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La tutela dei passeggeri a bordo degli autobus ora è normata, e le aziende di trasporto hanno dei precisi obblighi nei confronti della clientela

Dettagli

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DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2014, n. 169

Disciplina sanzionatoria  delle  violazioni  delle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica  il  regolamento  (CE)  n.
2006/2004,  relativo  ai  diritti  dei   passeggeri   nel   trasporto
effettuato con autobus. (14G00182)

(GU n.271 del 21-11-2014)
 

 Vigente al: 6-12-2014  

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti  dei  passeggeri
nel trasporto effettuato con autobus e che  modifica  il  regolamento
(CE) n. 2006/2004;
  Visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione  tra  le  autorita'
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che  tutela  i
consumatori;
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  recante  il
codice del consumo;
  Visto l'articolo 37 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni;
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 ottobre 2013;
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 agosto 2014;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con   i   Ministri   delle
infrastrutture e dei trasporti  e  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie;
 
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione
 
  1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria applicabile
alle violazioni delle disposizioni di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
181/2011 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  febbraio
2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con
autobus.
  2.  Le   disposizioni   del   presente   decreto   attengono   alla
determinazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  di  cui
all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, al fine di
garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale
dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.
  3. Salvo quanto previsto all'articolo 18, commi 1 e 2,  ai  servizi
regolari, la cui distanza prevista e' pari  o  superiore  a  250  km,
nazionali  od  internazionali,  tra  l'Italia  e  gli  Stati   membri
dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica,  si
applica il regolamento e, in caso di  violazione  degli  obblighi  in
esso previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto.
  4. Salvo quanto previsto  all'articolo  18,  comma  2,  ai  servizi
regolari, la cui distanza prevista e' inferiore a 250  km,  nazionali
od internazionali,  tra  l'Italia  e  gli  Stati  membri  dell'Unione
europea o del SEE, oppure la Confederazione  elvetica,  si  applicano
l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo  1,
l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 16,  paragrafo  2,
l'art. 17, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 28 del regolamento
e, in caso di violazione degli obblighi in essi previsti, le relative
sanzioni di cui al medesimo decreto.
  5. Salvo quanto previsto  all'articolo  18,  comma  3,  ai  servizi
regolari  internazionali  tra  l'Italia  ed  uno  Stato  non   membro
dell'Unione europea o del SEE, qualora diverso  dalla  Confederazione
elvetica, si applica il regolamento e, in caso  di  violazione  degli
obblighi in esso previsti, le relative sanzioni di  cui  al  medesimo
decreto.
  6.  Ai  servizi  occasionali  si  applicano  le  disposizioni   del
regolamento, ad eccezione degli articoli da 9 a 16, dell'articolo 17,
paragrafo 3, nonche' dei capi IV, V e VI e,  in  caso  di  violazione
degli  obblighi  previsti  nello  stesso  regolamento,  le   relative
sanzioni stabilite col presente decreto.

