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corretta liquidazione dei trattamenti

Dettagli

Ministero dell'interno
Circ. 20-7-2001 n. 333-H/C19
A) Riflessi
pensionistici e previdenziali derivanti dall'introduzione delle
normative sottoelencate con riferimento al personale dei ruoli della
Polizia di Stato. B) Considerazioni e note di coordinamento per la
corretta liquidazione dei trattamenti di pensione al personale della
Polizia di Stato.
Emanata dal Ministero dell'interno, Direzione
centrale del personale, Servizio T.E.P. e spese varie - Divisione I. 

D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334

D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53

D.Lgs.
3 maggio 2001, n. 201

L. 31 marzo 2000, n. 78

30 novembre 2000, n.
356

L. 29 marzo 2001, n. 86



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Circ. 20 luglio 2001, n. 333-H/C19 (1).

A) Riflessi pensionistici e
previdenziali derivanti dall'introduzione delle normative sottoelencate
con riferimento al personale dei ruoli della Polizia di Stato. B)
Considerazioni e note di coordinamento per la corretta liquidazione dei
trattamenti di pensione al personale della Polizia di Stato.


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(1) Emanata dal Ministero dell'interno,
Direzione centrale del personale, Servizio T.E.P. e spese varie -
Divisione I.




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Ai  Sigg. Prefetti della Repubblica 
  Loro Sedi 
Al  Sig.
Commissario del Governo per la Provincia 
  di Bolzano 
Al  Sig.
Commissario del Governo per la Provincia 
  di Trento 
Al  Sig.
Presidente della Giunta regionale della Valle  
  d'Aosta 
  Aosta 
Al  Sig. Direttore della Sovrintendenza centrale dei  
  Servizi di
sicurezza della Presidenza della  
  Repubblica 
  Roma 
Ai  Sigg.
Questori della Repubblica 
  Loro sedi 
Al  Sig. Dirigente
dell'Ufficio presidenziale della Polizia  
  di Stato presso la
Sovrintendenza centrale dei Servizi  
  di sicurezza della Presidenza
della Repubblica 
  Roma 
Al  Sig. Dirigente dell'Ispettorato
generale della  
  pubblica sicurezza presso il Vaticano 
  Roma 
Al  Sig. Dirigente dell'Ispettorato generale della pubblica 
 
sicurezza presso il Senato della Repubblica 
  Roma 
Al  Sig.
Dirigente dell'Ispettorato generale della  
  pubblica sicurezza
presso la Camera dei Deputati 
  Roma 
Al  Sig. Dirigente
dell'Ispettorato generale della pubblica 
  sicurezza presso la
Presidenza del Consiglio  
  dei Ministri - Palazzo Chigi 
  Roma 
Al  Sig. Dirigente dell'Ispettorato generale della  
  pubblica
sicurezza "Palazzo Viminale" 
  Sede 
Al  Sig. Dirigente del Reparto
autonomo della Polizia  
  di Stato presso il Ministero dell'interno 
  Sede 
Al  Sig. Dirigente dell'Ispettorato generale della  
 
pubblica sicurezza presso il Ministero delle  
  infrastrutture e dei
trasporti 
  Roma 
Al  Sig. Dirigente dell'Ispettorato generale della
pubblica 
  sicurezza presso il Ministero delle comunicazioni 
 
Roma 
Al  Sig. Dirigente dell'Ufficio speciale della pubblica  
 
sicurezza presso il Ministero del lavoro e delle  
  politiche
sociali 
  Roma 
Al  Sig. Dirigente dell'Ufficio speciale della
pubblica  
  sicurezza presso la Regione Siciliana 
  Palermo 
Al 
Direttore della Scuola di perfezionamento per  
  le Forze di
Polizia 
  Via di Priscilla, 6 
  Roma 
Al  Sig. Direttore
dell'Istituto superiore di Polizia 
  Roma 
Ai  Sigg. Dirigenti degli
Uffici ispettivi della Polizia 
  di Stato 
  Loro sedi 
Ai  Sigg.
Dirigenti dei Compartimenti della Polizia 
  stradale  
  Loro sedi 
Ai  Sigg. Dirigenti delle zone di Polizia di frontiera 
  Loro sedi 
Ai  Sigg. Dirigenti dei Compartimenti di Polizia 
  ferroviaria presso
le Direzioni compartimentali  
  dell'Ente Ferrovie dello Stato 
 
