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Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018

Dettagli

  

 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 novembre 2017
Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo
dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno
2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, nonche' valore definitivo
della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2016, con
decorrenza dal 1° gennaio 2017. (17A08037)
(GU n.280 del 30-11-2017)



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed
effetto dal 1° novembre di ciascun anno;
Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle
pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;
Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni
percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti
criteri per la perequazione delle pensioni;
Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto 17 novembre 2016 (Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 274 del 23 novembre 2016) concernente: «Perequazione
automatica delle pensioni per l'anno 2016 e valore definitivo per
l'anno 2015»;
Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e
ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di
adeguamento corrispondente alla variazione che si determina
rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il
mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio
relativo all'anno precedente non puo' risultare inferiore a zero;
Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in
data 31 ottobre 2017, prot. n. 1146903/17, dalla quale si rileva che:
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra
il periodo gennaio - dicembre 2015 ed il periodo gennaio - dicembre
2016 e' risultata pari a - 0,1;
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra
il periodo gennaio - dicembre 2016 ed il periodo gennaio - dicembre
2017 e' risultata pari a +1,1 ipotizzando, in via provvisoria, per i
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 una variazione dell'indice
pari rispettivamente a -0,2, +0,0 e +0,2;
Considerata la necessita':
di determinare il valore effettivo della variazione percentuale
per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1°
gennaio 2017;
di determinare la variazione percentuale per l'aumento di
perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2018, salvo
conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017;
di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le
pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa
speciale;

Decreta:

Art. 1

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2016 e' determinata in misura pari a +0,0
dal 1° gennaio 2017.
Art. 2

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2017 e' determinata in misura pari a +1,1
dal 1° gennaio 2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di
perequazione per l'anno successivo.
Art. 3

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per
le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita'
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate
separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e
sulla pensione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2017

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Padoan

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti

   

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