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Ministero dell'Interno: Dipartimento dei Vigili del Fuoco, quesito su impianti fotovoltaici.

Dettagli

f

Ministero dell'interno
Lett.Circ. 28-10-2014 n. 12678
Quesito su impianti fotovoltaici.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
Lett.Circ. 28 ottobre 2014, n. 12678 (1).
Quesito su impianti fotovoltaici.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
 

Alla
Direzione Regionale V.V.F. Lombardia

Via Ansperto 4 - 20123 Milano



 
Facendo seguito alla Nota DIR-LOM prot n. 13116 del 08 settembre 2014 recante il quesito in oggetto, si concorda con quanto espresso da Codesta Direzione Regionale e si significa quanto segue.
La valutazione dell'aggravio di rischio correlata alla installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di una attività soggetta deve essere effettuata tenendo conto degli obiettivi di sicurezza evidenziati nelle Nota n. 1324 del 07 febbraio 2012 e Nota n. 6334 del 04 maggio 2012: le soluzioni tecniche contenute nelle predette note non devono essere considerate quali indicazioni prescrittive, ed il professionista, attraverso lo strumento della valutazione del rischio, può individuare soluzioni alternative al fine del raggiungimento dei sopra richiamati obiettivi di sicurezza antincendio.
Premesso quanto sopra, ed in coerenza con quanto chiarito nella Nota n. 6334 del 04 maggio 2012, solo nel caso in cui dalla valutazione del rischio incendio emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per attività di categoria B o C, dovuto alla installazione di impianti fotovoltaici, dovranno essere attivate le procedure previste dall'art. 3 del D.P.R. n. 151 del 2011.
Per le attività di categoria A, e per quelle di categoria B e C, per le quali a valle della valutazione del rischio non emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio dovuto alla installazione di impianti fotovoltaici, si può procedere agli adempimenti di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 151 del 2011, in linea con quanto stabilito anche all'art. 4 comma 7 del D.M. 07 agosto 2012.
Il Direttore centrale
(Pulito)
 
Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione regionale Lombardia - Quesito n. 874 - Quesito su impianti fotovoltaici
Si trasmette il quesito pervenuto per mezzo del Comando di XXXX relativo all'individuazione delle procedure di prevenzione incendi conseguenti l'installazione di un impianto fotovoltaico.
Tenuto conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti in merito con le Note ministeriali n. 1324 del 7 febbraio 2012 e Nota n. 6334 del 4 maggio 2012, si forniscono di seguito i pareri dell'ufficio scrivente.
- L’installazione di un impianto fotovoltaico in un edificio esistente soggetto ai controlli di prevenzione incendi costituisce sempre una variazione delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate e pertanto devono essere attivate le procedure di cui all'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 151 del 2011. Le indicazioni di cui alla Nota ministeriale n. 6334 del 4 maggio 2012 (1° chiarimento della tabella allegata) forniscono gli elementi di valutazione volti a stabilire se la modifica comporti o meno aggravio del rischio.
- La valutazione di cui al punto precedente deve essere effettuata anche in caso di impianto fotovoltaico progettato secondo la linea guida allegata alla Nota ministeriale n. 1324 del 7 febbraio 2012. Si ritiene peraltro che tale valutazione non debba ottenere l'assenso preliminare del Comando, in quanto non previsto nel regolamento di prevenzione incendi.
- Le procedure da attuare in esito alla suddetta valutazione sono chiaramente individuate nella citata nota di chiarimento (3° chiarimento della tabella allegata).
- Le considerazioni svolte si riferiscono ad impianti incorporati, indipendentemente dalle modalità di utilizzo dell'energia prodotta dall’impianto fotovoltaico (in concorso o in alternativa a quella fornita dalla rete di distribuzione pubblica).
Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio
Il Dirigente di Supporto
dott. arch. Giuseppe Del Brocco
 
