Nuova disciplina delle prove di valutazione delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A.

Dettagli
Categoria: Leggi, Decreti, Gazzette Ufficiali e Circolari
Creato Venerdì, 12 Ottobre 2018 17:54
Visite: 583

   

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 settembre 2018
Nuova disciplina delle prove di valutazione delle capacita' e dei
comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle
categorie A1, A2 e A. (18A06493)
(GU n.238 del 12-10-2018)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», in particolare l'art. 121, che stabilisce che
gli esami di idoneita' tecnica per il conseguimento della patente di
guida sono effettuati secondo direttive, modalita' e programmi
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sulla base delle direttive dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 che ha recepito
la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida, in
particolare l'allegato II in materia di prove di valutazione delle
capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente di
guida delle categorie A1, A2 e A;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
8 gennaio 2013 recante: «Disciplina della prova di controllo delle
cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il
conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A»;
Considerata la necessita' di apportare modifiche al predetto
decreto ministeriale 8 gennaio 2013 al fine di adeguare le manovre
particolari oggetto di prove ai fini della sicurezza stradale di cui
al punto 6.2 dell'allegato II alla direttiva 2006/126/CE;
Considerata altresi' l'esigenza di uniformare le procedure di
svolgimento delle prove di valutazione delle capacita' e dei
comportamenti organizzandole, invece delle sei fasi previste dal
predetto decreto ministeriale 8 gennaio 2013, in tre fasi, come
stabilito dal decreto ministeriale 19 dicembre 2012 per il
conseguimento della patente di guida delle categorie B e BE e dal
decreto ministeriale 8 gennaio 2013 per il conseguimento delle
patenti di guida delle categorie C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013

1. L'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 8 gennaio 2013 recante: «Disciplina della prova di
controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei
comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2
e A» e' sostituito dal seguente: «1. La prova di verifica delle
capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di
guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali, si articola in tre
fasi:
a) verifica della capacita' del conducente di prepararsi ad una
guida sicura effettuando le operazioni di cui all'allegato II,
lettera B, punto 6.1 del decreto legislativo n. 59 del 2011;
b) esecuzione delle manovre di cui all'allegato II, lettera B,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 59 del 2011, svolte su percorsi
conformi a quelli previsti agli allegati 1 e 2 al presente decreto;
c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che il
candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni, le
operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punto 6.3. del
decreto legislativo n. 59 del 2011.
2. Il candidato e' ammesso a sostenere le prove di cui al comma 1,
lettere b) e c), solo se ha superato, rispettivamente, le prove di
cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 1.
3. Le prove di cui al comma 1 si svolgono su motociclo conforme,
per ciascuna delle predette categorie di patente, ai requisiti minimi
prescritti dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59
del 2011, munito di cavalletto centrale o laterale. Le prove di cui
al comma 1, lettere a) e b) si svolgono in aree chiuse, attrezzate in
conformita' a quanto indicato negli allegati 1 e 2.».
Art. 2

Inserimento degli articoli 2-bis e 2-ter al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013

1. Dopo l'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 8 gennaio 2013 recante: «Disciplina della prova di
controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei
comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2
e A» sono inseriti i seguenti:
a) «Art. 2-bis (Disposizioni in materia di aree destinate
all'effettuazione dei percorsi di prova). - 1. Al fine di
salvaguardare l'esecuzione delle prove in sicurezza, l'area destinata
all'effettuazione dei percorsi di prova, di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b) e' dotata di pavimentazione in buono stato e priva di
ammaloramenti. Intorno all'area dove insistono i circuiti e'
garantita una fascia perimetrale di rispetto, libera da ogni tipo di
ostacolo, avente larghezza pari ad almeno un metro. E' fatto divieto
di sovrapporre le aree di uno o piu' circuiti.
2. Il percorso dei singoli circuiti di prova, di cui agli
allegati 1 e 2, e' delimitato da appositi coni, di altezza non
inferiore a 30 centimetri, conformi al modello di figura II 396 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. I
percorsi possono anche essere delineati con strisce orizzontali,
sulle quali, comunque, sono sovrapposti i predetti coni.»;
b) «Art. 2-ter (Abbigliamento tecnico dei candidati). - Al fine
di tutelare l'incolumita' dei candidati, gli stessi, durante
l'esecuzione delle prove di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c)
indossano:
a) casco integrale;
b) guanti;
c) giacca con protezione dei gomiti e delle spalle;
d) scarpe chiuse;
e) pantaloni lunghi e protezioni delle ginocchia;
f) paraschiena.».
Art. 3

Modifiche all'art. 4 del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013

a) All'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 8 gennaio 2013 recante: «Disciplina della prova di
controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei
comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2
e A» i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.
Art. 4

Modifiche agli allegati al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013

1. Gli allegati A, B, C, D al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 recante: «Disciplina
della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle
capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di
categoria A1, A2 e A» sono abrogati e sostituiti dagli allegati 1 e 2
al presente decreto.
Art. 5

Abrogazioni di disposizioni previgenti

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati:
a) il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici 29 gennaio 2013;
b) il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici 20 maggio 2013;
c) il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici 28 giugno 2013.
Il presente decreto, assieme agli allegati che ne costituiscono
parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2018

Il Ministro: Toninelli
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico