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Ministero dei Trasporti Quesito su dossi. Riferimento nota del 15 marzo 2007

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Ministero dei trasporti
Circ. 25-5-2007 n. 49770
Quesito su dossi. Riferimento nota del 15 marzo 2007.
Emanata dal Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione generale per la Motorizzazione, Divisione Vlll.

Circ. 25 maggio 2007, n. 49770

Quesito su dossi. Riferimento nota del 15 marzo 2007.

 Emanata dal Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione generale per la Motorizzazione, Divisione Vlll.

 

Con riferimento alle problematiche esposte con le note in riscontro si premette quanto segue.

I rallentatori di velocità sono ricompresi tra la segnaletica complementare di cui all'articolo 42, comma 2 del nuovo Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), e sono trattati in dettaglio dell'articolo 179 del connesso Regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. n. 495 del 1992.

I particolari dossi artificiali di cui al medesimo articolo 179, comma 4 devono rispettare le prescrizioni di impiego di cui al successivo comma 5.

Essi pertanto possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per i servizi di soccorso o di pronto intervento.

Essi possono essere costituiti da elementi in rilievo prefabbricato, da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso, nelle dimensioni previste dall'articolo 179, comma 6; in particolare le modulazioni della pavimentazione devono avere altezza non superiore ai 7 centimetri e larghezza non inferiore ai 120, e possono essere impiegati con limiti di velocità non superiori ai 30 chilometri all'ora.

In segnaletica complementare, tutti tipi di rallentatori sono posti in opera previa ordinanza dell'Ente proprietario della strada, a norma dell'articolo 179, comma 9; quelli prefabbricati devono inoltre essere approvati da questo Ministero.

Ciò premesso, in assenza di informazioni sulle relative motivazioni e circa l'esistenza della prescritta ordinanza istitutiva e delle tecniche dimensionali dei manufatti e della relativa approvazione come prescritta, da quanto dato di capire dalla documentazione fotografica prodotta non è possibile una stima circa la rispondenza dei manufatti in oggetto al dettato dell'articolo 179 del regolamento D.P.R. n. 495 del 1992.

Qualora le strade interessate dall'installazione siano ricomprese tra gli itinerari di attraversamento del centro abitato, o siano percorse da veicoli di soccorso, di Polizia, di emergenza, o da linee di trasporto pubblico, in difetto di carenza della motivazione propedeutica e della relativa ordinanza di posa in opera, ne deve essere disposta la rimozione.

In caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione, il loro permanere in opera può infatti dar luogo a responsabilità in capo a chi ne ha disposto l'installazione o chi non ne ha disposto la rimozione.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.


Il Direttore generale

Dott. Ing. Sergio Dondolini

 

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

   

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