Loro sedi 
Ai  Sigg. Dirigenti dei Compartimenti di Polizia 
 
postale presso le Direzioni compartimentali PP.TT. 
  Loro sedi 
Ai 
Sigg. Dirigenti dei Reparti volo della Polizia di Stato 
  Loro sedi 
Al  Sig. Direttore del Centro nautico e sommozzatori 
  della Polizia
di Stato 
  La Spezia 
Ai  Sigg. Direttori degli Istituti di
istruzione, di  
  perfezionamento e Centri di addestramento della 
 
Polizia di Stato 
  Loro Sedi 
Ai  Sigg. Dirigenti dei Reparti mobili
della Polizia  
  di Stato 
  Loro sedi 
Ai  Sigg. Dirigenti dei
Gabinetti interregionali di Polizia  
  scientifica 
  Loro sedi 
Ai  Sigg. Dirigenti dei reparti prevenzione crimine 
  Loro sedi 
Ai 
Sigg. Dirigenti delle zone telecomunicazioni 
  Loro sedi 
Ai  Sigg.
Direttori degli Autocentri della Polizia di Stato 
  Loro sedi 
Al 
Sig. Direttore dello Stabilimento e Centro raccolta  
  armi 
 
Senigallia 
Ai  Sigg. Direttori dei Centri di raccolta regionali  
 
ed interregionali V.E.C.A. 
  Loro sedi 
Al  Sig. Dirigente del
Reparto a cavallo della Polizia  
  di Stato 
  Roma 
Ai  Sigg.
Dirigenti degli scali aerei 
  Loro sedi 
Ai  Sigg. Dirigenti degli
scali marittimi 
  Loro sedi 
Ai  Sigg. Dirigenti degli scali
marittimi ed aerei 
  Loro sedi 
e, p.c.: Al  Sig. Commissario dello
Stato nella Regione Siciliana 
  Palermo 
Al  Sig. Rappresentante del
Governo nella Regione Sarda 
  Cagliari 
Al  Sig. Commissario del
Governo nella Regione 
  Friuli - Venezia Giulia 
  Trieste 
Al 
Sig. Commissario del Governo delle Regioni 
  a statuto ordinario 
 
Loro sedi 
Al  Sig. Rappresentante della Giunta regionale della 
 
Valle d'Aosta 
  Aosta 




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1) Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (riordino ruoli
personale direttivo e dirigente).

2) Decreto legislativo 3 maggio
2001, n. 201 (disposizioni integrative del riordino di cui al decreto
legislativo n. 334 del 2000).

3) Legge 30 novembre 2000, n. 356
(disposizioni per il personale delle Forze Armate e Forze di Polizia).

4) Decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 (riordino carriere del
personale non direttivo).

5) D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140
(recepimento dell'Accordo sindacale per le Forze di Polizia, biennio
2000/2001).

6) Legge 29 marzo 2001, n. 86 ("Disposizioni in materia
di personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia");

D.L. 3
maggio 2001, n. 157, coordinato con legge di conversione 3 luglio 2001,
n. 250 (disposizioni in tema di trattamenti economici dei funzionari ed
ufficiali delle Forze di Polizia e Forze Armate).

7) D.L. 3 maggio
2001, n. 158, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 248
("Disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori
sociali").


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La legge 31 marzo 2000, n. 78 ha conferito al Governo delega in
materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di
Stato.

In particolare, all'articolo 5, lettera d), la cennata delega
è stata conferita per il riordino e l'adeguamento delle disposizioni
concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico già in
vigore per il personale di tutti i ruoli della Polizia di Stato,
tenendo conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni
in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di
Polizia anche ad ordinamento militare.

In tale contesto sono state
emanate talune delle norme in oggetto che hanno una rilevanza
sostanziale ai fini pensionistici e previdenziali che si ritiene utile
evidenziare e commentare anche allo scopo di assicurare una uniforme
applicazione da parte degli Uffici periferici competenti a liquidare le
pensioni ordinarie al personale interessato.


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A.1) D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, di riordino dei ruoli del
personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma
dell'art. 5, comma 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78.


