Corte dei Conti 2018: militare chiede di calcolare l'anzianità contributiva per la parte in "quota retributiva"

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Categoria: Previdenza
Creato Mercoledì, 17 Ottobre 2018 03:45
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 “..Con atto introduttivo del presente giudizioxx chiede a questa Corte dei conti di annullare la determinazione atto n. xxx con la quale l'INPS sede di Reggio Calabria — gestione ex Inpdap - ha quantificato il trattamento di quiescenza, con particolare riferimento ai criteri adottati dall'Istituto di previdenza nel calcolare l'anzianità contributiva per la parte in "quota retributiva" della pensione, nonché avverso ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale. Chiede altresì di accertare e dichiarare il proprio diritto: alla corretta applicazione dell'aliquota del 44%, ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 , in luogo dell'errata applicazione dell'aliquota del 35%, ex art. 44, primo comma, dello stesso T.U. del 1973; all'applicazione del beneficio compensativo di cui all' art. 3, comma 7, del D. Lgs. 165/1997 e conseguentemente ordinare che l’I.N.P.S. - o i resistenti secondo chi di ragione e le proprie competenze - in persona del legale rappresentante p.t. provveda alla riliquidazione della pensione iscrizione n.17491896 del 28-11-2014, tenendo conto:..”

“..La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione xx, Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando 1) accoglie la domanda attorea, riconoscendo il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento previdenziale con applicazione dei benefici calcolati per come indicato in parte motiva ed a far data dalla presentazione della domanda amministrativa; 2) Condanna altresì l’INPS alla corresponsione dei conseguenti arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. di att. c.p.c. , da liquidarsi, dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, cumulativamente, nel senso di una solo possibile integrazione degli interessi di legge ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi. Spese compensate...”

   

 

 https://drive.google.com/file/d/1OSLHqB-vOsx3qNyIolmmQshU_jPx_V0J/view?usp=sharing

 

 

 

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