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TAR maggio 2017: chiesto annullamento del decreto capo Corpo Forestale dello Stato n. 81265, con conseguente collocamento del ricorrente nel ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri

Dettagli

    

 


TAR maggio 2017: chiesto annullamento del decreto capo Corpo Forestale dello Stato n. 81265, con conseguente collocamento del ricorrente nel ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri

 

 

Pubblicato il 08/05/2017
N. 05479/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01406/2017 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1406 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-- --, rappresentato e difeso dagli avvocati Boris Vitiello C.F. VTLBRS80C31L845E, Marinella Viola C.F. VLIMNL78H45G348W, con domicilio eletto presso Boris Vitiello in Bologna, piazza Galileo 4;

contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato, Ministero dell'Interno, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
ANNULLAMENTO IN PARTE QUA DEL DECRETO CAPO CORPO FORESTALE DELLO STATO N. 81265, CON CONSEGUENTE COLLOCAMENTO DEL RICORRENTE NEL RUOLO FORESTALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -- -- il 16\3\2017 :
Decreto Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza direzione centrale per le risorse umane - pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato in data 30 dicembre 2016 e notificato in data 31 dicembre 2016 - e della nota recante Oggetto N. 333 C/2 – Sez. Mobilità / Coll. 9021-1 del 27.12.2016 notificata al ricorrente in data 04 gennaio 2017, con cui è stata disposta la nomina del Vice Ispettore -- -- nel corrispondente ruolo della Polizia di Stato e la propria assegnazione al XIV Reparto Mobile di Senigallia.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestaledello Stato e di Ministero dell'Interno e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2017 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il Vice Ispettore -- --, già appartenente al Ruolo Ispettori del Corpo Forestale dello Stato e pertanto interessato dalle procedure di transito regolamentate dall’art.12 del d.lgs n.177 del 2016, ha impugnato:
-col ricorso introduttivo del giudizio (già proposto presso il Tar per l’Emilia Romagna ed in esito ad ordinanza del 09.2.2017 n.102 declinatoria della competenza territoriale, riassunto presso questo Tar del Lazio): il Decreto n. 81267 del 31.10.2016, del Capo del Corpo Forestale dello Stato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale il 07.11.2016, nella parte in cui, all'art. 3, è stato stabilito che, tra gli altri, il Vice Ispettore -- -- appartenente al ruolo Ispettori del Corpo Forestale dello Stato, è assegnato a decorrere dal 01 gennaio 2017, alla Polizia di Stato in base al criterio indicato all'articolo 12, comma 2, lettera b), punto 3;
- con i motivi aggiunti di gravame qui depositati il 16.3.2017: il Decreto del Ministero dell'interno Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale per le Risorse umane pubblicato sul supplemento al B.U. del Corpo Forestale dello Stato del 30.12.2016 e la nota n.333 C/2-Sez. Mobilità del 27.12.2016 con cui, rispettivamente, è stata disposta la sua nomina nel corrispondente ruolo della P.S. e la sua assegnazione al XIV Reparto Mobile di Senigallia (AN);
Considerato che di seguito all’entrata in vigore del C.p.a. la competenza territoriale in I° grado è divenuta inderogabile e che, per le controversie riguardanti pubblici dipendenti, l’art.13 c.2 del C.p.a. individua il Tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio quale quello inderogabilmente competente; ulteriormente precisando, al comma 4 bis, che detta competenza attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso tranne che si tratti di atti normativi o generali per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza;
Considerato che la sede di servizio del ricorrente è localizzata in provincia di Rimini nella regione Emilia Romagna;
Considerato che i provvedimenti impugnati – ed in particolare il citato decreto n. 81267 che è quello che assegna il ricorrente, in ragione dei criteri enucleati nell’art.12 del del d.lgs n.177 del 2016, alla Polizia di Stato – attengono, all’evidenza, al rapporto di pubblico impiego che lega il ricorrente all'Amministrazione dando concreta applicazione ed attuazione all’art.12 comma 2 citato a mente del quale il capo del CFS “individua, per ruolo di appartenenza, sulla base dello stato matricolare e dell’ulteriore documentazione attestante il servizio prestato, l’Amministrazione, tra quelle indicate al comma 1, presso la quale ciascuna unità di personale è assegnata”; segue a tanto che detto decreto è, formalmente e sostanzialmente, un atto plurimo e cioè atto che racchiude tanti provvedimenti formalmente unici quanti sono i soggetti trasferiti. Dunque si è in presenza di atto scindibile in tanti diversi provvedimenti quanti ne sono i destinatari e volti a disciplinare – come chiaramente esposto nel parere della Commissione speciale del 14 ottobre 2016; Numero 02112/2016 e data 14/10/2016 - NUMERO AFFARE 01851/2016 - una molteplicità di situazioni individuali omogenee di destinatari preventivamente determinati, sia pèrchè verrebbero salvaguardate le garanzie individuali previste dall’Ordinamento, sia perché nel caso di contenzioso l'invalidità di un provvedimento non comporterebbe l'invalidità degli altri provvedimenti compresi nello stesso atto;