                               Art. 2
 
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «regolamento»: il regolamento (UE) n. 181/2011 del  Parlamento
e del Consiglio, del  16  febbraio  2011,  relativo  ai  diritti  dei
passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
    b)  «Autorita'»:  l'Autorita'  di  regolazione   dei   trasporti,
istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27;
    c)  «Ministero»:  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti;
    d) «Organismo responsabile»: l'organo che svolge i compiti  e  le
funzioni dell'Organismo nazionale responsabile dell'applicazione  del
regolamento previsto all'articolo 28 del medesimo regolamento;
    e) «servizi regolari»: i servizi che assicurano il  trasporto  di
passeggeri  con  autobus  con  una  frequenza  determinata  e  su  un
itinerario determinato e in cui l'imbarco o lo sbarco dei  passeggeri
hanno luogo presso fermate prestabilite;
    f) «servizi occasionali»:  i  servizi  che  non  rientrano  nella
definizione di servizi regolari e la cui principale caratteristica e'
il trasporto con  autobus  di  gruppi  di  passeggeri  costituiti  su
iniziativa del cliente o del vettore stesso;
    g) «contratto di trasporto»: il contratto di trasporto, a  titolo
gratuito od oneroso, concluso fra un vettore e un passeggero  per  la
fornitura di uno o piu' servizi regolari o occasionali;
    h) «biglietto»: il documento in corso di validita' o altra  prova
di un contratto di trasporto;
    i) «condizioni contrattuali»: le condizioni  del  vettore,  sotto
forma di condizioni generali o tariffe legalmente in vigore, che sono
diventate, con la  conclusione  del  contratto  di  trasporto,  parte
integrante dello stesso;
    l)  «vettore»:   la   persona   fisica   o   giuridica,   diversa
dall'operatore turistico, dall'agente di viaggio o dal  venditore  di
biglietti, che offre servizi regolari o occasionali di  trasporto  al
pubblico;
    m) «vettore esecutore»: la persona fisica  o  giuridica,  diversa
dal vettore, che esegue  effettivamente  la  totalita'  o  parte  del
trasporto;
    n) «stazione»: la stazione presidiata in cui, secondo un percorso
preciso, un servizio regolare prevede una fermata per l'imbarco o  lo
sbarco dei passeggeri, dotata di strutture  tra  le  quali  il  banco
dell'accettazione, la sala d'attesa o la biglietteria;
    o) «fermata d'autobus»: il punto diverso dalla stazione  in  cui,
secondo il percorso specificato, e' prevista una fermata del servizio
regolare per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri;
    p) «ente di gestione della stazione»: l'ente pubblico  o  privato
responsabile della gestione di una stazione designata;
    q)  «operatore  turistico»:  l'organizzatore  o  il  rivenditore,
diverso dal vettore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della
direttiva 90/314/CEE;
    r) «agente di viaggio»: l'intermediario che agisce per conto  del
passeggero nella conclusione di contratti di trasporto;
    s)  «venditore  di  biglietti»:  l'intermediario   che   conclude
contratti di trasporto per conto del vettore;
    t) «persona con disabilita' o persona a  mobilita'  ridotta»:  la
persona la cui mobilita' sia ridotta nell'uso del trasporto  a  causa
di una disabilita' fisica, sensoriale  o  locomotoria,  permanente  o
temporanea, disabilita' o minorazione mentale, o per qualsiasi  altra
causa di disabilita', o per ragioni di  eta',  e  la  cui  condizione
richieda un'attenzione adeguata e un adattamento  alle  sue  esigenze
specifiche del servizio fornito a tutti i passeggeri;
    u) «condizioni  d'accesso»:  le  norme,  gli  orientamenti  e  le
informazioni  relative  all'accessibilita'  degli  autobus  o   delle
stazioni designate, comprese le strutture per persone con disabilita'
o a mobilita' ridotta;
    v)  «prenotazione»:  la  prenotazione  di  un  posto   a   sedere
nell'autobus per un servizio regolare  ad  uno  specifico  orario  di
partenza;
    z) «cancellazione»:  la  mancata  effettuazione  di  un  servizio
regolare originariamente previsto;
    aa) «ritardo»: la differenza di tempo fra l'ora di  partenza  del
servizio regolare prevista secondo l'orario pubblicato e l'ora  della
partenza effettiva.

                               Art. 3
 
 
                  Organismo nazionale responsabile
                  dell'applicazione del regolamento
 
