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Applicazione delle notifiche dei verbali di contestazione per illeciti stradali

Dettagli

Nuova pagina 1

Ministero dell'interno
Circ. 20-8-2007 n. 300/A/1/26466/127/9
Sentenza
della Corte Costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002 in tema di
notificazione degli atti civili ed amministrativi. Applicazione delle
notifiche dei verbali di contestazione per illeciti stradali.
Emanata
dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza,
Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e delle
comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato. 

Circ.
20 agosto 2007, n. 300/A/1/26466/127/9 (1).

Sentenza della Corte
Costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002 in tema di notificazione
degli atti civili ed amministrativi. Applicazione delle notifiche dei
verbali di contestazione per illeciti stradali.




(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica
sicurezza, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e
delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato.

 

-

  Ai
 Compartimenti della Polizia stradale
 
    Loro sedi
 
e, p.c.
 
Alle
 Prefetture
 
    Uffici territoriali del Governo
 
    Loro sedi
 
  Ai
 Commissariati del Governo per le Provincie Autonome
 
   
Trento-Bolzano
 
  Alla
 Presidenza della Giunta regionale della Valle
d'Aosta
 
    Aosta
 
  Alle
 Questure della Repubblica
 
    Loro sedi
 
  Al
 Centro addestramento della Polizia di Stato
 

   Cesena
 
  





La notifica dei verbali delle infrazioni al codice della strada (D.
Lgs. n. 285 del 1992), nei casi in cui si debba procedere a
contestazione differita avviene, ai sensi dell'art. 201, comma 3 del C.
d.S., secondo le modalità previste dal codice di procedura civile
ovvero a mezzo del servizio postale, secondo le disposizioni
dell'articolo 149 c.p.c. e dell'articolo 4 della legge 20 novembre
1982, n. 890.

In proposito, la Corte Costituzionale, con sent. n. 477
del 26 novembre 2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma 3 della
legge 20 novembre 1982, n. 890 nella parte in cui prevede che la
notificazione si perfezioni, per il notificante, alla data di ricezione
dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di
consegna all'Ufficio postale.

La decisione, ponendo sullo stesso piano
il diritto del notificante di ottenere la notifica dell'atto entro i
termini di decadenza imposti dalla legge ed il diritto di impugnazione
del destinatario dell'atto, distingue due momenti: quello in cui la
notifica deve considerarsi perfezionata per il notificante e quello
successivo in cui si perfeziona per il destinatario.

Sulla base del
conforme parere espresso dall'Ufficio per l'Amministrazione Generale
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dalla Direzione Centrale
per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del
Governo del Dipartimento Affari Interni e Territoriali di questo
Ministero, si chiarisce che il principio stabilito dalla citata
sentenza della Corte Costituzionale, espressamente riferito alle
notificazioni di atti giudiziari civili ed amministrativi, produce i
suoi effetti anche nei procedimenti di notifica a mezzo posta dei
verbali di contestazione di illeciti stradali.

In sostanza, la
notifica dei verbali di contestazione si deve considerare perfezionata
per l'Ufficio di Polizia mittente dal momento della consegna dei
verbali stessi all'Ufficio postale, indipendentemente dalla data di
effettiva ricezione da parte del destinatario. Ciò in quanto gli
effetti della notificazione a mezzo posta sono ricollegati, per quanto
riguarda l'Ufficio di Polizia notificante, al solo compimento delle
formalità ad esso direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna
dell'atto da notificare all'organo incaricato, essendo la successiva
attività di quest'ultimo e dei suoi ausilari, quale appunto gli agenti
postale, sottratta totalmente al suo controllo ed alla sua sfera di
disponibilità.

Non subisce mutamenti, invece, il momento di
notificazione dell'atto per il destinatario. Per questi, infatti, la
notifica si perfeziona solo alla data di effettiva ricezione dell'atto,
attestata dall'avviso di ricevimento ovvero, in caso di impossibilità
di consegna, alla data della compiuta giacenza del plico all'ufficio
postale, con la conseguente decorrenza, da quella stessa data, di
qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.


Il Direttore
centrale

L. Rosini



D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
L. 20 novembre 1982, n. 890


 

   

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