Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

D.P.C.M. 25 settembre 2014: Numero massimo e modalità di utilizzo delle autovetture di servizio nella Pubblica Amministrazione

Dettagli

d

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 2014 
Determinazione del numero massimo e delle modalita' di utilizzo delle
autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di  persone.
(14A09477)

(GU n.287 del 11-12-2014)

 
 
 
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Visto l'art. 2, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,  e,  in
particolare, il comma 4 che demanda a un decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione l'individuazione  delle  modalita'  e
dei limiti di utilizzo delle  autovetture  di  servizio  al  fine  di
ridurne il numero e i costi da parte di tutte le amministrazioni;
  Visto l'art. 5, commi 2, 3, 4, 5 e 6  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135;
  Visto l'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
  Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4-bis, del decreto-legge 31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125;
  Visto in particolare il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, il quale prevede che con modifiche  al  decreto
di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi  1,
2 e 3, al fine di disporre modalita' e limiti ulteriori  di  utilizzo
delle autovetture di servizio;
  Visto  l'art.  15  del  decreto-legge  24  aprile  2014,   n.   66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  e,
in particolare, il comma 2 che dispone che con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del  Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'  indicato  il  numero
massimo, non superiore a cinque, per  le  auto  di  servizio  ad  uso
esclusivo, nonche' per quello ad  uso  non  esclusivo,  di  cui  puo'
disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  febbraio  2014
con cui l'On. dott.ssa Maria Anna Madia e'  stata  nominata  Ministro
senza portafoglio;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2014 con cui al  Ministro  senza  portafoglio  On.  dott.ssa
Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la semplificazione
e la pubblica amministrazione;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro senza  portafoglio
On. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione;
  Ritenuta la necessita' di individuare le modalita' di  riduzione  e
di utilizzo delle autovetture di servizio nel  rispetto  delle  norme
sui limiti di spesa e sugli obblighi di risparmio;
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, limitatamente a quanto previsto  dall'art.  2  del  presente
decreto;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione
 
  1. Il presente decreto fissa  il  numero,  per  le  amministrazioni
centrali dello Stato  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  e  disciplina
l'utilizzo, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui  all'art.
3, comma  1,  delle  autovetture  di  servizio  con  autista  per  il
trasporto di persone, assegnate ad uso esclusivo o non esclusivo,  al
fine di conseguire obiettivi di  risparmio  di  spesa  e  trasparenza
nell'utilizzo delle stesse autovetture,  anche  attraverso  modalita'
innovative  di   gestione,   nonche'   di   razionalizzazione   degli
spostamenti per motivi di servizio.  Sono  rimesse  alla  valutazione
degli organi costituzionali la definizione del numero e la disciplina
delle  modalita'  di  utilizzo  delle   auto   di   servizio   e   di
rappresentanza.
  2. Il presente decreto non si applica alle  autovetture  utilizzate
dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei  prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco o per i servizi istituzionali di  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica, per i  servizi  sociali  e  sanitari  svolti  per
garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero  per  i  servizi
istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i
servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da Anas
S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonche'  per
i servizi istituzionali delle  rappresentanze  diplomatiche  e  degli
uffici consolari svolti all'estero.
  3. Restano ferme le vigenti disposizioni  concernenti  l'uso  delle
autovetture  di  servizio  e  autovetture  blindate  per  ragioni  di
sicurezza e di protezione personale.

                               Art. 2
 
 
                Numero delle autovetture di servizio
           presso le amministrazioni centrali dello Stato
 
  1. Ai sensi dell'art. 15, comma  2,  del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89, ciascuna amministrazione centrale dello Stato, anche  ad
ordinamento autonomo, ivi comprese le  strutture  di  cui  si  avvale
ciascun Ministro senza portafoglio, le Forze  di  polizia,  le  Forze
armate e  le  Agenzie  governative  nazionali,  comprese  le  agenzie
fiscali, puo' disporre, in uso non esclusivo, di un numero massimo di
5 autovetture di servizio, secondo i criteri di seguito elencati:
    a) 1 autovettura se il numero di dipendenti  in  servizio  presso
l'amministrazione e' inferiore o pari a 50 unita';
    b) 2 autovetture se il numero di dipendenti  in  servizio  presso
l'amministrazione e' compreso tra 51 e 200 unita';
    c) 3 autovetture se il numero di dipendenti  in  servizio  presso
l'amministrazione e' compreso tra 201 e 400 unita';
    d) 4 autovetture se il numero di dipendenti  in  servizio  presso
l'amministrazione e' compreso tra 401 e 600 unita';
    e) 5 autovetture se il numero di dipendenti  in  servizio  presso
l'amministrazione e' superiore a 600 unita'.
  2. In aggiunta alle autovetture di  cui  al  comma  1  puo'  essere
assegnata un'ulteriore autovettura, in uso esclusivo e  limitatamente
al periodo di durata dell'incarico, al Presidente del  Consiglio  dei
ministri e ai Ministri.
  3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, sono computate  anche  le
autovetture di servizio oggetto di contratto di locazione o  noleggio
in corso, o  a  qualunque  altro  titolo  utilizzate,  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana.  Le  pubbliche  amministrazioni   non   possono
avvalersi ad alcun titolo di autovetture di altre amministrazioni per
il trasporto di persone a uso esclusivo o non esclusivo.
  4. Le amministrazioni di cui al comma  1  riducono  il  contingente
delle autovetture di servizio, fino al raggiungimento dei  limiti  di
cui al medesimo comma, mediante procedure di dismissione delle stesse
a  titolo  oneroso  ovvero   cedendole   a   titolo   gratuito   alle
organizzazioni   non   lucrative   di   utilita'   sociale   iscritte
nell'anagrafe unica delle ONLUS ai sensi dell'art.  11,  del  decreto
legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,  che  prestano  servizi  di
assistenza sociale e sanitaria. Le risorse finanziarie ricavate dalle
riduzioni di spesa relative  alla  cessione,  alla  manutenzione,  al
noleggio e all'esercizio  di  autovetture,  accertate  a  consuntivo,
possono  essere  destinate,  in  aggiunta  a  quelle  disponibili   a
legislazione vigente,  nella  misura  massima  del  50  per  cento  e
comunque nel rispetto del limite di cui  all'art.  5,  comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, all'acquisizione di buoni taxi.
  5. Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  1  che,  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, utilizzano, a qualunque titolo, fino a cinquanta
autovetture riducono il contingente delle proprie  autovetture  entro
sessanta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto
nella   Gazzetta   Ufficiale   della    Repubblica    italiana.    Le
amministrazioni di cui al comma 1 che, alla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
utilizzano, a qualunque titolo, da cinquantuno  a  cento  autovetture
riducono il contingente delle proprie autovetture entro il 30  giugno
2015. Le amministrazioni di  cui  al  comma  1,  che,  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, utilizzano, a qualunque titolo,  piu'  di  cento
autovetture, riducono il contingente delle  autovetture  di  servizio
entro il 31 dicembre 2015.
  Sono fatti salvi fino alla loro naturale scadenza  i  contratti  di
locazione e noleggio in corso alla data di pubblicazione del presente
decreto.