  1. L'organismo responsabile di cui all'articolo 28 del  regolamento
e' individuato nell'Autorita' e svolge le seguenti funzioni:
    a)  vigilare  sulla  corretta  applicazione  del  regolamento  ed
effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di  cui  al
regolamento stesso, per quanto ivi previsto;
    b)  istruire  e  valutare  i   reclami,   presentati   ai   sensi
dell'articolo 28, paragrafo 3, secondo  comma,  del  regolamento,  ai
fini dell'accertamento delle infrazioni degli obblighi  previsti  dal
regolamento, relativamente ai servizi regolari, di  cui  all'articolo
1, commi 3, 4, e 5, del presente decreto.
    c) accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento  ed
irrogare le sanzioni previste dal presente decreto.
  2.  L'Autorita'  e'  altresi'  responsabile  dell'applicazione  del
regolamento (CE) 2006/2004, relativamente alla  materia  disciplinata
dal regolamento.
  3. Per lo svolgimento delle  funzioni  di  cui  ai  commi  1  e  2,
l'Autorita' puo' acquisire dai vettori, dagli enti di gestione  delle
stazioni o da qualsiasi altro  soggetto  interessato  informazioni  e
documentazione e puo'  effettuare  verifiche  e  ispezioni  presso  i
vettori e gli enti di gestione delle stazioni.
  4. L'Autorita' riferisce al Parlamento in  ordine  all'applicazione
del regolamento e all'attivita' espletata  con  riferimento  all'anno
solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37,
comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni. Ogni volta  che  lo  ritenga  necessario,
l'Autorita' puo' avanzare al Parlamento  e  al  Governo  proposte  di
modifica del presente decreto,  anche  con  riferimento  alla  misura
delle sanzioni irrogate.
  5. Ogni passeggero, dopo aver presentato  un  reclamo  al  vettore,
trascorsi novanta  giorni  dalla  presentazione  puo'  presentare  un
reclamo all'Autorita' per presunte infrazioni al  regolamento,  anche
avvalendosi di strumenti telematici  e  di  semplificazione,  secondo
modalita'  tecniche  stabilite  con  provvedimento   della   medesima
Autorita', adottato entro sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del
presente  decreto.  L'Autorita'   istruisce   e   valuta,   a   norma
dell'articolo  4,  i  reclami  pervenuti  ai  fini  dell'accertamento
dell'infrazione.
  6. Per i servizi  regolari  di  competenza  regionale  e  locale  i
reclami possono essere  inoltrati  anche  alle  competenti  strutture
regionali che provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni  elemento
utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e
l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, all'Autorita' con
periodicita' mensile. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sono individuate le predette strutture regionali  sulla
base delle indicazioni fornite dalle singole regioni.
  7. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo  in  ordine
ai compiti ed alle funzioni dell'Autorita', le regioni e le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti locali interessati,
indicano le stazioni di autobus che forniscono assistenza  a  persone
con disabilita' o a mobilita' ridotta,  ai  fini  della  designazione
prevista all'articolo 12 del regolamento cui provvede  il  Ministero.
Al fine di garantire la tutela uniforme dei diritti delle persone con
disabilita' e a mobilita' ridotta,  con  decreto  non  avente  natura
regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  da
adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore  del  presente
decreto, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  sono
individuati i criteri e le modalita' in base ai quali sono  designate
dette stazioni.
  8.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  cui  ai  commi  1  e  2,
all'Autorita' sono assegnate ulteriori dieci unita' di personale,  da
reperire  nell'ambito   del   personale   dipendente   da   pubbliche
amministrazioni, con le modalita' previste dall'articolo 37, comma 6,
lettera  b-bis),  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni. Alla  copertura  del  relativo  onere  si
provvede nell'ambito delle  risorse,  gia'  previste  a  legislazione
vigente, di cui al medesimo articolo 37, comma  6,  lettera  b),  del
citato  decreto-legge  n.  201  del  2011  e  senza  incremento   del
contributo a carico dei gestori delle infrastrutture  e  dei  servizi
regolati.

