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Veicoli in uso agli istituti di vigilanza privata. - Direttive. ...

Dettagli

Ministero dell'interno Circ. 22-1-2007 n. 557/PAS/10758/10089/D/(1) Veicoli in uso agli istituti di vigilanza privata. - Direttive. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.  Circ. 22 gennaio 2007, n. 557/PAS/10758/10089/D/(1) (1). Veicoli in uso agli istituti di vigilanza privata. - Direttive. (1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.     Ai  Prefetti della Repubblica       Loro sedi     Ai  Questori della Repubblica       Loro sedi   e, p.c.  Al  Commissario del Governo per la Provincia di       Trento     Al  Commissario del Governo per la Provincia di       Bolzano     Al  Presidente della Giunta regionale della Valle d’Aosta       Aosta     Al  Commissario dello Stato nella Regione Siciliana       Palermo     Al  rappresentante del Governo nella Regione Sarda       Cagliari     Al  Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia       Trieste     Al  Comando generale dell’Arma dei Carabinieri       Roma     Al  Comando generale della Guardia di Finanza       Roma      È stata recentemente posta all’attenzione di questo Dipartimento la problematica relativa ai segni distintivi dei veicoli utilizzati dagli istituti di vigilanza e, in particolare, è stato chiesto di conoscere se, in analogia con quanto accade per le uniformi delle guardie giurate, anche per la livrea dei citati veicoli necessiti un’espressa autorizzazione prefettizia. Al riguardo si deve osservare che se pure l’art. 254 del R.D. n. 635 del 1940 non fa espresso riferimento né al logo dell’istituto di vigilanza, né ai mezzi utilizzati dagli istituti stessi, non pare potersi dubitare dell’intento perseguito dalla norma che è quello di impedire qualsiasi confusione fra vigilanza privata e organi pubblici in servizio di polizia, conformemente, del resto, al dettato fondamentale di cui all’art. 134, 4° comma, del Testo unico delle leggi di P.S. (R.D. n. 773 del 1931), che sancisce chiaramente il principio secondo cui le funzioni di polizia sono di esclusiva competenza degli organi pubblici cui la legge conferisce le relative potestà e compiti e non possono essere esercitate da soggetti privati. Ciò nondimeno, poiché potrebbe dubitarsi dell’estensibilità dell’art.254 in parola, va comunque ritenuto che l’autorità di pubblica sicurezza può avvalersi della potestà di imporre ai soggetti autorizzati specifiche prescrizioni “nel pubblico interesse” (art. 9 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza). Ravvisandosi, quindi, la necessità che sia nella denominazione di un istituto di vigilanza (e, mutatis mutandis, di un istituto d’investigazioni private), sia nel logo e nei colori sociali e sia, soprattutto, nella livrea e nelle dotazioni dei veicoli utilizzati, non sussistano elementi che possano creare nella collettività dubbi circa le attività svolte dagli istituti in parola, ingenerando l’erroneo convincimento che essi siano titolari di pubbliche potestà, i Sigg. Prefetti sono pregati di adottare, all’ atto del rilascio della licenza, o successivamente per quelle già rilasciate, le prescrizioni del caso (anche in termini di divieto), al fine di evitare che nella denominazione dell’istituto, nel logo o nei contrassegni distintivi dello stesso, dei mezzi utilizzati e delle uniformi del personale, vi siano riferimenti al termine “polizia” (ad es. “polizia privata”) o “carabinieri” o altri consimili, ovvero ad attività riservate agli organi di polizia. Analoghe prescrizioni saranno adottate nei confronti degli istituti di investigazione privata ed anche di quegli addetti alla vigilanza ittica, venatoria o ambientale, e dei relativi organismi d’appartenenza, cui la legge conferisce eccezionalmente limitate potestà di carattere pubblicistico che, comunque, non possono essere confuse o identificate con le attività di polizia. A maggior ragione dovrà intervenirsi nei confronti di chi, senza neppure munirsi della licenza dell’art. 134, svolge attività di vigilanza, per di più usurpando denominazioni, contrassegni o uniformi proprie di organi pubblici. A questo proposito, giova sottolineare che, come osservato dal Consiglio di Stato (parere nr. 7556/2004 del 14 luglio 2004), spetta alle guardie giurate la difesa della proprietà (mobiliare o immobiliare), mentre nelle attività di portierato possono ritenersi comprese solo quelle che, “volte a realizzare l’inviolabilità del domicilio, consentono di opporsi all’ingresso altrui non autorizzato dall’avente diritto”, escludendo, in ogni caso, a quest’ultime, di porsi come “integrative” delle attività di prevenzione e sicurezza svolte dalle forze dell’ ordine. In conseguenza di tale discrimine, che il Consiglio di Stato ha tratto anche dalla giurisprudenza penale della Corte di Cassazione, il predetto Organo consultivo ha inoltre osservato che: - ai portieri non può essere attribuito un obbligo di esporsi al rischio inerente alla difesa attiva della proprietà da eventuali aggressioni esterne (Cass. 14 nov.1978, nr. 5251); - occorre in ogni caso la licenza prefettizia per lo svolgimento in forma imprenditoriale, anche senza uso di armi, di attività rivolte a segnalare via radio alle competenti autorità eventuali aggressioni o situazioni di pericolo per la proprietà privata (Cass. 17 dic. 2002, nr. 42204). Con l’occasione, in ordine alla possibilità che gli istituti di vigilanza o di investigazione dotino i propri mezzi di servizio di dispositivi acustici o luminosi, si ritiene opportuno ribadire che l’art. 177 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) stabilisce tassativamente che «l’uso del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di Polizia o antincendio, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi solo per l’espletamento di servizi urgenti e di istituto». Esulando tali compiti dalle attività consentite agli istituti di vigilanza privata, appare evidente che eventuali richieste in tal senso non potranno essere accolte. Analogamente, per quel che concerne i lampeggianti di colore arancione, va ribadito che, così come previsto dagli artt. 151 e 153 del Codice della Strada, tali dispositivi luminosi si usano «...sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica...». È, pertanto, possibile usare il dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante arancione sui veicoli solo in caso di emergenza per segnalare un effettivo pericolo per la circolazione. Nel confidare nella consueta collaborazione, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione. Il Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza De Gennaro D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 R.D. 6 maggio 1940, n. 635

   

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