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accesso alla pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto

Dettagli

Nuova pagina 1

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 4-12-2007
n. 29224
Legge 23 agosto 2004, n. 243. Nuove disposizioni in materia di
accesso alla pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto ed
alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. Chiarimenti.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione
centrale delle prestazioni. 

Msg. 4 dicembre 2007, n. 29224 (1).

Legge 23 agosto 2004, n. 243. Nuove disposizioni in materia di accesso
alla pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto ed alla
pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. Chiarimenti.


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(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,
Direzione centrale delle prestazioni.

 


--------------------------------------------------------------------------------

  Ai
 Direttori regionali
 
  Ai
 Direttori provinciali e
subprovinciali
 
  Ai
 Direttori delle Agenzie
 
  



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Con la circolare n. 149 del 11 novembre 2004 sono state date
istruzioni alle Sedi dell’Istituto in merito all’applicazione dell’
articolo 1, commi da 3 a 5, del provvedimento in oggetto relative alla
salvaguardia per il diritto a pensione a favore di coloro che
conseguono entro il 31 dicembre 2007 il diritto al conseguimento della
pensione di anzianità e della pensione nel sistema contributivo con i
requisiti previsti dalla normativa attualmente in vigore.

Con
successiva circolare n. 105 del 19 settembre 2005 sono state, tra l’
altro, fornite indicazioni circa i nuovi requisiti per l’accesso a
pensione previsti dalla citata legge n. 243 del 2004 e, in particolare,
al punto 3.1.1 sono stati trattati i nuovi requisiti previsti dall’
articolo 1 comma 7, lettera b), punto 2, in materia di accesso alla
pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.

Con il presente
messaggio si forniscono ulteriori chiarimenti in merito ad alcuni
argomenti trattati nelle predette circolari.


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A) Finestre di accesso alla pensione di anzianità

Come noto il citato
articolo 1, comma 3, richiedeva ai fini dell’applicazione della
salvaguardia in esame che il lavoratore avesse raggiunto i requisiti di
età e di anzianità contributiva secondo la normativa previgente a
quella prevista dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 e il successivo
comma 5 stabiliva altresì che raggiunti i predetti requisiti il diritto
ad ottenere la pensione fosse indipendente da qualunque successiva
modifica normativa.

Al punto 1 Parte Prima era stato, quindi, chiarito
che per rientrare tra i destinatari della salvaguardia del diritto
fosse sufficiente aver maturato il requisito anagrafico e contributivo
previsto dalla normativa attualmente in vigore senza alcun riguardo al
momento della cosiddetta apertura della finestra che può collocarsi
anche in un momento successivo al 31 dicembre 2007.

Pertanto, tutti
coloro che maturano i requisiti nel corso del 2007, sulla base della
disciplina oggi in vigore, le cui finestre di accesso si collocano nel
2008, potranno andare in pensione di anzianità in qualunque momento a
partire dall’apertura della finestra di accesso che avviene con le
seguenti cadenze:


DIPENDENTI
 AUTONOMI
 
REQUISITI
 FINESTRA
 
REQUISITI
 FINESTRA
 
39 anni di anzianità contributiva entro il primo
trimestre 2007 e 57 anni dopo il 30 settembre 2007
 1° gennaio 2008
 58
anni di età e 35 anni di contribuzione o 40 anni di anzianità
contributiva entro il secondo trimestre 2007
 1° gennaio 2008
 
39 anni
di anzianità contributiva entro il secondo trimestre 2007 e 57 anni
dopo il 30 settembre 2007
 1° gennaio 2008
 58 anni di età e 35 anni di
contribuzione o 40 anni di anzianità contributiva entro il terzo
trimestre 2007
 1° aprile 2008
 
57 anni di età e 35 anni di
contribuzione o 39 anni di anzianità contributiva entro il terzo
trimestre 2007
 1° gennaio 2008
 58 anni di età e 35 anni di
contribuzione o 40 anni di anzianità contributiva entro il quarto
trimestre 2007
 1° luglio 2008
 
57 anni di età e 35 anni di
contribuzione o 39 anni di anzianità contributiva entro il quarto
trimestre 2007
 1° aprile 2008
    
   



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B) Applicazione della “salvaguardia” di cui all’articolo 1, comma 3,
della legge n. 243 del 2004. Lavoratori che optano per il sistema di
calcolo contributivo. Lavoratrici che usufruiscono del beneficio di cui
all’articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995

La salvaguardia
di cui al suddetto articolo 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004
riguarda anche coloro che maturano entro il 31 dicembre 2007 i
requisiti per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo secondo
i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto
1995, n. 335 in vigore fino alla predetta data del 31 dicembre 2007.

