"..Deduce in questa sede il ricorrente che, avendo presentato a suo tempo domanda di cessazione dal servizio “in uno stato di forte prostrazione psico-fisica, ritenendo di non essere gradito nell’ambiente di lavoro” … in considerazione dei gravi danni economici permanenti, nonché di quelli logistico-familiari e ritenendo che la sua situazione nell’ambiente di lavoro sia migliorata … ha presentato … istanza di ritiro della propria domanda” precedente..."