A tale
riguardo, si segnala quanto disposto dall'articolo 13 che stabilisce i
nuovi limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio del
personale di taluni ruoli della Polizia di Stato.

Nel particolare, il
personale appartenente ai ruoli dei commissari e dei dirigenti della
Polizia di Stato, è collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento dei
seguenti limiti di età, in relazione alla qualifica rivestita:

-
dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e dirigente
generale di pubblica sicurezza: 65 anni;

- dirigente superiore: 63
anni;

- qualifiche inferiori: 60 anni.

Gli appartenenti al ruolo
direttivo speciale sono collocati a riposo d'ufficio al compimento del
sessantesimo anno di età.

Ne consegue che la tabella B allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e
successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla tabella 2
allegata al decreto legislativo in esame.

È da far rilevare che, come
disposto dal successivo articolo 27 del decreto legislativo in esame, i
nuovi limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio previsti
dall'articolo 13, sopracitati, saranno applicati con criteri di
progressività (comma 1), agli appartenenti al ruolo dei commissari e al
ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a
dirigente generale, già in servizio alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 (25
giugno 1982).

Pertanto il predetto personale verrà collocato a riposo
d'ufficio con l'anticipazione massima, rispetto alla data di cessazione
dal servizio per raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età,
secondo la progressione di seguito indicata:

Anno del raggiungimento 
Anticipazione del collocamento a riposo 
dei 65 anni di età  Dirigenti
superiori  Altre qualifiche 
2001  --  -- 
2002  8 mesi  9 mesi 
2003  11 mesi  13 mesi 
2004  14 mesi  19 mesi 
2005  17 mesi  27
mesi 
2006  20 mesi  34 mesi 
2007  24 mesi  41 mesi 
2008  --  47
mesi 
2009  --  53 mesi 
2010  --  60 mesi 




Peraltro, il
collocamento a riposo d'ufficio di cui sopra, viene disposto, con
anticipazione differenziata rispetto alla data di cessazione dal
servizio per il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età,
secondo lo schema indicato nella tabella allegata al decreto
legislativo in esame.

Si soggiunge che al personale di cui si tratta,
che raggiungerà il sessantacinquesimo anno di età a partire dal 2002,
verranno corrisposti, in aggiunta alla pensione determinata come
stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto
all'atto del pensionamento ed è assicurata, per il periodo
intercorrente dalla data del collocamento a riposo e fino al
raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, la riliquidazione
del trattamento di quiescenza sulla base degli aumenti retributivi
pensionabili di qualsiasi natura concessi ai pari qualifica in attività
di servizio.

Nel merito si fa osservare che il calcolo del beneficio
dei quattro scatti, ai soli fini pensionistici (e non di buonuscita),
va effettuato considerando la percentuale del 2,5% sulla sola voce
stipendio, e il relativo importo totale (2,5% × 4 = + 10%) andrà ad
aumentare la pensione annua lorda in precedenza determinata.

Il comma
5 dell'articolo 27 in esame considera gli appartenenti al ruolo dei
commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica
inferiore a dirigente generale di pubblica sicurezza, già in servizio
alla data di entrata in vigore del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, non
ricompresi nella previsione di cui al comma 1 (perché saranno colpiti
dai limiti di età, 65 anni, successivamente all'anno 2007, per le
qualifiche di Dirigente superiore e 2010, per le altre qualifiche), che
saranno collocati a riposo con i nuovi limiti di età di cui all'art.
13, e dispone che per tale personale resti assicurata la corresponsione
dei benefici sopradescritti (4 scatti e riliquidazione della
pensione).

Infine, al comma 4 dell'articolo in esame, viene
considerata la posizione di quei funzionari il cui trattamento sarà
liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, di cui alla
legge 8 agosto 1995, n. 335.

Nei confronti di costoro, troverà
applicazione il coefficiente di trasformazione relativo al
sessantacinquesimo anno di età, previsto dalla tabella A allegata alla
legge medesima, assicurando il beneficio di cui all'articolo 3, comma
7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (trattamento di
ausiliaria).

Si soggiunge che la nuova disciplina del collocamento a
riposo prevede per il ruolo ad esaurimento che il relativo personale,
in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.
334 del 2000, conservi i limiti di età per il collocamento a riposo
d'ufficio previsto dai precedenti ordinamenti.

