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Corte Costituzionale 2018: Ordinamento militare limitazioni esercizio diritto di associazione e divieto di sciopero previsione che i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacal

Dettagli

 

 

N. 104 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2017

Ordinanza del 12 dicembre 2017 del Tribunale di Torino sul ricorso
proposto da CGIL-Funzione pubblica.

Ordinamento militare - Limitazioni all'esercizio del diritto di
associazione e divieto di sciopero - Previsione che i militari non
possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale
o aderire ad altre associazioni sindacali.
- Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), art. 1475, comma 2.

(GU n.33 del 22-8-2018 )


IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
(Sezione Lavoro)

I Con ricorso ai sensi dell'art. 28, legge n. 300/1970, CGIL -
Funzione Pubblica di Torino chiedeva all'adito Tribunale di Torino,
in funzione di Giudice del Lavoro - previa rimessione alla Corte
costituzionale della questione di costituzionalita' del combinato
disposto dell'art. 1475, comma 2, decreto legislativo n. 66/2010 e
degli articoli 7 e 14, decreto legislativo n. 177/2016 per violazione
degli articoli 2, 3, 18, 39 Cost. nonche' degli articoli 117 Cost. e
art. 11 e 14 CEDU, 5 e G della Carta sociale Europea, in relazione
alla avvenuta privazione dei diritti sindacali dei lavoratori
appartenenti all'ex Corpo Forestale dello Stato transitati dal 1°
gennaio 2017 all'Arma dei Carabinieri Ruolo forestale - accertarsi e
dichiararsi l'antisindacalita' del comportamento tenuto dal convenuto
Ministero della difesa, cosi' come descritto in ricorso, ed ordinarsi
di farne cessare gli effetti consentendo:
a) lo svolgimento di assemblea sindacale con il medesimo ordine
del giorno dichiarato nella richiesta 31 luglio 2017;
b) l'adesione dei lavoratori interessati all'organizzazione
sindacale ricorrente, previa assunzione dei provvedimenti ritenuti
necessari a garantire i diritti sindacali dei lavoratori ex Corpo
Forestale dello Stato della Provincia di Torino transitati all'Arma
dei Carabinieri dal 1° gennaio 2017 anche nella pendenza del
procedimento di legittimita' costituzionale avanti la Corte
costituzionale.
II Il convenuto Ministero della difesa si e' costituito in
giudizio, coli il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello
Stato, al fine di resistere alle avversarie domande, depositando in
modalita' telematica memoria difensiva alla quale e' acclusa
relazione n. 58 dell'8-10 novembre 2017 dell'Arma dei Carabinieri -
Comando generale - I reparto.
III All'esito della discussione del ricorso (presente il solo
difensore della parte ricorrente), si provvede con separata ordinanza
- previa affermazione della giurisdizione del Giudice ordinario nella
controversia in esame, conformemente all'orientamento espresso da
Cass., S.U. 9/2/2015 n. 2359 - sull'istanza del ricorrente volta
all'assunzione dei provvedimenti ritenuti necessari a garantire i
diritti sindacali dei lavoratori ex Corpo Forestale dello Stato della
Provincia di Torino transitati all'Arma dei Carabinieri dal 1°
gennaio 2017, nella pendenza del procedimento di legittimita'
costituzionale avanti la Corte costituzionale. Con la medesima
ordinanza, e' dichiarata la manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 7 e
14, decreto legislativo n. 177/2016 e art. 1475, comma 2, decreto
legislativo n. 66/2010 per asserito contrasto con gli arti. 2, 3, 18
comma 1, 39 Cost., nella parte in cui precludono ai lavoratori
dell'ex Corpo Forestale dello Stato transitati all'Arma dei
Carabinieri di continuare a godere dei diritti di associazione e
riunione sindacale perduti a far data dal 1° gennaio 2017.
IV Si reputa, al contrario, rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1475,
comma 2, del decreto legislativo 66/2010 per contrasto con l'art.
117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 11 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea
dei diritti dell'uomo, nonche' in relazione all'art. 5, terzo
periodo, ed all'art. G. della Carta sociale europea riveduta, firmata
in Strasburgo in data 3 maggio 1996 e resa esecutiva in Italia con
