Corte Costituzionale: Norme impugnate: Art. 120 del codice della strada (d.lgs. 30/04/1992 n. 285), come sostituito dall'art. 3, c. 52°, lett. a), della legge 15/07/2009, n. 94.

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Giovedì, 29 Ottobre 2015 17:30
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Norme impugnate: Art. 120 del codice della strada (d.lgs. 30/04/1992 n. 285), come sostituito dall'art. 3, c. 52°, lett. a), della legge 15/07/2009, n. 94.

Oggetto: Circolazione stradale - Patente di guida - Previsto divieto di concessione e prevista revoca per delinquenti abituali, professionali o per tendenza e per coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione o condannati, anche con pena patteggiata (come nella fattispecie) per reati relativi all'uso di sostanze stupefacenti - Operatività anche con riferimento alle sentenze emesse prima dell'entrata in vigore della legge 15/07/2009 n. 94.

Dispositivo: manifesta inammissibilità
Atti decisi: ordd. 253, 254, 255 e 256/2014