Altra disposizione
che, peraltro, non comporta effetti pensionistici, è il disposto
dell'articolo 21 del decreto legislativo in esame che prevede:

- che
gli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza
conseguono la nomina alla qualifica di commissario nel ruolo direttivo
speciale il giorno successivo alla cessazione dal servizio che avvenga
per anzianità, per limiti di età, infermità o decesso, se nel
quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito;

-
che i vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale, conseguono
la nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che
esplica funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal
servizio che avvenga per limiti di età, infermità o decesso, se nel
quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.

Tali
previsioni, concernono l'attribuzione della nuova qualifica
successivamente al collocamento in quiescenza, per cui non possono
produrre effetti ai fini della determinazione della pensione e della
buonuscita.


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2) D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201, recante "Disposizioni integrative e
correttive al D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei
ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato".


Le norme ricomprese nel decreto legislativo n. 201 del 2001 che hanno
riflessi pensionistici e previdenziali sono le seguenti:

- articolo
2, comma 1, ove è previsto il collocamento in disponibilità a domanda,
per cui il personale indicato all'articolo 27 del decreto legislativo
n. 334 del 2000, che ne faccia richiesta almeno trenta giorni prima
dell'ultimo anno di servizio, viene collocato in disponibilità a norma
dell'articolo 64 del suddetto decreto legislativo n. 334 del 2000 anche
oltre il limite percentuale del 5% ivi previsto.

In relazione a ciò
si precisa che il periodo di disponibilità non può protrarsi oltre il
limite dei 65 anni di età e al termine di detto periodo gli interessati
sono collocati a riposo d'ufficio con il trattamento pensionistico
determinato a norma dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 334 del
2000 (4 scatti e la riliquidazione della pensione, ove prima del
compimento del 65° anno di età siano intervenute modifiche al
trattamento di attività del pari qualifica in servizio);

- articolo
8, punto n) 2), stabilisce che all'articolo 37 del decreto legislativo
n. 334 del 2000, dopo il comma 1, venga aggiunto il seguente: «1-bis.
L'articolo 27 si applica anche al personale appartenente ai ruoli dei
dirigenti e direttivi tecnici della Polizia di Stato, già in servizio
presso altre Amministrazioni dello Stato alla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e
successivamente immessi nei predetti ruoli».

In buona sostanza, con
tale norma viene assicurato al personale interessato, entrato nei ruoli
tecnici della Polizia di Stato dopo il 25 giugno 1982, la possibilità
di essere collocato in pensione per anzianità di servizio agli stessi
limiti di età ora introdotti per dirigenti e funzionari dal cennato
articolo 27 del decreto legislativo n. 334 del 2000.


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3) Legge 30 novembre 2000, n. 356 recante disposizioni per il
personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia (cosiddetta "coda
contrattuale").


Le norme ricomprese nella legge n. 356 del 2000, che
hanno riflessi pensionistici sono le seguenti:

- all'articolo 1 è
previsto che, a decorrere dall'1.1.1998, agli assistenti capo e
qualifiche equiparate e corrispondenti della Polizia di Stato, aventi
almeno sedici anni di servizio, è attribuito un emolumento pensionabile
di £. 480.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e
per l'indennità di buonuscita;

- al successivo comma 3, è stabilito
analogo beneficio, di £. 450.000 annuo lordo, valido anche per la
tredicesima mensilità e dell'indennità di buonuscita attribuito ai
sovrintendenti capo e qualifiche equiparate e corrispondenti della
Polizia di Stato, avente almeno 30 anni di servizio.

Gli emolumenti
sopradescritti, sebbene pensionabili, non entrano a far parte della
base pensionabile in quanto non ne è espressamente prevista la
valutazione sulla base stessa a norma degli articoli 15 e 16 della
legge 29 aprile 1976, n. 177.

Le corrispondenti somme, come è noto,
andranno ad aumentare la pensione determinata secondo le aliquote di
pensionabilità maturate all'atto della cessazione dal servizio.


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4) D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, recante "Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino
delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato".


Come indicato nelle premesse, la legge 31 marzo 2000, n. 78 all'art. 9,
ha conferito al Governo delega ad emanare disposizioni correttive ed
integrative anche al decreto legislativo n. 197 del 1995 recante il
riordino dei ruoli non direttivi della Polizia di Stato.