                               Art. 4
 
 
                   Procedimento per l'accertamento
                   e l'irrogazione delle sanzioni
 
  1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie  da  parte  dell'Organismo   si   osservano,   in   quanto
compatibili  con  quanto   previsto   dal   presente   articolo,   le
disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e  II,  della  legge  24
novembre 1981, n.  689.  L'Autorita',  con  proprio  regolamento,  da
adottare entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
decreto,  nel  rispetto  della  legislazione  vigente   in   materia,
disciplina i procedimenti per l'accertamento  e  l'irrogazione  delle
sanzioni, in modo da assicurare agli interessati la piena  conoscenza
degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta  e  orale,
la verbalizzazione  e  la  separazione  tra  funzioni  istruttorie  e
funzioni decisorie. Il regolamento disciplina  i  casi  in  cui,  con
l'accordo  dell'impresa   destinataria   dell'atto   di   avvio   del
procedimento  sanzionatorio,  possono   essere   adottate   modalita'
procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie.
  2. Fermo quanto previsto dall'articolo  3,  comma  5,  l'Autorita',
valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua
conoscenza da chiunque vi abbia interesse, da' avvio al  procedimento
sanzionatorio mediante contestazione  immediata  o  la  notificazione
degli estremi della violazione.
  3. L'Autorita' determina l'importo  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie nell'ambito del minimo e  massimo  edittale  previsto  per
ogni fattispecie di violazione dal presente decreto, nel rispetto dei
principi di effettivita' e proporzionalita' ed in funzione:
    a) della gravita' della violazione;
    b) della reiterazione della violazione;
    c)  delle  azioni  poste  in  essere  per   la   eliminazione   o
attenuazione delle conseguenze della violazione;
    d)  del  rapporto  percentuale  dei  passeggeri  coinvolti  dalla
violazione rispetto a quelli trasportati.
  4. Tutte le  notizie,  le  informazioni  o  i  dati  riguardanti  i
soggetti passivi interessati dalla fase istruttoria del  procedimento
sanzionatorio sono tutelati dal segreto d'ufficio.
  5. Le somme derivanti dal pagamento  delle  sanzioni  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
in un apposito fondo da  istituire  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il  finanziamento
di progetti a vantaggio dei consumatori dei  settori  dei  trasporti.
Con successivo  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, su  proposta  dell'Autorita',  adottato  d'intesa  con  la
Conferenza Stato-Regioni e province autonome, il  predetto  fondo  e'
assegnato a progetti del  predetto  Ministero,  e  alle  regioni,  in
misura  tale  che  a  ciascuna  Regione  sia   trasferito   l'importo
corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento delle  sanzioni,
applicate  in  relazione  ai  servizi  di  trasporto  su  autobus  di
competenza regionale e locale, riferibili al proprio territorio.


Sezione I

Sanzioni in materia di contratto di trasporto

                               Art. 5
 
 
       Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie
 
  1. Il  vettore  che  non  emette  al  passeggero  un  biglietto  in
violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, e' soggetto
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
  2. Il vettore che  offre  al  pubblico  condizioni  contrattuali  o
applica tariffe in  violazione  dell'articolo  4,  paragrafo  2,  del
regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da
euro 1.000 a euro 30.000.

                               Art. 6
 
 
                 Inefficacia di clausole derogatorie
 
  1. Sono inefficaci le  clausole  derogatorie  o  restrittive  degli
obblighi  che  siano  introdotte  nel  contratto  di   trasporto   in
violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento.

Sezione II

Sanzioni in materia di assistenza in caso di incidente

                               Art. 7
 
 
         Assistenza per le esigenze pratiche del passeggero
 
  1.  Il  vettore,  che  non  presta  un'assistenza   ragionevole   e
proporzionata per le esigenze pratiche e immediate dei passeggeri  in
violazione dell'articolo  8  del  regolamento,  e'  soggetto  ad  una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a  euro  40.000  per
ciascun incidente.

Sezione III

Sanzioni per la violazione degli obblighi
relativi a persone con disabilita' o a mobilita' ridotta

                               Art. 8
 
 
                        Diritto al trasporto
 
  1. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore  turistico,  salvo
ricorrano le  ragioni  di  cui  all'articolo  10,  paragrafo  1,  del
regolamento, che rifiutano di accettare una prenotazione, di emettere
o fornire altrimenti un biglietto o di far salire a bordo una persona
per motivi di disabilita' o mobilita' ridotta, sono soggetti  ad  una
sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  500  a  euro  5.000.  La
medesima sanzione si  applica  quando,  ai  sensi  dell'articolo  10,
paragrafo 4, primo comma, del regolamento, cessano di  applicarsi  le
ragioni di cui al paragrafo 1 del predetto articolo, nonche'  quando,
ai   sensi   dell'articolo   10,   paragrafo   4,   secondo    comma,
l'accompagnatore non e' trasportato gratuitamente.