legge 9 febbraio 1999, n. 30, per i motivi di seguito illustrati.
V In punto di fatto, l'organizzazione sindacale CGIL Funzione
Pubblica di Torino con nota prot. 422/sgr/CL del 31 luglio 2017
richiedeva l'autorizzazione a svolgere assemblea sindacale di tre ore
in data 4 settembre 2017 per il personale ex Corpo Forestale dello
Stato assorbito dall'Arma dei Carabinieri, in servizio nella
Provincia di Torino, con il seguente ordine del giorno:
«Problematiche lavorative insorte in conseguenza del transito
del Corpo Forestale dello Stato all'Arma dei Carabinieri -
problematiche relative alle modalita' di concessione di congedi e
licenze - stato avanzamento iniziative legali promosse da FP CGIL in
ragione dell'unilaterale attribuzione dello status militare -
disamina normativa «riordino della carriera» - comunicazioni relative
al rinnovo contrattuale di settore» (doc. 4 di ricorso).
V.1 La richiesta veniva dichiarata inammissibile dal Comando
Regione Carabinieri Forestale «Piemonte» (doc. 5 di ricorso) per
contrarieta' al disposto dell'art. 1475, comma 2, decreto legislativo
n. 66/2010 (ai sensi del quale «i militari non possono costituire
associazioni sindacali o aderire ad altre associazioni sindacali»).
VI Cio' posto, la parte ricorrente denunzia l'antisindacalita' ai
sensi dell'art. 28, legge n. 300/70 del diniego di autorizzazione
allo svolgimento di assemblea sindacale, su materie di specifica
attinenza contrattuale e sindacale ed al fine di proselitismo fra i
lavoratori.
VI.1 Il citato art. 1475, comma 2, decreto legislativo n. 66/2010
confliggerebbe, infatti, con la Carta costituzionale ed in primo
luogo con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 11 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo («1. Ogni persona ha
diritto alla liberta' di riunione pacifica e alla liberta'
d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla
costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei
propri interessi. 2. L'esercizio di questi diritto non puo' essere
oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla
legge e che costituiscono misure necessarie, in una societa'
democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla
difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione
della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle
liberta' altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni
legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei
membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello
Stato»), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo
nelle sentenze del 2 ottobre 2014 «Matelly c. Francia» (ricorso n.
10609/10) e «Adefdromil c. Francia» (ricorso n. 32191/09).
VI.2 Nelle citate pronunzie, la Corte europea dei diritti
dell'uomo osserva: «le restrizioni che possono essere imposte ai tre
gruppi di soggetti menzionati nell'art. 11 Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
[membri delle Forze armate, della Polizia e dell'amministrazione
dello Stato] richiedono un'interpretazione restrittiva e devono,
conseguentemente, limitarsi all'esercizio dei diritti in questione.
Esse non possono, tuttavia, mettere in discussione l'essenza stessa
del diritto alla liberta' sindacale. Pertanto la Corte non accetta le
restrizioni che incidono sugli elementi essenziali della liberta'
sindacale senza i quali il contenuto di tale liberta' sarebbe vuotato
della sua sostanza. Il diritto di formare un sindacato e di aderirvi
e' un elemento essenziale della liberta' sindacale» (Matelly c.
Francia parr. 57-58, Adefdromil c. Francia, par. 43-44).
VI.3 In altri termini, l'art. 11 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
consente restrizioni dell'esercizio dei diritti sindacali dei
militari, purche' non si risolvano in una sostanziale privazione «del
diritto generale alla liberta' di associazione per la difesa dei loro
interessi professionali e morali»; puntualizza la Corte europea dei
diritti dell'uomo che l'istituzione, da parte della legislazione
francese, di «organismi e procedure speciali» di rappresentanza
militare «non sarebbe idonea a sostituirsi al riconoscimento ai
militari della liberta' di associazione, che comprende il diritto di
fondare dei sindacati e di aderirvi» (Matelly c. Francia, parr.
