche
l'applicazione dell'art. 20 legge n. 958 del 1986.

Emergono
conseguentemente due requisiti essenziali cui è subordinata
l'equiparabilità in argomento: un elemento soggettivo, costituito dal
possesso dello status di dipendente pubblico, ed un elemento oggettivo,
rappresentato dall'effettiva prestazione di un servizio in favore dello
Stato.

Il primo requisito non può ritenersi soddisfatto dall'allievo
aspirante vice commissario, attesa la natura giuridica della posizione
rivestita: esso, infatti, non è inserito, neanche pro tempore, nei
ruoli dell'amministrazione per cui svolge il corso, e ottiene la nomina
in prova nel ruolo dei commissari - ex art. 15, primo comma, D.P.R. n.
341 del 1982 - solo in ragione del completamento del corso quadriennale
con esito favorevole all'esame finale; durante la frequentazione del
corso la posizione dell'allievo non può essere considerata equivalente
a quella del dipendente statale.

Relativamente all'elemento oggettivo,
diversamente dal servizio militare di leva, la partecipazione al corso
non pare configurabile come realizzazione di una prestazione in favore
dello Stato; essa infatti, essendo esclusivamente correlata
all'acquisizione di una preparazione specifica e strumentale al
positivo completamento del corso ed al successivo inquadramento nel
ruolo dei commissari, costituisce essenzialmente un'attività formativa,
esercitata in favore dell'interessato.

La natura formativa
dell'attività didattica svolta durante il corso giustifica la
particolare tutela offerta dal detto art. 11, quarto comma, che,
esonerando gli allievi che abbiano completato il biennio dall'impegno
dell'obbligo di leva, mira a favorirne l'ulteriore iter di
partecipazione al corso.

È per il DAGL coerente con quest'impostazione
anche la norma di cui al secondo periodo dello stesso art. 11, quarto
comma, che, pur applicandosi alla generalità dei partecipanti al corso,
pare soprattutto destinata ad agevolare la frequenza al corso di coloro
che non riuscissero a completare con esito positivo il biennio (ritiro
dal corso, mancato superamento dell'esame finale, ecc.), garantendo
loro, comunque, il beneficio minimo del diritto al rinvio della
chiamata di leva.

La mirata individuazione dei destinatari dei due
periodi del citato art. 11, quarto comma, è ulteriore conferma della
fondatezza della tesi che, in assenza di una norma generale di
equiparazione ad ogni effetto, limita il portato normativo della
disposizione al solo aspetto dell'adempimento dell'obbligo di leva,
escludendo la possibilità di adottare alcuna interpretazione estensiva,
sia ai fini economici che previdenziali.

Il DAGL ritiene così che il
biennio di frequenza del corso quale allievo aspirante vice commissario
presso l'Istituto superiore di Polizia non possa essere computato quale
periodo utile ai fini economici e previdenziali.

CONSIDERATO:

Ritiene
la Sezione di aderire alle considerazioni svolte dal Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
ministri, per cui non è nell'ordinamento ravvisabile un'equiparazione
generale, utile anche ai fini dell'inquadramento economico e del
trattamento previdenziale ex art. 20 legge 20 dicembre 1986, n. 958
(Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata),
al servizio militare di leva del primo biennio svolto come allievo
aspirante vice commissario ai sensi degli artt. 8 e ss. D.P.R. 24
aprile 1982, n. 341 (Istituzione dell'Istituto superiore di polizia)
[abrogato dall'art. 67 - sulla riorganizzazione dell'Istituto superiore
di polizia - del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 sul riordino dei ruoli
del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, come
sostituito dall'art. 8 D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477, con la
decorrenza indicata nello stesso articolo 67, cioè dall'entrata in
vigore del regolamento approvato con D.P.R. 1 agosto 2006, n. 256].

Dirimente appare infatti la considerazione, di ordine sia formale che
sostanziale, che la frequenza dell'anzidetto corso è finalizzata, come
elemento di un apposito percorso riservato all'allievo aspirante vice
commissario, alla formazione di un futuro commissario: status di
dipendente pubblico che sarà perfezionato soltanto, ai sensi dell'art.
15, primo comma, D.P.R. n. 341 del 1982, dopo il completamento del
corso quadriennale e all'esito favorevole dell'esame finale. Ciò
implica che, durante lo svolgimento di questo percorso formativo, e la
frequentazione del corso, alla condizione dell'allievo non può essere
riconosciuta una qualificazione che la renda qualificabile come
corrispondente allo status del dipendente statale. La sua attività, del
resto, non realizza una prestazione (imposta o meno) di energie fisiche
e lavorative al servizio della Patria, ma è piuttosto finalizzata
all'acquisizione volontaria di elementi conoscitivi e formativi utili
allo svolgimento di una successiva, ma solo ipotetica perché sottoposta
al completamento del quadriennio e all'alea del concorso, propria
attività lavorativa. Il che significa che difetta, del rapporto di
servizio, l'elemento essenziale della prestazione lavorativa: e se vi è
un trattamento economico, questo non fa da corrispettivo ad una
siffatta prestazione, sicché difetta il sinallagma tra le due
prestazioni, che è la caratteristica prima di ogni rapporto di lavoro e
dunque anche del rapporto di servizio.