                               Art. 9
 
 
                     Divieto di oneri aggiuntivi
 
  1. Il vettore, l'agente di  viaggio  e  l'operatore  turistico  che
offrono  alle  persone  con  disabilita'  o   a   mobilita'   ridotta
prenotazioni e biglietti con  oneri  aggiuntivi  sono  soggetti  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

                               Art. 10
 
 
                   Accessibilita' ed informazione
 
  1. Il  vettore  o  l'ente  di  gestione  della  stazione,  che  non
stabiliscono,  in  collaborazione  con  le  organizzazioni   di   cui
all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento,  condizioni  d'accesso
non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilita'  o
a mobilita'  ridotta,  sono  soggetti  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
  2. Il vettore, l'operatore turistico o  l'ente  di  gestione  della
stazione, che non mettono a disposizione del pubblico le informazioni
di cui all'articolo 11,  paragrafi  2  e  3,  del  regolamento,  sono
soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
5.000.
  3. Il vettore, l'operatore turistico o  l'ente  di  gestione  della
stazione, che non  distribuiscono  materialmente,  su  richiesta  del
passeggero,  le   informazioni   sulle   condizioni   d'accesso   non
discriminatorie per il trasporto delle persone con  disabilita'  o  a
mobilita' ridotta in violazione dell'articolo 11,  paragrafo  4,  del
regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa  pecuniaria
da euro 150 a euro 1.500.
  4. Il vettore, l'operatore turistico o l'agente di viaggio, che non
garantiscono la  disponibilita',  su  richiesta  del  passeggero,  in
formati adeguati ed accessibili alle  persone  con  disabilita'  o  a
mobilita' ridotta delle informazioni generali e delle  condizioni  di
trasporto di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento,  sono
soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro
1.500.

                               Art. 11
 
 
Assistenza nelle stazioni  di  autobus  designate  e  a  bordo  degli
                               autobus
 
  1. Il vettore o l'ente di  gestione  della  stazione,  che  violano
l'obbligo di prestare gratuitamente assistenza ai sensi dell'articolo
13 del regolamento, sono  soggetti  ad  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 300 ad euro 1.200.
  2. Il vettore, l'ente  di  gestione  della  stazione,  l'agente  di
viaggio o l'operatore  turistico,  che  violano  gli  obblighi  sulle
condizioni  di   prestazione   dell'assistenza   alle   persone   con
disabilita' o a mobilita' ridotta di cui all'articolo  14,  paragrafi
3,  4  e  5  del  regolamento,  sono   soggetti   ad   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900.

                               Art. 12
 
 
                             Formazione
 
  1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano  gli
obblighi attinenti alla formazione di cui all'articolo 16,  paragrafo
1, del regolamento, sono  soggetti  ad  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.

Sezione IV

Sanzioni per la violazione dei diritti del passeggero
in caso di cancellazione o ritardo

                               Art. 13
 
 
              Continuazione, reinstradamento e rimborso
 
  1. Il vettore, che viola uno degli obblighi previsti  dall'articolo
19, paragrafi 1 e 2, del regolamento, e'  soggetto  ad  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da  euro  150  a  euro  1.500  per  ciascun
passeggero.
  2. Il vettore, che viola uno degli obblighi previsti  dall'articolo
19, paragrafi 3 e 4, del regolamento, e' soggetto, per  ogni  singolo
evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  1.500  a
euro 15.000.