Considerato, ulteriormente, che è da escludere – con riferimento al decreto in parola– che si sia in presenza di un atto collettivo, che è quell’atto con cui l’amministrazione manifesta la propria volontà unitariamente ed inscindibilmente verso un complesso di individui unitariamente considerati; con la conseguenza che, attesa la natura di atto unitario propria dell’atto collettivo, ogni eventuale vizio inficia l’atto nella sua totalità. Non siamo ovviamente poi in presenza di un atto generale atteso che quest’ultimo è quello in cui i destinatari sono determinabili solo in un momento successivo alla sua emanazione, come avviene nel caso di un bando di concorso; mentre nel caso di specie i destinatari dell’atto sono stati tutti identificati e sono tutti identificabili a priori. Parimenti non ricorre l’ipotesi di atti di macro organizzazione; e difatti tra questi ultimi rientrano quelli recanti la definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, tra cui anche l’istituzione o l’accorpamento di uffici dirigenziali, i modi di conferimento della loro titolarità, la determinazione delle dotazioni organiche: ipotesi del tutto estranea alla fattispecie in esame;
Considerato altresì che quanto appena considerato e declinato non è suscettivo di rimeditazione:
- alla luce dell’impugnativa azionata col ricorso accessorio essendo evidente, per ragioni sovrapponibili a quelle concernenti il sopra citato decreto n. 81267, la natura di atto plurimo del decreto ministeriale avversato attraverso il quale, in attesa della normativa regolamentare ivi richiamata, ciascuna delle unità di personale assegnata alla Polizia di Stato viene inquadrata nel corrispondente Ruolo della Forza di Polizia; e che del pari nessun dubbio in ordine alla competenza territoriale può derivare dalla nota ministeriale parimenti avversata;
Considerato, inoltre, che a questo Tribunale non è ignoto l’insegnamento impartito dall’Ad.Pl. ord. n. 20 del 16 novembre 2011 secondo il quale l’adozione di un atto emanato da un organo statale avente efficacia estesa all’intero territorio nazionale è “ circostanza di per sé risolutiva per radicare la competenza territoriale del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, senza che possa in alcun modo entrare in gioco il diverso criterio della sede di servizio del pubblico dipendente, invocato dalla parte ricorrente. Infatti, nel caso in cui il ricorso introduca più di una controversia, una delle quali (isolatamente considerata) spettante alla competenza territoriale del T.A.R. periferico, e l’altra attribuita al T.A.R, per il Lazio, sede di Roma, deve essere conservata l’unità del giudizio, dinanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, chiamato a conoscere della legittimità di atti di amministrazione statale ad efficacia ultra regionale”; ma rimane ovvio che detto postulato non è applicabile alla fattispecie corrente essendo intervenuto sotto l’impero della precedente disciplina codicistica non ancora innovata dal d.lgs n.160 del 2012 il cui art. 1 comma 1, lett. a) ha introdotto il comma 4 bis nel corpo dell’art.13 del C.p.a;
Considerato, peraltro, che il Giudice di appello si è già pronunciato sulla questione di cui si discute (ved. Ordinanze nn.1356, 1357, 1358 e 1359 del 2017) nel senso qui patrocinato;
Considerato conclusivamente che l’odierno contenzioso soggiace alla regola di cui all’art.13 comma 2 del C.p.a. e che questo T.a.r. non è competente a conoscere della causa dovendosi ritenere territorialmente competente il Tar della Emilia Romagna; e che conseguentemente – non ritenendosi condivisibili le argomentazioni spese da detto ultimo Tribunale nell’ordinanza sopra citata - si impone l’immediata trasmissione degli atti al Consiglio di Stato per la definizione del regolamento di competenza, che viene sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 15, comma 5, C.p.a.;
Considerato che le argomentazioni spese a sostegno dell’invocata misura cautelare non appaiono supportate dalla compresenza di un danno contraddistinto dai requisiti della gravità ed irreversibilità;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), ai sensi dell’art.15 c.5 del C.p.a.:
dispone l’immediata trasmissione al Consiglio di Stato degli atti relativi al ricorso di cui in epigrafe, per la delibazione del regolamento di competenza;
- indica quale Tribunale amministrativo regionale competente il T.A.R. della Emilia Romagna;
- manda alla Segreteria della Sezione di provvedere al predetto adempimento, notiziandone tutte le parti in causa;
- respinge la domanda cautelare azionata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Mariangela Caminiti, Consigliere
 


 


IL PRESIDENTE, ESTENSORE


Pietro Morabito


 


 


 


IL SEGRETARIO

   

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