Ministero dell'Interno - Soppressione del permesso di soggiorno per turismo

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Categoria: Leggi, Decreti, Gazzette Ufficiali e Circolari
Creato Martedì, 26 Giugno 2007 21:19
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Ministero dell'interno
Circ. 13-6-2007 n. 32
Legge 28 maggio 2007, n.
68. Soppressione del permesso di soggiorno per turismo. Iscrizione
anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita.
Emanata
dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e
territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici. 

Circ. 13
giugno 2007, n. 32 (1).

Legge 28 maggio 2007, n. 68. Soppressione del
permesso di soggiorno per turismo. Iscrizione anagrafica dei
discendenti di cittadini italiani per nascita.


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(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari
interni e territoriali, Direzione centrale per i Servizi demografici.

 


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  Ai
 Prefetti della Repubblica
 
    Loro sedi
 
  Al
 Commissario
del Governo per la Provincia di
 
    39100 Bolzano
 
  Al
 
Commissario del Governo per la Provincia di
 
    38100 Trento
 
  Al
 
Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta
 
    11100 Aosta
 
e, p.c.:
 Al
 Commissario dello Stato per la Regione Sicilia
 
   
90100 Palermo
 
  Al
 Rappresentante del Governo per la Regione
Sardegna
 
    09100 Cagliari
 
  



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Nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2007 è stata pubblicata
la legge 28 maggio 2007, n. 68, entrata in vigore il giorno successivo,
recante “Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio”.

L’art. 1 della legge prevede che
per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non è richiesto il
permesso di soggiorno, ma è invece necessaria una dichiarazione di
presenza: gli stranieri che non provengono da Paesi dell’area Schengen
formulano la dichiarazione di presenza all’Autorità di frontiera, al
momento dell’ingresso, mentre gli stranieri che provengono dall’area
Schengen dichiarano la propria presenza al Questore, entro otto giorni
dall’ingresso.

La ricevuta di tale dichiarazione, resa dagli
interessati nei sensi sopraesposti, si ritiene che possa costituire
titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica di coloro che intendono
avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza
“jure sanguinis”, in relazione a quanto disposto con la circolare n.
29/2002 del 20 dicembre 2002.

La dichiarazione, infatti, è l’
adempimento che consente agli stranieri di soggiornare regolarmente in
Italia per un periodo di tre mesi o per il minor periodo eventualmente
stabilito nel visto d’ingresso.

Ugualmente si ritiene, per le
pregresse richieste di permesso di soggiorno per turismo, presentate
tramite gli Uffici postali, che la ricevuta di presentazione della
istanza rilasciata dall’Ufficio postale possa costituire idoneo
documento al fine di ottenere l’iscrizione anagrafica tesa al
riacquisto della cittadinanza.

Le SS.LL. sono pregate di diramare la
presente circolare a tutte le Amministrazioni comunali.


Il Direttore
centrale

Porzio


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L. 28 maggio 2007, n. 68