Con il
decreto legislativo n. 53 del 2001, in esame, sono state introdotte
disposizioni rilevanti per gli aspetti economici dell'attività di
servizio.

A tale riguardo il competente Servizio T.E.P. e spese
varie, Divisione I, ha già diramato la circolare n. 333/G-K.11-C.D.I/N.
11/01 del 22 marzo 2001.

Per quanto concerne, invece, gli aspetti
pensionistici e previdenziali, particolare rilevanza rivestono gli
articoli 2, lettera c), 3, lettera b), 17 e 21, laddove è prevista
l'attribuzione, o l'adeguamento, per le qualifiche ivi indicate (Vice
Sovrintendente, con 3 anni e 6 mesi nella qualifica, Vice Ispettore con
1 anno di servizio nella qualifica, Ispettori con 3 anni e 6 mesi di
servizio nella qualifica, Ispettori superiori), di un emolumento
pensionabile di importo variabile, come illustrato nella citata
circolare del Servizio T.E.P. e spese varie.

Come specificato al
precedente punto A/3, il suddetto emolumento pensionabile, valido ai
fini della 13^ mensilità e del calcolo della indennità di buonuscita,
non entra a far parte della base pensionabile a norma degli artt. 15 e
16 della legge n. 177 del 1976, per cui va ad aumentare la pensione
determinata secondo le aliquote di pensionabilità maturate all'atto
della cessazione dal servizio.


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5) D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140, di recepimento dell'Accordo
sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e del
provvedimento di concertazione delle Forze di Polizia ad ordinamento
militare relativi al biennio economico 2000-2001.


La normativa in
esame interessa i trattamenti economici di attività del personale dei
ruoli della Polizia di Stato con esclusione dei dirigenti e del
personale ausiliario di leva, e comporta riflessi sui trattamenti
pensionistici del personale collocato in quiescenza dal 2 gennaio
2000.

Al riguardo, per quanto concerne le corresponsioni economiche
al personale, è stata diramata la circolare n. 333-G/L.5 del 28 maggio
2001, ove sono state ampiamente illustrate le modifiche economiche
apportate dal nuovo accordo ed impartite istruzioni per la
formalizzazione dei provvedimenti relativi da parte dei Prefetti, ai
sensi dell'art. 1 della legge n. 1137 del 1970 e del D.P.R. 7 agosto
1992, n. 417 (Regolamento di amministrazione e di contabilità
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza).

Per quanto riguarda,
invece, taluni aspetti degli istituti contrattuali aventi rilevanza
pensionistica si fa presente quanto segue.

Con l'art. 1, punto 1
della normativa in esame, viene stabilita l'area di applicazione del
contratto che riguarda il personale dei ruoli della Polizia di Stato,
con esclusione dei dirigenti e del personale ausiliario di leva.

Con
il successivo punto 2, viene precisato che il decreto in esame concerne
gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2000
al 31 dicembre 2001.

L'articolo 2 stabilisce le nuove misure
stipendiali nonché le modalità di attribuzione al personale in
servizio, per cui si rimanda a quanto illustrato con la circolare n.
333-G/L.5 del 28 maggio 2001 sopracitata, del Servizio T.E.P. e spese
varie.

Per gli aspetti pensionistici e previdenziali, si fa presente
che con l'articolo 3, al punto 1, vengono previsti che gli effetti dei
nuovi stipendi si riflettono sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, sull'indennità di
buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del D.P.
R. 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi, comprese le
ritenute in conto entrate I.N.P.D.A.P. o altre analoghe, ed i
contributi di riscatto.

Al punto 2 del suddetto articolo 3, viene
stabilito che i benefici economici risultanti dall'applicazione del D.P.
R. di cui si tratta sono corrisposti integralmente, alle scadenze e
negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque
cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del
D.P.R. in esame (dal 2 gennaio 2000).

Agli effetti dell'indennità di
buonuscita, invece, si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal servizio.

Con l'articolo 4, sono
rideterminate, dall'1.1.2001, le misure dell'indennità pensionabile.

Con l'articolo 5, commi 1 e 2, sono fissate con decorrenza 1° gennaio
2001, le nuove misure dell'assegno funzionale, rispettivamente per i
ruoli degli agenti, assistenti ed equiparati, sovrintendenti ed
equiparati, ispettori ed equiparati e le qualifiche dei vice
commissario, commissario, commissario capo e vice questore aggiunto.

