"..P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto del ricorrente alla rivalutazione ai sensi e per gli effetti dell’ art. 13, comma 8 della L. n. 257/1992 , come modificato dal d.l. 30 settembre 2003, n. 269 , convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , del periodo ultradecennale di attività lavorativa svolta dalla data di assunzione sino al 31 dicembre 1995 con esposizione qualificata all’amianto; condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite,."