Ministero dell'interno - Comando provinciale Vigili del fuoco Sondrio - Quesito su impianti fotovoltaici
Il ha formulato il quesito allegato alla presente, relativamente agli impianti fotovoltaici, sulla scorta delle indicazioni riportate nell'allegato IV del D.M. 07 agosto 2012 ponendo sinteticamente le seguenti domande:
1. Preso atto di quanto chiarito dalla nota DCPREV prot. 6334 del 04 maggio 2012 (chiarimenti alla Nota DCPREV prot. 1324 del 07 febbraio 2012) chiede di conoscere se la tipologia di modifica descritta al punto C dell'allegato IV del D.M. 07 agosto 2012 può essere ricondotta anche all’installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un’attività ricompresa nell’allegato I al D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151;
2. Qualora l'impianto FV sia progettato e valutato ai fini della sicurezza secondo le linee guida della DCPREV prot. 6334 del 04 maggio 2012, necessita di avviare le procedure previste dall’art. 3 del D.P.R. n. 151 del 2011;
3. Qualora l’energia prodotta dall’impianto FV venga totalmente assorbita dagli utilizzatori dell’attività servita, con o senza concorso dell’energia di rete, ovvero se l'impianto FV non costituisce incremento di potenza a disposizione ma solo alternativa di quella convenzionale esistente, sussiste la tipologia di modifica descritta al punto C dell’allegato IV del D.M. 07 agosto 2012.
Sulla scorta delle indicazioni riportate nell'art. 3 comma 1 e art. 4 comma 6 del D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151, nell'art. 4 commi 6, 7 e 8 del D.M. 07 agosto 2012 e in attesa della superiore valutazione, questo Comando esprime per quanto di competenza il proprio parere in merito, precisando quanto segue:
a. In riferimento alla domanda 1, nell'allegato IV del D.M. 07 agosto 2012, le direttive espresse dal legislatore sono riconducibili a quelle categorie di modifiche che comportano una variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, apportate ad attività esistenti (presumibilmente intese, come attività soggette che abbiano ultimato completamente l'iter procedimentale di prevenzione incendi).
Pertanto, le modifiche tecniche rilevanti ai lini della sicurezza antincendi indicate nei commi i.) e ii.) del punto C allegato IV del D.M. 07 agosto 2012, sembrano riferite nel caso specifico ad impianti FV esistenti in attività esistenti e non ad impianti di nuova installazione:
b. In riferimento alla domanda 2, nel caso di un'attività esistente nella quale venga installato un nuovo impianto FV di tipo "incorporato" (come definito nota DCPREV prot. 6334 del 04 maggio 2012), al fine dì valutare se tale modifica apportata comporti un aggravio del preesistente livello di rischio incendio, il responsabile dovrà opportunamente valutare i seguenti aspetti:
- Interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti apertura evacuatori).
- Modalità di propagazione dell'incendio in un fabbricato delle fiamme all'esterno o verso l'interno del fabbricato (presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti - modifica della velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato mono compartimento);
- Sicurezza degli operatori addetti alla manutenzione;
- Sicurezza degli addetti alle operazioni di soccorso.
Tale valutazione composta da una relazione tecnica ed elaborati grafici del caso (possibilmente conformi a quanto indicato nell'allegato I D.M. 07 agosto 2012) dovrà essere avallata dal Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente.
Qualora da tale valutazione venga stabilito che l'installazione dell'impianto FV comporta un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio dell'attività soggetta, allora dovranno essere attivate le procedure previste dagli art.li 3 e 4 (categoria B e C) oppure dall'art. 4 (categoria A) del D.P.R. n. 151 del 2011. Nel caso in cui venga invece valutato che la modifica apportata non comporta un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio dell'attività soggetta, allora dovranno essere attivate le procedure previste dall'art. 4 (categoria A, B e C) del D.P.R. n. 151 del 2011:
c. Le indicazioni tecniche fornite nella Nota DCPREV prot. 6334 del 04 maggio 2012 sembrano applicabili ad impianti FV di tipo "incorporato" indipendentemente dall'utilizzatore finale ovvero se azienda elettrica o cliente privato. In merito valgono le considerazioni espresse al punto a.
Sì rimane in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco.
Il Funzionario istruttore
Stefano Felicioni
Il Comandante provinciale
Dott. ing. Giuseppe Biffarella

   

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