Sia per l'indennità pensionabile che per l'assegno funzionale dovrà
essere effettuata la riliquidazione della pensione con decorrenza
economica dall'1.1.2001, nei confronti del personale collocato in
pensione dal 2.1.2000.


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6) Legge 29 marzo 2001, n. 86, recante "Disposizioni in materia di
personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia"; D.L. 3 maggio
2001, n. 157, coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2001, n.
250, recante "Disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei
funzionari e degli ufficiali delle Forze di Polizia e delle Forze
Armate".


Con le due normative in esame sono state introdotte, tra
l'altro, norme che interessano prevalentemente il trattamento economico
di attività del personale dei ruoli della Polizia di Stato.

(Es.
articolo 1 della legge n. 250 del 2001, che prevede dal 1° aprile 2001
l'attribuzione ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati
della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per
13 anni, dello stipendio spettante al primo dirigente e ai medesimi
funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza
demerito per 23 anni, l'attribuzione dello stipendio da dirigente
superiore). Ne consegue che i riflessi ai fini pensionistici e
previdenziali deriveranno all'atto del collocamento a riposo del
personale interessato dalla suddetta ricostruzione economica.


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--------------------------------------------------------------------------------

7) D.L. 3 maggio 2001, n. 158, convertito dalla legge 2 luglio 2001,
n. 248, recante "Disposizioni urgenti in materia pensionistica e di
ammortizzatori sociali".


È già noto che il decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 180, integrato dall'articolo 1 del decreto legislativo
29 giugno 1998, n. 278, ha introdotto per i lavoratori iscritti
all'Assicurazione generale obbligatoria, ovvero alle forme sostitutive
o esclusive della stessa, in possesso di una anzianità contributiva
pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 anni maturati
successivamente al 31.12.1995, la possibilità di optare per il sistema
contributivo.

Di conseguenza la possibilità di optare per il sistema
contributivo avrebbe potuto essere esercitala solo a partire dal 1°
gennaio 2001.

Successivamente, il comma 6 dell'articolo 69 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha rinviato di
due anni l'esercizio dell'opzione per il calcolo della pensione con il
nuovo sistema contributivo ed ha obbligato gli Enti previdenziali di
fornire, su richiesta degli interessati, il calcolo della pensione
effettuato con i due criteri (retributivo e contributivo), in maniera
da consentire una scelta consapevole.

Ora, con il D.L. 3 maggio 2001,
n. 158, convertito senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n.
248, è stato soppresso l'ultimo periodo del citato comma 6
dell'articolo 69 della legge n. 388 del 2000, con il quale, come detto,
la facoltà di opzione era stata rinviata al 1° gennaio 2003.

Inoltre,
con il provvedimento in esame sono state modificate le modalità di
applicazione dell'opzione per la liquidazione del trattamento
pensionistico, esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Per una più dettagliata informazione sulle modalità applicative della
norma, si consulti la circolare 27 novembre 1997, n. 62 dell'I.N.P.D.A.
P., pubblicata sulla Gazz. Uff. del 2 dicembre 1997, nonché le
ulteriori note esplicative reperibili sul sito www.inpdap.it.


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B) Considerazioni e note di coordinamento per la corretta liquidazione
dei trattamenti di pensione al personale interessato.


Si fa presente
che si è reso possibile rendere operativa presso la sede pilota della
Prefettura di Roma, una procedura informatizzata per la liquidazione
delle pensioni.

Tale programma, completo ed aggiornato per quanto
riguarda la normativa, è stato collaudato e verrà quanto prima diffuso
a livello nazionale in quanto le relative modalità già sono all'esame
della competente Divisione III del Servizio impianti tecnici e
telecomunicazioni della Direzione centrale del Dipartimento della
pubblica sicurezza.

Al riguardo si fa riserva di comunicare
tempestivamente notizie in ordine alle determinazioni prese per la
materiale diffusione del programma di cui si tratta.

Considerata
l'importanza e la rilevanza pratica degli argomenti trattati si prega
di voler dare alla presente circolare la maggiore diffusione
possibile.


Direttore centrale

Ciclosi




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