                               Art. 14
 
 
               Informazione su cancellazioni e ritardi
 
  1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano  uno
degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo
20, paragrafo 1, del  regolamento,  sono  soggetti  ad  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  euro  500  a  euro  5.000  per   ogni
cancellazione  o  ritardo.  Alla  medesima  sanzione   amministrativa
pecuniaria sono soggetti  il  vettore  o  l'ente  di  gestione  della
stazione, che non assicurano che  le  persone  con  disabilita'  o  a
mobilita'  ridotta  ricevano  le  informazioni  necessarie   di   cui
all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento.

                               Art. 15
 
 
                 Assistenza in caso di cancellazione
                       o ritardo alla partenza
 
  1. Il vettore che, per il viaggio la cui durata prevista supera  le
tre ore, in caso di cancellazione o  ritardo  alla  partenza  da  una
stazione superiore a novanta minuti viola gli obblighi di  assistenza
previsti  dall'articolo  21  del  regolamento,  e'  soggetto  ad  una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun
passeggero.

Sezione V

Sanzioni in materia di informazione e reclami

                               Art. 16
 
 
                Diritto all'informazione sul viaggio
                    e sui diritti dei passeggeri
 
  1. Il vettore o l'ente di gestione della  stazione,  che  omettono,
nell'ambito delle rispettive competenze,  di  fornire  ai  passeggeri
informazioni sul viaggio di cui all'articolo 24 del regolamento, sono
soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro
900 per ciascun viaggio.
  2. Il vettore o l'ente di gestione delle stazioni, che, nell'ambito
delle rispettive competenze, violano gli obblighi di informazione sui
diritti dei passeggeri di  cui  all'articolo  25,  paragrafo  1,  del
regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa  pecuniaria
da euro 300 a euro 1.500 per ciascun passeggero.

                               Art. 17
 
 
                               Reclami
 
  1. Il vettore che non istituisce e non dispone di un sistema per il
trattamento dei reclami relativi ai diritti e agli obblighi  previsti
dal regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 2.500 ad euro 25.000.
  2. Il vettore, che non notifica al passeggero  che  il  reclamo  e'
accolto, respinto o ancora in esame,  ovvero  che  non  fornisce  una
risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 27  del  regolamento,  e'
soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro
1.500.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                               Art. 18
 
 
                      Disposizioni transitorie
 
  1. Fino al 28 febbraio 2015, i servizi regolari nazionali,  la  cui
distanza prevista  e'  pari  o  superiore  a  250  km,  sono  esclusi
dall'applicazione  del  regolamento,  fatti   salvi   l'articolo   4,
paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 16,
paragrafo 1, lettera b), l'articolo 16, paragrafo 2,  l'articolo  17,
paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 28 dello stesso regolamento.
  2. Fino al 28 febbraio  2018,  i  servizi  regolari,  nazionali  od
internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o
del SEE, oppure la Confederazione elvetica, sono esclusi, per  quanto
concerne i conducenti, dall'applicazione dell'articolo 16,  paragrafo
1, lettera b), del regolamento.
  3. Fino al 28 febbraio  2017,  i  servizi  regolari  di  competenza
statale tra l'Italia ed uno Stato non appartenente all'Unione europea
o al SEE, qualora diverso dalla Confederazione elvetica, sono esclusi
dall'applicazione del regolamento. Con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, qualora  ritenuto  necessario,  viene
stabilita l'esclusione dell'applicazione  del  regolamento  a  questi
ultimi servizi regolari, per un periodo che non puo', a decorrere dal
1° marzo 2017, avere termine oltre il 28 febbraio 2021.

                               Art. 19
 
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei
compiti  derivanti  dal  presente  decreto  con  le  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi  della  Repubblica.  E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 4 novembre 2014
 
                             NAPOLITANO
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri
 
                                Orlando, Ministro della giustizia
 
                                Lupi, Ministro delle infrastrutture e
                                dei trasporti
 
                                Lanzetta,  Ministro  per  gli  affari
                                regionali e le autonomie
 
Visto, il Guardasigilli Orlando

   

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