Corte Costituzionale gennaio 2018: Norme impugnate: Art. 120, c. 1° e 2°, del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), come sostituito dall'art. 3, c. 52°, lett. a), della legge 15/07/2009, n. 94.
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- Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
- Creato Sabato, 10 Febbraio 2018 19:35
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S.22/2018 del 24/01/2018
Udienza Pubblica del 23/01/2018, Presidente LATTANZI, Redattore MORELLI
Norme impugnate: Art. 120, c. 1° e 2°, del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), come sostituito dall'art. 3, c. 52°, lett. a), della legge 15/07/2009, n. 94.
Oggetto: Circolazione stradale - Patente di guida - Divieto di conseguimento o revoca per delinquenti abituali, professionali o per tendenza e per coloro che sono, o sono stati, sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione o per i condannati per determinati reati.
- Applicazione anche in riferimento a reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 [nella specie, reati di cui agli artt. 73 e 74 del Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope].
- Condanna per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del medesimo Testo unico. Condizione soggettiva che ne comporta la revoca da parte del Prefetto
Circolazione stradale - Patente di guida - Prevista revoca automatica per i condannati per reati in materia di stupefacenti, anche se di lieve entità.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - manifesta inammissibilità
Atti decisi: ord. 20, 210/2016, 97/2017
https://issuu.com/laboratoriopoliziademocratica/docs/corte_costituzionale_22-2018