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Legge 117/2018: Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi.

Dettagli

   

 

 

LEGGE 1 ottobre 2018, n. 117

Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per
prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. (18G00136)
(GU n.238 del 12-10-2018)
Vigente al: 27-10-2018

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Modifiche all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti l'obbligo di
installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini
nei veicoli chiusi

1. All'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «all'articolo 1,
paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento
(UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
gennaio 2013»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e
N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da
residenti in Italia, quando trasporta un bambino di eta' inferiore a
quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui
al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di
allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle
specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
c) al comma 10, primo periodo, dopo la parola: «bambini,» sono
inserite le seguenti: «o del dispositivo di allarme di cui al comma
1-bis»;
d) alla rubrica, dopo la parola: «ritenuta» sono inserite le
seguenti: «e sicurezza».
2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del
dispositivo di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 2 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019.
Art. 2

Campagne di informazione e sensibilizzazione

1. Per il triennio 2019-2021, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, nell'ambito
delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione
sociale, provvede a informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle
corrette modalita' di utilizzo dei dispositivi di allarme per
prevenire l'abbandono di bambini, previsti dall'articolo 172, comma
1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della
presente legge, e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di
euro 80.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,
per gli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. I messaggi delle campagne di cui al comma 1 costituiscono
messaggi di utilita' sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7
giugno 2000, n. 150.
Art. 3

Incentivi per l'acquisto dei dispositivi

1. Al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti
a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, previsti
dall'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo
1, comma 1, della presente legge, con appositi provvedimenti
legislativi possono essere previste, nel rispetto della normativa
europea sugli aiuti di Stato, agevolazioni fiscali limitate nel
tempo.
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente
legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1º ottobre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 

 

 

 

   

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