TAR 2018: ricorso VS rigetto istanza di trasferimento ex art. 21 Legge 104/92
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- Creato Mercoledì, 03 Ottobre 2018 13:38
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TAR 2018: ricorso VS rigetto istanza di trasferimento ex art. 21 Legge 104/92 Pubblicato il 18/06/2018 N. 03652/2018 REG.PROV.CAU. N. 03588/2018 REG.RIC.
"..ritenuto che, ad un sommario esame, il provvedimento di rigetto dell'istanza di trasferimento ex art. 21 L. 104/92 appare immune delle censure prospettate, sia in quanto la norma in questione non appare prima facie applicabile alla polizia di Stato, sia in quanto l'art. 21 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, nella parte in cui prevede che la persona portatrice di handicap, con grado d'invalidità superiore a due terzi, abbia la precedenza in sede di trasferimento a domanda, non sancisce un diritto assoluto di preferenza prevalente sulle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma una priorità operante soltanto nei confronti di altri soggetti interessati ai trasferimenti (T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-12-2014, n. 12802);.."