accredito figurativo per i periodi di congedo

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Creato Mercoledì, 13 Giugno 2007 07:58
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I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 7-5-2007 n. 83
Art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151 del 2001 - indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap. Importi massimi per l'anno 2007.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale delle prestazioni, Direzione centrale delle entrate contributive.

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

 


Circ. 7 maggio 2007, n. 83 (1).

Art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151 del 2001 - indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap. Importi massimi per l'anno 2007.

 

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(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale delle prestazioni, Direzione centrale delle entrate contributive.

 

 


 

  Ai  Dirigenti centrali e periferici 
  Ai  Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali 
  Al  Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti medici 
e, p.c.  Al  Presidente 
  Ai  Consiglieri di Amministrazione 
  Al  Presidente e ai membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 
  Al  Presidente e ai membri del Collegio dei Sindaci 
  Al  Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo 
  Ai  Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse 
  Al  Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati 
  Ai  Presidenti dei Comitati regionali 
  Ai  Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

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Come è noto (v. circ. n. 14 del 15 gennaio 2007), l'importo di 70 milioni di lire (pari a euro 36.151,98) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, deve rappresentare il tetto massimo complessivo annuo dell'onere relativo al beneficio di cui all'art.42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.

L'ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l'importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l'aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell'ordinamento pensionistico interessato.

La differenza fra l'importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituirà il costo massimo della copertura figurativa annua.

Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l'importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non potrà comunque eccedere l'importo massimo dell'indennità economica.

In attuazione di quanto precede, vengono riportati, per l'anno 2007, sulla base della variazione dell'indice Istat del 2%, il tetto massimo complessivo dell'indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell'indennità economica, annuale e giornaliera (tabella 1), calcolati tenendo conto dell'aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell'anno in corso.

 

TABELLA 1  
Valori massimi dell'indennità economica  
(importi in EURO, calcolati secondo l'aliquota del 33%)  
A  B  C  D 
  Importo  Importo  Importo massimo 
Anno  complessivo  massimo annuo  giornaliero 
  annuo  indennità  indennità 
2007  41.233,26  31.002,00  84.94 
 
 
TABELLA 2  
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile  
(importi calcolati in EURO secondo l'aliquota del 33%)  
A  B  C  D 
  retribuzione  retribuzione  retribuzione 
Anno  figurativa  figurativa massima  giornaliera 
  massima annua  settimanale   
2007  31.002,00  596,19  84,94 

 

Il Direttore generale

Crecco