69-70, Adefdromil c. Francia, par. 54).
VI.4 A sostegno della tesi propugnata nel presente giudizio,
parte ricorrente rammenta altresi' la decisione assunta dal Comitato
europeo dei diritti sociali in data 27 gennaio 2016 su reclamo
collettivo 101/2013 presentato dal Conseil Europeenne des Syndacatis
de Police (CESP) contro la Francia, con la quale e' stata dichiarata
la violazione della Carta Sociale Europea, Parte II art. 5 («Per
garantire o promuovere la liberta' dei lavoratori e dei datori di
lavoro di costituire organizzazioni locali, nazionali o
internazionali per la protezione dei loro interessi economici e
sociali ed aderire a queste organizzazioni, le Parti s'impegnano
affinche' la legislazione nazionale non pregiudichi questa liberta'
ne' sia applicata in modo da pregiudicarla. La misura in cui le
garanzie previste nel presente articolo si applicheranno alla polizia
sara' determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione
nazionale. Il principio dell'applicazione di queste garanzie ai
membri delle forze armate e la misura in cui sono applicate a questa
categoria di persone e' parimenti determinata dalla legislazione o
dalla regolamentazione nazionale. Il principio dell'applicazione di
queste garanzie ai membri delle forze armate e la misura in cui sono
applicate a questa categoria di persone e' parimenti determinata
dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale») e Parte III,
art. G («1. I diritti ed i principi enunciati nella parte I, quando
saranno effettivamente attuati, e l'esercizio effettivo di tali
diritti e principi come previsto nella parte II, non potranno essere
oggetto di restrizioni o di limitazioni non specificate nelle parti I
e II ad eccezione di quelle stabilite dalla legge e che sono
necessarie, in una societa' democratica, per garantire il rispetto
dei diritti e delle liberta' altrui o per proteggere l'ordine
pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o il buon
costume. 2. Le restrizioni apportate, in virtu' della presente Carta,
ai diritti ed agli obblighi ivi riconosciuti possono essere applicate
solo per gli scopi per i quali sono stati previsti»).
VI.5 Il caso di specie risulta, poi, connotato dalla peculiarita'
rappresentata dalla circostanza che gli appartenenti al Corpo
Forestale dello Stato hanno goduto dei diritti sindacali riconosciuti
dallo Statuto dei lavoratori sino al 31 dicembre 2016; a far data dal
1° gennaio 2017, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 177, il personale del Corpo transitato nell'Arma dei
Carabinieri o nella Guardia di Finanza ha assunto lo stato giuridico
di militare, divenendo cosi' soggetto alle limitazioni sancite
dall'art. 1475, comma 2, decreto legislativo n. 66/2010.
VII Tutto cio' premesso, ritiene questo Giudice che la questione
di legittimita' costituzionale del solo art. 1475, comma 2, decreto
legislativo n. 66/2010 sia connotata da rilevanza e non manifesta
infondatezza, ai sensi dell'art. 23, legge n. 87/1953.
VII.1 In ordine al requisito della rilevanza, si osserva che la
prospettata questione di costituzionalita' rappresenta un passaggio
necessario per la definizione del processo principale (Corte
costituzionale, sentenza 214/1986), nel quale viene domandata al
Giudice l'adozione di idonee misure volte ad inibire comportamenti
asseritamente antisindacali posti in essere dal datore di lavoro, che
trovano giustificazione e fondamento proprio nella norma di legge,
della cui conformita' al dettato costituzionale si dubita.
VII.2 La circostanza che la convenuta Amministrazione abbia agito
in conformita' al disposto della norma in questione non pare privare
di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale, se si
considera che, secondo il prevalente orientamento della
giurisprudenza di legittimita', ai fini della configurabilita' di un
comportamento antisindacale non occorre vagliare l'elemento
psicologico del datore di lavoro, essendo chiamato il Giudice ad
accertare, piuttosto, «l'obiettiva idoneita' della condotta
denunziata a produrre il risultato che la legge intende impedire e,
cioe', la lesione della liberta' sindacale e del diritto di sciopero.
La sussistenza o meno di un intento del datore di lavoro di ledere
tali diritti non e' necessaria ne' sufficiente» (Cass. S.U., sentenza