                               Art. 3
 
 
         Modalita' di utilizzo delle autovetture di servizio
 
  1. L'utilizzo delle autovetture di servizio a uso non  esclusivo  a
disposizione di ciascuna amministrazione inserita nel conto economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuata
dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, esclusi le regioni e
gli enti locali, e'  consentito  solo  per  singoli  spostamenti  per
ragioni  di  servizio,  che  non  comprendono  lo   spostamento   tra
abitazione e luogo di  lavoro  in  relazione  al  normale  orario  di
ufficio.
  2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al  comma
1 di assegnare autovetture di servizio in uso  esclusivo  a  soggetti
diversi da quelli individuati dall'art. 2, comma 2,  e  di  concedere
l'uso delle autovetture di servizio, di cui all'art. 2, comma 1,  con
modalita' che ne consentano l'uso per  finalita'  diverse  da  quelle
previste al comma 1 del presente articolo.
  3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma  1  rinnovano,  nei
limiti  consentiti  dalla  legge,  il  parco  auto  con  le  seguenti
modalita':
    a)  acquisizione  in  locazione  o  noleggio  di  autovetture  di
servizio mediante contratti conclusi attraverso il  ricorso,  in  via
prioritaria, alle procedure gestite da Consip S.p.A.;
    b)  acquisizione  in  proprieta'  di  autovetture  di   servizio,
mediante  contratti  conclusi   attraverso   il   ricorso,   in   via
prioritaria, alle procedure gestite da  Consip  S.p.A.,  laddove  sia
accertata la maggiore economicita' rispetto  agli  strumenti  di  cui
alla lettera a), per la bassa  emissione  di  agenti  inquinanti,  la
ridotta potenza di cilindrata, la riduzione dei consumi e  dei  premi
assicurativi e delle spese di manutenzione.
  4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, per  far  fronte
ad improrogabili esigenze di servizio, ricorrono ai seguenti  diversi
strumenti:
    a) utilizzo di buoni taxi, previa stipula di convenzioni con  gli
operatori del settore nel rispetto del decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163;
    b) utilizzo condiviso delle autovetture di servizio  o  taxi  per
percorsi, in tutto o in parte, coincidenti.
  5.  Le  regioni  e  gli  enti  locali,  nell'ambito  di  rispettiva
competenza, adeguano i  propri  ordinamenti  a  quanto  previsto  nel
presente articolo.
  6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  3  agosto
2011 e' abrogato.

                               Art. 4
 
 
              Censimento delle autovetture di servizio
 
  1. Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture
di  servizio,  le  pubbliche  amministrazioni  inserite   nel   conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge  31
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, le  regioni
e gli enti locali,  comunicano,  ogni  anno,  in  via  telematica  al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, sulla base dell'apposito questionario, e pubblicano sui
propri siti  istituzionali,  con  le  modalita'  di  cui  al  decreto
legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  il  numero  e  l'elenco  delle
autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate,  distinte  tra
quelle di proprieta' e quelle oggetto di contratto di locazione o  di
noleggio,  con  l'indicazione  della  cilindrata   e   dell'anno   di
immatricolazione. I dati comunicati sono resi pubblici per  tutte  le
amministrazioni  dal  Dipartimento   della   funzione   pubblica   in
un'apposita sezione del proprio sito.
  2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, le amministrazioni pubbliche che non adempiono all'obbligo di
comunicazione previsto dal  comma  1  non  possono  effettuare  spese
complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite
di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il
noleggio e l'esercizio di  autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
buoni taxi.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
    Roma, 25 settembre 2014
 
                                                 Il Presidente: Renzi

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri  giustizia  e  affari  esteri
Reg.ne - Prev. n. 2958

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica