Attribuzione, in via sperimentale, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri dei procedimenti amministrativi connessi al riconoscimento della dipendenza di infermita' o lesioni da causa di servizio.
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- Creato Giovedì, 21 Luglio 2016 18:43
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MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 22 giugno 2016
Attribuzione, in via sperimentale, al Comandante generale dell'Arma
dei carabinieri dei procedimenti amministrativi connessi al
riconoscimento della dipendenza di infermita' o lesioni da causa di
servizio. (16A05280)
(GU n.169 del 21-7-2016)
Art. 1
Competenze del Comandante generale
dell'Arma dei Carabinieri
1. Al Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, a titolo
sperimentale e per due anni, e' attribuita la competenza in materia
di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di
infermita' o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione
e liquidazione, ove previsto, dell'equo indennizzo, relativi a tutto
il personale dell'Arma dei Carabinieri.
2. Al termine dei citati due anni di sperimentazione decorrenti
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ove non
diversamente disposto dal Ministro della difesa, il Comandante
generale dell'Arma dei Carabinieri esercita, in via definitiva, la
competenza attribuitagli dal comma 1.
Art. 2
Modifiche consequenziali
1. Al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 citato in
premessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono apportate, in via sperimentale, le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 27, comma 1, lettera b):
1) al n. 1) - 5ª Divisione, dopo le parole «riconoscimento della
dipendenza delle infermita' da causa di servizio, concessione e
liquidazione, ove previsto, dell'equo indennizzo per ufficiali» sono
inserite le seguenti: «con esclusione di quelli appartenenti all'Arma
dei Carabinieri»;
2) al n. 2) - 6ª Divisione, le parole «e per i marescialli del
ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse;
3) al n. 3) - 7ª Divisione, le parole «e per i sovrintendenti
dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse.
2. Le conseguenti variazioni di bilancio, sono disposte con decreto
interministeriale adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4, della
legge 28 dicembre 2015, n. 209.
3. Al termine dei due anni di sperimentazione decorrenti dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, ove non diversamente
disposto dal Ministro della difesa, le modifiche di cui al comma 1,
devono intendersi definitive.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 22 giugno 2016
Il Ministro: Pinotti
Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2016
Difesa, foglio n. 1332