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Ministero dell'Interno - Polizia di Stato - Certificati medici - Trattazione

Dettagli

Ministero dell'interno
Circ. 27-1-2007 n. 333-A/9806.B.1.1
Certificati
medici.
Emanata dal Ministero dell'interno, Direzione centrale per le
risorse umane. 

Circ. 27 gennaio 2007, n. 333-A/9806.B.1.1 (1).

Certificati medici.


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(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Direzione centrale per le
risorse umane.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in
materia di trattamento dei dati personali, ha riordinato in un organico
testo normativo la disciplina del trattamento dei dati personali a
garanzia del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della dignità dell'interessato. Le disposizioni in essa contenute sono
finalizzate a regolare le modalità del trattamento ed i requisiti dei
dati, in modo da ridurre i rischi connessi alla raccolta, conservazione
ed elaborazione degli stessi. Relativamente ai dati sensibili, la
normativa introduce delle garanzie ulteriori per una migliore
protezione e riservatezza del dato, tanto da richiedere per la
legittimità del loro trattamento una norma di legge che l'autorizzi ed
una serie di cautele procedurali idonee a prevenire violazioni dei
diritti, delle libertà fondamentali, e della dignità dell'interessato.
Con particolare riferimento ai dati relativi alla salute, si rende
necessario adottare un sistema che confini il dato nell'ambito di
ristrettezza maggiormente perseguibile, al fine di confinare il
trattamento ai principi consacrati nel Codice.

Pertanto, a tutela
della riservatezza dei dipendenti interessati, risulta indispensabile
adottare determinate misure per il trattamento dei dati personali
contenuti nei certificati medici inerenti i periodi di temporanea
inidoneità del personale della Polizia di Stato.

La procedura
attualmente in vigore, disciplinata dall'art. 61 del D.P.R. n. 782 del
1985, prevede che il personale della Polizia di Stato che non sia in
condizioni di prestare servizio può scegliere di farsi rilasciare
apposita certificazione dal medico curante per poi inoltrarla
all'Ufficio di appartenenza oppure recarsi presso la sala medica del
reparto da cui dipende. Nel primo caso deve provvedere ad inviare al
proprio Ufficio apposita certificazione che sarà successivamente
sottoposta al vaglio del medico della Polizia, ovvero, in alternativa,
recarsi dal sanitario della propria Amministrazione per farsi
convalidare quanto certificato dal medico curante.

In entrambi i casi,
deve avvisare tempestivamente l'Ufficio di appartenenza, precisando se
intenda essere collocato in congedo straordinario o in aspettativa.
All'iter brevemente ricordato devono essere apportate delle
indispensabili modifiche in osservanza al principio in base al quale il
trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato soltanto dai
soggetti incaricati dello specifico trattamento (artt. 8 e 9 della
legge n. 675 del 1996 confermati ora dall'art. 30 e, con particolare
riferimento al trattamento dei dati in ambito sanitario, dall'art. 85,
comma 4, del D.Lgs. n. 196 del 2003).

Sicché, sia per le ipotesi sopra
delineate, che rappresentano la problematica di maggiore rilevanza, sia
per quelle riconducibili alle attività più specificamente tipiche degli
Uffici sanitari della Polizia di Stato, entrambe consistenti nella
quasi totalità dei casi nella rilevazione e trattamento di dati
personali inerenti allo stato di salute, occorre, preliminarmente,
prevedere che la gestione del dato relativo allo stato di salute sia
effettuato soltanto tra soggetti incaricati dello specifico
trattamento. A tal fine è indispensabile che le SS.LL., mediante
provvedimenti formali, procedano alla designazione delle persone
fisiche abilitate alle operazioni di trattamento nonché
all'individuazione dell'ambito del trattamento consentito alle persone
medesime.

Il trattamento dei dati sulla salute resta circoscritto solo
a quegli Uffici per i quali la conoscenza del dato risulta
indispensabile e, in tale ambito, al personale dipendente formalmente
incaricato.

Quanto agli Uffici sanitari impegnati nel trattamento di
tali dati, il relativo personale è, com'è noto, soggetto all'osservanza
di un rigoroso segreto oltre che al rispetto della normativa sulla
protezione dei dati personali.

Il dipendente che abbia comunicato il
proprio stato di malattia deve trasmettere, entro breve termine, il
certificato medico completo di diagnosi e prognosi all'Ufficio di
appartenenza, corredato dalla domanda di congedo straordinario o di
aspettativa. Il medesimo può avvalersi anche del sistema del doppio
certificato, presentando in busta chiusa il certificato recante sia il
provvedimento medico-legale che la diagnosi dell'infermità
eventualmente riscontrata, e contestualmente un altro, privo di dati
sensibili, indicante esclusivamente la prognosi.

In entrambe le
circostanze, l'Ufficio di appartenenza del dipendente provvederà, per
il tramite di personale formalmente designato a trattare i dati
relativi allo stato di salute, ad inoltrare, con tempestività, la
certificazione medica alla competente sala medica della Polizia di
Stato per i provvedimenti del caso, adottando le misure idonee atte a
garantire la riservatezza del dato, anche apponendo sulla busta chiusa
la dicitura "Contiene dati relativi alla salute" o "Contiene dati
sensibili" o simili, in modo che sia evidente, per l'Ufficio ricevente,
che la busta deve essere aperta solo dal personale incaricato del
trattamento.

Esaminata e vistata la certificazione medica, la sala
medica, anche nel caso in cui i certificati medici siano emessi
direttamente dai medici della Polizia di Stato, provvede a trasmettere
la documentazione al competente Ufficio del personale onde consentire
l'adozione dei necessari provvedimenti in materia di stato giuridico
del personale.

È evidente che anche in tale ultimo caso dovranno
essere adottate le cautele sopra descritte, indispensabili a tutelare
la privacy del dipendente.

Le suesposte misure di adeguamento delle
procedure di trattamento dei dati relativi allo stato di salute dei
dipendenti hanno lo scopo di confinare nell'Ufficio sanitario o
nell'Ufficio del personale la conoscenza del dato sensibile e, in tali
ambiti, di garantire l'adempimento degli specifici obblighi imposti in
materia di gestione e conservazione di queste informazioni, anche sotto
il profilo delle misure di sicurezza (gestione separata dei dati sulla
salute e utilizzo di idonee tecniche di cifratura previste dall'art. 22
del D.Lgs. n. 196 del 2003 e adozione di misure di sicurezza minime
previste dagli artt. 31-36 del Codice e dal disciplinare tecnico).

Ciò
posto, codesti Uffici provvederanno ad adottare, nell'ambito dei
rispettivi settori di competenza, ogni iniziativa volta ad attuare gli
adempimenti previsti dalla normativa vigente, impartendo istruzioni
finalizzate anche ad una generalizzata sensibilizzazione del personale,
anche attraverso una riorganizzazione del lavoro, che garantisca il
superamento di un approccio meramente formale e burocratico con la
materia, in modo da rendere concreta ed effettiva la tutela dei dati
sensibili.


Il Capo della Polizia

De Gennaro


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D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782


   

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