n. 5295/1997; si vedano anche le successive sentenze nn. 6193/1998 e
20078/2008).
VII.3 Sussiste, altresi', il requisito della non manifesta
infondatezza. Si e' gia' evidenziato che l'art. 11 della Convenzione
- come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle
sentenze sopra richiamate - riconosce la legittimita' di restrizioni
all'esercizio del diritto di associazione sindacale da parte dei
militari, ma non consente la radicale negazione del diritto stesso a
discapito degli appartenenti a questa peculiare categoria di
lavoratori.
VII.4 L'art. 1475, comma 2, decreto legislativo n. 66/2010,
vietando ai militari di «costituire associazioni professionali a
carattere sindacale», nonche' di «aderire ad altre associazioni
sindacali, appare in effetti disallineato rispetto al principio di
diritto sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, benche' ispirato
all'irrinunciabile esigenza (pur essa di rilevanza costituzionale) di
assicurare la coesione interna, la neutralita' e la prontezza delle
Forze Armate, onde non pregiudicare la difesa militare dello Stato
(art. 52 Cost.).
VIII La norma scrutinata pare altresi' in conflitto con l'art. 5,
terzo periodo l'art. G della Carta sociale europea riveduta
(predisposta nell'ambito del Consiglio d'Europa, firmata in
Strasburgo in data 3 maggio 1996 e resa esecutiva in Italia con legge
9 febbraio 1999, n. 30), qualificabili alla stregua di disposizioni
di diritto internazionale convenzionale.
VIII.1 La prima norma, infatti, rimette alla legislazione
nazionale di determinare il «principio dell'applicazione delle
garanzie» sindacali ai militari nonche' la «misura» di tale
applicazione, presupponendo un nucleo intangibile di liberta'
sindacale in capo agli appartenenti alla suddetta categoria di
lavoratori; la seconda consente di porre restrizioni alle liberta'
sindacali nelle ipotesi «stabilite dalla legge e necessarie, in una
societa' democratica, per garantire il rispetto dei diritti e delle
liberta' altrui o per proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza
nazionale, la salute pubblica o il buon costume»: anche in questo
caso, la norma sembra escludere, almeno implicitamente, la
possibilita' di prevedere una radicale esclusione del diritto
sindacale in capo ai componenti dei corpi militari.
IX Per le ragioni espresse, si reputa rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1475, comma 2, decreto legislativo n. 66/2010 per
contrasto:
con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 11 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo nelle sentenze emesse in data 2
ottobre 2014 - «Matelly c. Francia» (ricorso n. 10609/10) e
«Adefdromil c. Francia» (ricorso n. 32191/09);
con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 5, terzo
periodo, ed all'art. G. della Carta sociale europea riveduta, firmata
in Strasburgo in data 3 maggio 1996 e resa esecutiva in Italia con
legge 9 febbraio 1999, n. 30.
X Il presente giudizio, introdotto con ricorso depositato il 20
ottobre 2017 e rubricato al n. 6882/2017 R.G.Lav. viene sospeso sino
alla definizione dell'incidente di costituzionalita', in conformita'
a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, legge n. 87/1953.


P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, in funzione di Giudice del Lavoro,
Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87,
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1475, comma 2, decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per contrasto:
con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 11 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo nelle sentenze emesse in data 2
ottobre 2014 - «Matelly c. Francia» (ricorso n. 10609/10) e
«Adefdromil c. Francia» (ricorso n. 32191/09);
con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 5, terzo
periodo, ed all'art. G della Carta sociale europea riveduta, firmata
in Strasburgo in data 3 maggio 1996 e resa esecutiva in Italia con
legge 9 febbraio 1999, n. 30.
dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della
cancelleria, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica.
Torino, 12 dicembre 2017

Il Giudice: Robaldo

 

   

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