Afferma del resto la
giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che vi è solo apparente
analogia tra rapporto d'impiego e corso di formazione presso l'Istituto
superiore di polizia giacché quest'ultimo costituisce una particolare
modalità sostitutiva dell'ordinaria procedura concorsuale,
estrinsecantesi nella preparazione dei candidati attraverso corsi di
formazione, ai quali si accede mediante apposite prove selettive, e che
si concluderà con gli esiti dei corsi stessi (C. Stato, IV, 29 novembre
2002, n. 6539).

L'art. 11, quarto comma, D.P.R. n. 341 del 1982
disponeva «il servizio prestato per due anni come allievo aspirante
commissario in prova è valido agli effetti dell'adempimento degli
obblighi di leva; gli allievi durante il primo biennio di frequenza del
corso hanno diritto al rinvio della chiamata di leva». Si trattava
nondimeno di norma speciale, dall'effetto limitato al suo oggetto - e
non sintomatica di una fictio iuris generale di equiparazione -
orientata solo a favorire l'ulteriore iter di partecipazione al corso
da parte degli allievi, non già di previsione di un'equiparazione
optimo iure dell'allievo al militare di leva: il che trovava conferma
nella seconda parte del comma, che limitava a favorire il mero rinvio
della chiamata alle armi e che effettivamente era destinata a quanti
non riuscissero a completare positivamente il biennio, per gli altri la
prima norma assorbendo questo beneficio.

Vero è che la VI Sezione di
questo Consiglio di Stato, con la recente decisione 11 maggio 2006, n.
2643, accogliendo un appello contro la sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, Bologna I, 11 aprile
2003, n. 476 è andata a contrario avviso. Vale rilevare che quella
decisione aveva affermato che l'art. 44 legge 1 aprile 1981, n. 121
(per la quale «...il servizio prestato per non meno di due anni nella
Polizia di Stato, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, da
parte del personale assunto nei ruoli della Polizia di Stato, è
considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva»)
concerne anche l'ipotesi del servizio prestato come allievo aspirante
commissario, come confermerebbe l'art. 11 qui sopra citato. Le due
disposizioni si integrerebbero e farebbero considerare il corso di
allievo aspirante commissario valido "ad ogni effetto" per equiparare
il periodo biennale al servizio militare di leva. Il che andrebbe poi
sviluppato nel senso che la fattispecie sarebbe riconducibile a quella
dell'art. 1, comma 1, legge 8 agosto 1991, n. 274, (che dispone: «Ai
fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse
pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i
periodi di servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi
ed equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti, sono computati a
domanda, ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 958
del 1986, con onere a carico delle predette Casse pensioni»).
Deriverebbe da tutto questo la piena computabilità del servizio
prestato per un biennio nel corso, e l'art. 8, primo comma, D.P.R. n.
1092 del 1973 (che prevede che «tutti i servizi prestati in qualità di
dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza»)
non riguarderebbe l'ipotesi, non ponendo un divieto di computo dei
servizi non di pubblico impiego in senso proprio. Si tratterebbe, in
altri termini, di norme speciali rispetto all'art. 8, ordinate al
risultato di equiparare il servizio reso con la frequenza al corso al
servizio militare "ad ogni effetto", e di incorporare perciò tale
servizio nell'ambito di quelli che, pur non assimilabili ai servizi
resi dal pubblico dipendente professionale, nondimeno sono ope legis
rilevanti ai fini della computabilità nella base pensionabile.

Questa
Sezione non condivide il percorso argomentativo di quella decisone -
peraltro, allo stato, isolata. Anche a prescindere dall'inesistenza di
elementi che giustifichino la lettura dell'art. 11 come norma non di
eccezione, ma sintomatica di una condizione generale dell'allievo dei
corsi in esame (condizione che, invero, richiederebbe almeno altre e
convergenti disposizioni) e a concentrare l'attenzione sulla sola
interpretazione letterale, va osservato che le parole "ivi compreso il
periodo di frequenza dei corsi" vanno raccordate alle parole "servizio
prestato per non meno di due anni nella Polizia di Stato", di cui
questa frequenza ai corsi sarebbe una modalità. In altri termini,
sembra ravvisabile una petizione di principio nell'assumere che il
fatto della frequenza ai corsi sia equiparabile a servizio prestato,
perché la norma sembra esprimersi nel senso opposto, vale a dire che
solo una volta instaurato il rapporto di servizio vi è l'equiparazione
di legge in questione della frequenza al servizio effettivo.

Questa
Sezione ritiene che è piuttosto all'elemento sostanziale del difetto
della prestazione e del sinallagma che occorre fare riferimento, nei
sensi sopra dettagliatamente analizzati: e che questo difetto non è
superato da una finzione giuridica di legge, come quella che si
vorrebbe rinvenire sulla sola scorta di una (non condivisibile)
interpretazione letterale.

Consegue da questo che la tesi di questa
episodica linea interpretativa non può essere condivisa. L'avviso di
questa Sezione in risposta al quesito è dunque che, in difetto di
un'espressa equiparazione generale, l'equiparazione prevista è da
considerare specifica e riguardante il solo aspetto dell'adempimento
dell'obbligo di leva: il che esclude qualsiasi interpretazione
estensiva che possa essere utilizzata sia ai fini economici che -
difettando per conseguenza i requisiti dell'art. 8, primo comma, D.P.R.
n. 1092 del 1973, in base a cui "tutti i servizi prestati in qualità di
dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza"
- a quelli previdenziali.

P.Q.M.

Nei suesposti termini è il parere.


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D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341
L. 24 dicembre 1986, n. 958


 

   

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