"Il Tribunale Amministrativo Regionale .., definitivamente pronunciando sull’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., come in epigrafe proposta, la accoglie e, per l’effetto, previa declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, ordina al Ministero dell’Interno e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t. e per quanto di competenza, di consentire al ricorrente l’accesso agli atti e documenti come specificati in parte motiva, nel termine di giorni trenta dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza. Condanna in solido le Amministrazioni intimate al pagamento nei confronti della parte ricorrente delle spese del presente giudizio"