A
tali soggetti, pertanto, come illustrato nella circolare n. 149 del 11
novembre 2004, Parte Prima, punti 1 e 2 e, ribadito nella circolare n.
105 del 19 settembre 2005, punto 6, continuano ad applicarsi, anche
dopo il 1° gennaio 2008, le disposizioni in materia di pensionamenti
previgenti alla legge di riforma.

Da parte di alcune Sedi è stato
chiesto di chiarire se sia applicabile la “salvaguardia” in questione a
quei lavoratori, soggetti al sistema di calcolo misto, che optino per
il sistema contributivo successivamente alla data del 31 dicembre 2007.

A tal riguardo si precisa che la verifica del possesso dei sopra
citati requisiti alla data del 31 dicembre 2007 dovrà essere effettuata
indipendentemente dal momento in cui viene esercitato dal lavoratore il
diritto di opzione al sistema di calcolo contributivo.

Si specifica,
inoltre, che nei confronti delle lavoratrici soggette alla disciplina
del sistema di calcolo contributivo che optino, ai sensi dell’articolo
1, comma 40, della citata legge n. 335 del 1995 per accedere alla
pensione di vecchiaia anticipando il requisito anagrafico di età
rispetto a quello previsto dall’articolo 1, comma 20, della legge n.
335 del 1995, l’applicazione della salvaguardia stabilita dal più volte
citato articolo 1, comma 3, del provvedimento in oggetto, dovrà essere
verificata in relazione al requisito anagrafico anticipato per effetto
dell’opzione in esame e indipendentemente dal momento del suo
esercizio.


ESEMPIO

Lavoratrice nata il 10 ottobre 1951 madre di tre
figli.

Per effetto dell’esercizio dell’opzione di anticipo dell’età
anagrafica per l’accesso alla pensione di cui all’articolo 1, comma 40,
la lavoratrice matura il diritto a pensione all’età di 56 anni e,
quindi, il 10 ottobre 2007. In presenza di tutti gli altri requisiti
richiesti dall’articolo 1, comma 20, la lavoratrice in esame potrà
ottenere la pensione di vecchiaia contributiva in qualunque momento
anche successivo al 31 dicembre 2007.


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C) Computo anzianità contributiva richiesta per l’accesso alla
pensione di vecchiaia nel sistema contributivo ai sensi dell’articolo
1, comma 7, lett. b), punto 2, della legge 23 agosto 2004, n. 243

Al
punto 3.1.1 della citata circolare n. 105 del 19 settembre 2005 è stato
chiarito che dal 1° gennaio 2008 i lavoratori la cui pensione è
liquidata esclusivamente con il sistema contributivo possono accedere
al pensionamento:

- a 60 anni, per le donne e a 65 anni, per gli
uomini, con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;

- a
prescindere dal requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari
o superiore a 40 anni. Ai fini del computo della predetta anzianità non
concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e
dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi; la
contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il
raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5
(art. 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

- con un’
anzianità contributiva non inferiore a 35 anni con i requisiti di età
anagrafica indicati nella tabella A allegata alla legge delega per il
periodo dal 2008 al 2013, incrementati di un anno a partire dal 2014
(art. 1, comma 7, lett. b punto 2 della legge n. 243 del 2004).

Relativamente a tale ultima possibilità di accesso al pensionamento,
introdotta dalla legge di riforma del 2004, è sorto un problema circa
il tipo di contribuzione che concorre al computo dei 35 anni di
anzianità contributiva.

Il Ministero del Lavoro, interpellato sulla
predetta problematica, ha espresso il parere in base al quale, ai fini
del computo dell’anzianità contributiva per l’accesso alla pensione di
vecchiaia nel sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 6.
lett. b), n. 2) della legge n. 243 del 2004, «debba essere applicato
quanto previsto all’articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n.
335, per le pensioni contributive con 40 o più anni di anzianità
contributiva.

Pertanto - ha chiarito in nota il predetto Dicastero -
nel computo della contribuzione complessiva non vanno conteggiate le
anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla
prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi mentre la
contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il
raggiungimento del diciottesimo anno di età va moltiplicata per 1,5.

In mancanza di una esplicita previsione normativa, l’adozione del
suddetto criterio, infatti, consente di armonizzare all’interno del
sistema contributivo, le modalità di computo dell’anzianità
contributiva nei casi di accesso alla pensione diversi da quelli
previsti dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995».


Il
Direttore generale

Crecco


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L. 8 agosto 1995, n. 335
L. 23 agosto 2004, n. 243


 

   

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