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Chiarimenti in merito all'istituto della flessibilità congedo di maternità ex art. 20 D.L.vo 151/01

Dettagli

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 25-5-2007
n. 13279
Chiarimenti in merito all'istituto della flessibilità del congedo di maternità ex art. 20 del D.Lgs. n. 151 del 2001.
Emanato
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale
prestazioni a sostegno del reddito. 

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

L. 8 marzo 2000, n. 53



...omissisvld...

Msg. 25 maggio 2007, n. 13279 (1).

Chiarimenti in merito
all'istituto della flessibilità del congedo di maternità ex art. 20 del
D.Lgs. n. 151 del 2001.


------------------------

(1) Emanato
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale
prestazioni a sostegno del reddito.




...omissisvld...

In risposta alle richieste di chiarimenti pervenute dalla Sedi in
merito all'istituto della flessibilità del congedo di maternità
(introdotto dall'art. 12 della legge n. 53 del 2000 ed oggi
disciplinato dall'art. 20 del D.Lgs. n. 151 del 2001), si forniscono le
seguenti precisazioni.

È noto che, ferma restando la durata
complessiva del congedo di maternità (ordinariamente 5 mesi), la
flessibilità consente alla lavoratrice in gravidanza di astenersi dal
lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto (cioè
dal 9° mese di gravidanza) fino ai quattro mesi successivi al parto, a
condizione che il ginecologo del SSN (o con esso convenzionato) e, ove
previsto, il medico competente preposto in azienda alla tutela della
salute sui luoghi di lavoro, attestino che la permanenza al lavoro nel
corso dell'8° mese di gravidanza non sia pregiudizievole alla salute
della gestante e del nascituro (art. 20 D.Lgs. n. 151 del 2001).

Con
circ. n. 109 del 6 giugno 2000 e circ. n. 152 del 4 settembre 2000,
sono state fornite le prime istruzioni dirette ad attuare l'istituto in
esame, anche sulla base delle disposizioni impartite dal Ministero del
Lavoro con circolare n. 43/2000 del 7 luglio 2000 (allegata alla
circolare n. 152 del 4 settembre 2000); in particolare, il Ministero,
individuati i presupposti in presenza dei quali è possibile la
permanenza al lavoro della lavoratrice durante l'8° mese di gravidanza,
ha precisato che l'interessata «deve presentare apposita domanda di
flessibilità al datore di lavoro ed all'Inps, quale ente erogatore
dell'indennità di maternità, corredata della o delle certificazioni
sanitarie attestanti i predetti presupposti, acquisite nel corso del 7°
mese di gravidanza».

In fase di prima attuazione dell'istituto in
esame, questa Direzione, nella circolare n. 8 del 17 gennaio 2003,
aveva ritenuto totalmente accoglibili le domande di flessibilità
presentate oltre il 7° mese di gravidanza, sul presupposto che le
attestazioni sanitarie fossero state comunque acquisite dalla
lavoratrice entro la fine del 7° mese; diversamente, nell'ipotesi in
cui fosse stato impossibile acquisire anche le attestazioni sanitarie
entro il 7° mese, la flessibilità veniva riconosciuta, ai fini della
relativa indennità, soltanto per l'eventuale residuo di giorni
decorrenti dal rilascio delle attestazioni stesse.

Superata la fase
transitoria, si ritiene opportuno operare alcuni correttivi diretti a
rendere l'attuazione della flessibilità più conforme al quadro
normativo di riferimento.

È noto che, secondo quanto disposto
dall'art. 16, lett. a, D.Lgs. n. 151 del 2001, è fatto divieto al
datore di lavoro di adibire al lavoro le donne a partire dai due mesi
precedenti la data presunta del parto (ossia a partire dall'inizio
dell'8° mese di gravidanza); a tal fine, l'art. 21, del citato decreto,
prevede che la lavoratrice in gravidanza, prima dell'inizio del periodo
"ordinario" di congedo, cioè entro la fine del 7° mese, consegni al
datore di lavoro ed all'Inps, quale ente erogatore dell'indennità, il
certificato medico attestante la data presunta del parto.

Pertanto, a
partire dall'8° mese di gravidanza, la lavoratrice ha il diritto/dovere
di astenersi dall'attività lavorativa, salvo che la stessa non abbia
esercitato l'opzione per la flessibilità, comprovando tempestivamente
(cioè sempre entro la fine del 7° mese) con onere a suo carico sia al
datore di lavoro, ai fini del differimento dell'astensione, sia
all'Inps, ai fini del correlativo diritto all'indennità, che, sulla
base delle specifiche certificazioni sanitarie di cui al citato art.
20, la prosecuzione dell'attività nell'8° mese è compatibile con
l'avanzato stato di gravidanza.

D'altronde, com'è noto, nell'ipotesi
in cui la predetta compatibilità non fosse tempestivamente e
sufficientemente provata per carenza di documentazione oppure per
tardiva esibizione della stessa, il datore di lavoro che consentisse,
comunque, la prosecuzione dell'attività da parte dell'interessata
durante l'8° mese, incorrerebbe nella violazione di cui all'art. 16 del
T.U. e, conseguentemente, nell'applicazione della sanzione di cui al
successivo art. 18 (arresto fino a sei mesi).

Inoltre, sotto il
profilo del trattamento economico, l'indebita permanenza al lavoro
della lavoratrice determinerebbe la perdita del diritto all'indennità
per le relative giornate e, in ogni caso, la non computabilità nel
periodo post partum delle giornate medesime, secondo quanto disposto
dall'art. 22 del D.P.R. n. 1026 del 1976.

Tutto ciò premesso a far
data dalla pubblicazione delle presenti disposizioni potranno essere
accolte, ai fini del diritto all'indennità, le sole domande di
flessibilità (presentate in carta semplice oppure attraverso la
compilazione dello specifico riquadro presente nel modello Mod.Mat)
alle quali siano allegate le certificazioni sanitarie che, sulla base
delle indicazioni contenute nella circolare n. 43/2000 del 7 luglio
2000, rechino una data non successiva alla fine del 7° mese ed
attestino la compatibilità dell'avanzato stato di gravidanza con la
permanenza al lavoro fin dal primo giorno dell'8° mese.

All'opposto,
le domande di flessibilità cui siano allegate certificazioni sanitarie
con data che va oltre la fine del 7° mese, dovranno essere
integralmente respinte, considerato che, in base alle norme di legge ed
alle indicazioni ministeriali, non appare compatibile con la ratio
legis di assoluta tutela della salute della madre e del nascituro la
fruizione "parziale" della flessibilità (ossia "per l'eventuale residuo
di giorni decorrenti dal rilascio delle attestazioni" acquisite nell'8°
mese) a suo tempo prevista in via transitoria nella circolare n. 8 del
17 gennaio 2003 (punto 4, 3° capoverso).

Rimane fermo, invece, quanto
precisato nella circolare n. 152 del 4 settembre 2000 circa la
riduzione del periodo di flessibilità, correttamente esercitata, su
istanza della lavoratrice o per fatti sopravvenuti (es. evento
morboso); in tale ipotesi, il periodo post partum si prolungherà non
per un mese intero, ma per un numero di giornate pari a quelle lavorate
durante l'8° mese.


Il Coordinatore generale medico legale

Piccioni


Il Direttore centrale prestazioni a sostegno del reddito

Golino




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