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Bollatura dei registri delle operazioni giornaliere delle armerie o dei depositi esplosivi

Dettagli

Nuova pagina 1

Ministero dell'economia e delle finanze
Ris. 5-7-2007 n. 153/E
Istanza
di Interpello - Bollatura dei registri delle operazioni giornaliere
delle armerie o dei depositi esplosivi - Imposta di bollo e tasse sulle
concessioni governative.
Emanata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, Agenzia delle entrate,
Direzione centrale normativa e contenzioso. 

Ris. 5 luglio 2007, n.
153/E (1).

Istanza di Interpello - Bollatura dei registri delle
operazioni giornaliere delle armerie o dei depositi esplosivi - Imposta
di bollo e tasse sulle concessioni governative.


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(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
per le politiche fiscali, Agenzia delle entrate, Direzione centrale
normativa e contenzioso.

 


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Con istanza di interpello n...., concernente l’applicazione dell’
imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative è stato
esposto il seguente

Quesito

L'interpellante, chiede alla scrivente
di "chiarire se all'atto della bollatura dei registri delle operazioni
giornaliere delle armerie o dei depositi esplosivi, previsti
rispettivamente dall'articolo 35 e dall'articolo 55 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (...) sia dovuta la tassa di concessione
governativa...".

Chiede, inoltre, di conoscere se i predetti registri
debbano essere assoggettati all'imposta di bollo nella misura di €14,62
ogni cento pagine.


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Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

In merito al
quesito posto, il Ministero dell'Interno "ritiene che i registri delle
operazioni giornaliere (...) siano da ricomprendere tra i libri'bollatì
di cui al (...) Titolo VIII..." della tariffa allegata al D.P.R. del 26
ottobre 1972, n. 641 "... e, come tali sottoposti al pagamento della
tassa di concessione governativa".

Per ciò che concerne l’imposta di
bollo l’interpellante non ha fornito alcuna soluzione interpretativa.


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Risposta dell’Agenzia delle entrate

Preliminarmente si osserva che
l'articolo 35, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza)
prevede che "il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita
l'industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un
registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate
le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono
compiute".

L'articolo 55, primo comma, del citato regio decreto n. 773
del 1931 stabilisce che «Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite
di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro
delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità
delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute...».

Inoltre l'articolo 16 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
(regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica
Sicurezza) prevede che «in tutti i casi in cui la legge prescrive, per
l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazioni di
polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere
debitamente bollati, (...), numerati e, (...), vidimati dall'autorità
di Pubblica Sicurezza...».

L'articolo 23 della tariffa allegata al D.P.
R. 26 ottobre 1972, n. 641 prevede l'assoggettamento alla tassa sulle
concessioni governative, nella misura di € 67,00 per la «bollatura e
numerazione di libri e registri (art. 2215 del codice civile) per ogni
500 pagine o frazione di 500».

La nota n. 1 al predetto articolo
precisa altresì che «la tassa (...) è dovuta per i registri di cui
all'articolo 2215 del codice civile e per tutti gli altri libri o
registri che per obbligo di legge o volontariamente (...) sono fatti
bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta
soltanto da leggi tributarie».

Al riguardo vale la pena rammentare che
l'articolo 2215 del codice civile stabilisce che «I libri contabili,
prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente
in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o
della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio
del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle
leggi speciali...».

Ciò premesso questa Agenzia ritiene che, non
essendo i registri delle operazioni giornaliere delle armerie o dei
depositi esplosivi bollati "nei modi indicati dall'articolo 2215 del
codice civile" (bollatura da parte dell'ufficio del registro delle
imprese) essi non sono soggetti alla tassa sulle concessioni
governative prevista all'articolo 23 della citata tariffa allegata al D.
P.R. n. 641 del 1972.

Infatti, tali registri sono bollati, non
dall'ufficio del registro delle imprese (come previsto dall'articolo
2215 c.c.), bensì dagli uffici della Questura.

La vigente legge
sull'imposta di bollo, all'articolo 16 della tariffa allegata al D.P.R.
n. 642 del 26 ottobre 1972 prevede l'assoggettamento a tale imposta,
nella misura di € 14,62 per ogni cento pagine o frazione di cento
pagine, dei seguenti libri e registri: a) repertori; libri di cui
all'articolo 2214, primo comma, del codice civile; ogni altro registro
se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del
codice civile...".

Il rinvio all'articolo 2216 non risulta più attuale
poiché, dopo le modifiche recate dall'articolo 7-bis del decreto legge
10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni dalla legge 8
agosto 1994, n. 489 e, dall'articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n.
383, non contiene più alcuna previsione relativa a modalità di
bollatura e vidimazione di registri.

Ciò premesso, la scrivente
ritiene che, anche per quanto concerne l'imposta di bollo, i registri
oggetto del quesito, non essendo bollati nei modi previsti dal citato
articolo 2215 del codice civile, non ricadono nella previsione
dell'articolo 16 della citata tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del
1972 e, pertanto, non sono soggetti all'imposta di bollo.

In tal senso
si è più volte espressa l'Amministrazione Finanziaria con riferimento
alla tenuta di diversi registri previsti da leggi di Pubblica Sicurezza
(cfr. risoluzione n. 5/E del 23 gennaio 2004).

La risposta di cui alla
presente nota, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n.
209.


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D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
R.D. 18
giugno 1931, n. 773
R.D. 6 maggio 1940, n. 635


 

   

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