Deduzione e detrazione della spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali - Chiarimenti.

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Creato Sabato, 19 Gennaio 2008 05:32
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Ministero della salute
Circ. 15-1-2008 n. DGPROG/280/P21
Articolo 1,
comma 28 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) -
Deduzione e detrazione della spesa sanitaria relativa all’acquisto di
medicinali - Chiarimenti.
Emanata dal Ministero della salute,
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli
essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema. 

Circ. 15
gennaio 2008, n. DGPROG/280/P21 (1).

Articolo 1, comma 28 della legge
n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) - Deduzione e detrazione della
spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali - Chiarimenti.


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(1) Emanata dal Ministero della salute, Direzione generale della
programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei
principi etici di sistema.

 


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  Alla
 Federazione Ordini Farmacisti Italiani
 
    Via Palestro, 75
 
    00181 Roma
 
  Alla
 Federazione nazionale unitaria dei titolari
di farmacia italiani
 
    Via Emanuele Filiberto, 190
 
    00185 Roma
 
  



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Pervengono a questa Amministrazione richieste di chiarimenti in ordine
agli adempimenti necessari ai fini della deduzione e della detrazione
della spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali, operabili,
rispettivamente, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b) e dell’
articolo 15, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui
redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 -modificato, da ultimo, dall’
articolo 1, comma 28 della legge finanziaria 2007 - e, nello specifico,
in ordine alla necessità di esibizione della tessera sanitaria al
momento dell’acquisto del medicinale.

Al riguardo, questa Direzione
generale, d’intesa con la Direzione generale dei farmaci e dei
dispositivi medici, fa presente quanto segue.

Il citato articolo 1,
comma 28, ha previsto che, ai fini della deduzione e della detrazione,
la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali «deve essere
certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la
specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’
indicazione del codice fiscale del destinatario».

Ai fini che in
questa sede interessano, occorre richiamare quanto previsto dallo
stesso legislatore all’articolo 1, comma 29 della medesima legge
finanziaria 2007. Nel dettare, infatti, il regime applicabile, in via
transitoria, sino al 31 dicembre 2007, la citata disposizione normativa
prendeva espressamente in esame l’ipotesi che l’acquirente non fosse il
destinatario del farmaco, non ne conoscesse il codice fiscale o non
avesse con sé la tessera sanitaria.

L’alternatività posta in questa
ultima norma consente di affermare che l’esibizione della tessera
sanitaria al momento dell’acquisto del medicinale non è da ritenere, in
via esclusiva, l’unica modalità prevista anche ai fini della corretta
applicazione del precedente comma 28.

Pertanto, qualora l’assistito
non sia in grado di esibire la tessera sanitaria, il farmacista è
comunque tenuto a rilasciare uno scontrino contenente il codice fiscale
dell’assistito, quando questo sia comunicato dal cliente con altra
modalità (compresa la dichiarazione verbale).


Il Direttore generale

Dott. Filippo Palumbo



L. 27 dicembre 2006, n. 296