Consiglio di Stato dicembre 2016: impugnato il diniego sull’istanza congiunta di scambio di sede tra, prodotta unitamente ad altro collega
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- Creato Lunedì, 06 Novembre 2017 01:33
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Consiglio di Stato dicembre 2016: impugnato il diniego sull’istanza congiunta di scambio di sede tra, prodotta unitamente ad altro collega
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 20 dicembre 2016
NUMERO AFFARE 01511/2016
OGGETTO:
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da xxx xxx, contro Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per l'annullamento del provvedimento prot. n 20196 del 22/03/2016 del Corpo Forestale dello Stato - i.g. div. 13- relativo a rigetto istanza di scambio sede vice ispettori in prova.;
LA SEZIONE
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sergio Fina;
Premesso e Considerato che:
- Il sig. xxx xxx, vice ispettore del Corpo Forestale dello Stato, ha impugnato il diniego sull’istanza congiunta di scambio di sede tra, prodotta unitamente al collega xxx xxx;
- L’amministrazione aveva rigettato la domanda, in quanto gli elementi forniti a corredo della stessa erano pervenuti oltre il termine previsto per dare corso alla procedura e quindi tardivamente rispetto al termine perentorio del 9.03.2016;
- Il ricorrente ha dedotto : eccesso di potere per carenza d’istruttoria e di motivazione; violazione della L. n. 104/1992 e delle Convenzioni europee e internazionali sui diritti dei disabili;
- Nella sostanza ha evidenziato di essersi limitato a fornire elementi integrativi di valutazione, fermo restando, il contenuto dell’istanza originaria e rilevando che lo scambio era giustificato dall’esigenza di prestare assistenza in favore del suocero (disabile), residente (di fatto) in xxx (NA) a pochi chilometri dalla richiesta sede di xxx;
- la Sezione rileva che lo scambio di sede tra parigrado, in sede di assegnazione al termine del corso di formazione per vice ispettore del CFS, era consentito dai regolamenti interni e il ricorrente si è avvalso di tale facoltà;
- l’avere integrato la domanda originaria con ulteriori elementi a corredo, non costituiva violazione del termine perentorio, perché il contenuto dell’istanza originaria era restato inalterato e dunque nessuna modifica di essa era stata introdotta “ medio tempore”dall’interessato;
- la circostanza che il suocero del ricorrente, bisognoso dell’assistenza di quest’ultimo fosse domiciliato, di fatto, in un località più vicina al luogo di lavoro del dipendente, avvalorava e non alterava il senso della sua domanda;
- tanto premesso, la Sezione ritiene che la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, sia fondata sotto il profilo del difetto di motivazione e quindi debba essere accolta;
- Occorre invitare il Ministero delle Politiche Agricole ad istruire il ricorso, mediante l’apposita relazione istruttoria da trasmettere, in ossequio al diritto di accesso, al ricorrente con concessione di congruo termine per repliche e controdeduzioni da trasmettere all’Amministrazione.
P.Q.M.
Esprime il parere che l’istanza di sospensione cautelare debba essere accolta.
Invita l’Amministrazione a provvedere agli adempimenti di cui in motivazione, sospendendo, nelle more, l’esame del ricorso.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Fina Luigi Carbone
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà