Permessi legge n. 104 del 1992. Programma di assistenza.

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Creato Lunedì, 02 Luglio 2007 18:39
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I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 7-6-2007 n. 15021
Permessi legge n. 104 del 1992. Programma di assistenza.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.

Msg. 7 giugno 2007, n. 15021

Permessi legge n. 104 del 1992. Programma di assistenza.

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.

 


Sono pervenute dalle Sedi diverse richieste di chiarimenti riguardo al “Programma di assistenza” previsto dalla Circolare n. 90 del 23 maggio 2007.

Al riguardo occorre, innanzitutto, premettere che tale programma deve essere prodotto esclusivamente dai lavoratori che ricadono nella fattispecie prevista dal punto 4 della circolare suddetta e precisamente: i lavoratori che risiedono o lavorano in luoghi distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità, ma che, comunque, prestano al portatore di handicap un’assistenza sistematica ed adeguata.

Ciò premesso, le Sedi richiederanno, di norma, il programma in questione, quando il tempo normalmente necessario per coprire tale distanza superi i sessanta minuti.

A tal proposito si specifica che il “Programma di assistenza” consiste in una sostanziale pianificazione motivata delle modalità con cui il lavoratore intende assistere il disabile in situazione di gravità.

Si tratta, quindi, di una dichiarazione congiunta, del lavoratore e del portatore di handicap – rinnovata annualmente in occasione della richiesta dei permessi - dalla quale si evincono:

- le motivazioni della richiesta (visite mediche programmate in Italia e all’Estero, sostituzione programmata di personale badante, sostituzione di altro familiare nell’assistenza, ecc.);

- il piano mensile di utilizzo dei permessi.

Ove intervengano variazioni significative (annullamento del programma, ricovero a tempo pieno della persona disabile, slittamento di date, ecc.), il fruitore dei permessi dovrà informare con ogni tempestività sia il datore di lavoro sia la Sede I.N.P.S. competente, mediante riproposta preventiva del programma.


Il Coordinatore generale medico legale

Piccioni


Il Direttore centrale prestazioni a sostegno del reddito

Golino


 


L. 5 febbraio 1992, n. 104