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Consiglio di Stato: '..mancata corresponsione del compenso sostitutivo del congedo ordinario, maturato ma non fruito...'

Dettagli

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Riceviamo dal diretto interessato e pubblichiamo, e previa liberatoria dello stesso, Dr.Roberto Vitanza,i dati sensibili non vengono oscurati.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 27 novembre 2013


NUMERO AFFARE 02879/2013
OGGETTO:
Ministero dell'interno


Richiesta di riesame del parere n. 7730/2012, reso dalla Sezione all’adunanza del 20 febbraio 2013, con il quale è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal dottor Roberto Vitanza contro il Ministero dell’interno avverso la mancata corresponsione del compenso sostitutivo del congedo ordinario, maturato ma non fruito.


LA SEZIONE
Vista la relazione 10 luglio 2013 prot. n. 333-A/U.C./994/2573/PP, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il riesame del parere in oggetto;
vista le memorie del ricorrente, datate 23 agosto 2013, 14 ottobre 2013 e 11 novembre 2013;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.


Premesso.
Il primo dirigente della Polizia di Stato in congedo, dottor Roberto Vitanza, il 12 aprile 2012 ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento del provvedimento del Questore di Roma, in data 9 gennaio 2012, con il quale gli era stata negata la corresponsione del compenso sostitutivo del congedo ordinario maturato negli anni 2009, 2010 e 2011, ma non fruito prima della sua cessazione volontaria dal servizio in data 19 dicembre 2011.
La Sezione, nell’adunanza del 20 febbraio 2013, ha accolto il ricorso, sulla base del disposto dell’art. 14 del d.P.R. n. 395/1995, che ha previsto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute quando all’atto della cessazione dal servizio il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, e dell’’art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 che ha riconosciuto la possibilità della monetizzazione in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità. Nella motivazione la Sezione ha considerato che,
essendo il diritto alle ferie finalizzato non soltanto a permettere al lavoratore il reintegro delle proprie energie psico-fisiche, ma anche a consentirgli lo svolgimento di attività di carattere personale, familiare e sociale, il collocamento in aspettativa per infermità - e quindi per fatto a lui non imputabile - oltre ad impedire il godimento delle ferie già maturate (cfr. Corte Cost., 30.11.1987, n. 616, relativa all’ipotesi di malattia insorta durante il periodo di fruizione delle ferie, che ne sospende il decorso), non preclude la maturazione del diritto al congedo ordinario (cfr. Cons. St., sez. VI, 26 maggio 1999, n. 670).
2. Il Ministero dell’interno chiede ora il riesame del parere, ritenendo che la pronuncia si fondi su di una sicura svista o abbaglio dei sensi della Sezione, consistente nella mancata esatta percezione di atti di causa e nell’omessa statuizione su censure ed eccezioni ritualmente dedotte nella relazione ministeriale, sicché ricorrerebbe nel caso in esame l’ipotesi revocatoria di cui all’art. 395 n. 4 del codice di procedura civile.
Al riguardo, l’Amministrazione sostiene che l’errore sarebbe consistito nel non essersi la Sezione avveduta della circostanza che soltanto una limitata parte del congedo ordinario relativo all’anno 2011, rispetto alle ferie complessivamente maturate nel triennio 2009, 2010 e 2011 delle quali il ricorrente aveva richiesto la monetizzazione, era stata maturata durante l’assenza per malattia nel 2011, prima della cessazione dal servizio per dimissioni volontarie, successivamente commutate in dispensa dal servizio per inabilità fisica a decorrere dal 18 maggio 2011. In particolare, i giorni di congedo ordinario riferiti agli anni 2009 e 2010 non erano stati goduti dal dottor Vitanza per cause diverse dalla malattia e senza che lo stesso si fosse attivato nelle forme e nei termini previsti dagli artt. 18, comma 1, del d.P.R. n. 164 del 2002 e 14, comma 4, del d.P.R. n. 395 del 1995 per poterne differire il godimento agli anni successivi e per poter eventualmente beneficiare del compenso sostitutivo.
L’Amministrazione riferente aggiunge, altresì, che sono stati avviati gli adempimenti per corrispondere all’interessato la somma corrispondente alle ferie non fruite nel 2011.
A sua volta, il ricorrente, reso partecipe della richiesta ministeriale di riesame, nella memoria di replica, oltre a richiamare i motivi di doglianza esposti nell’atto introduttivo e a domandare il risarcimento del danno per il ritardo frapposto dall’Amministrazione nel dar corso agli adempimenti conseguenti all’accoglimento del ricorso, eccepisce che la richiesta di riesame è da ritenere inammissibile, stante l’obbligo per l’Autorità amministrativa di ottemperare al parere espresso dal Consiglio di Sato in sede di esame del ricorso straordinario, in ragione del disposto dell’art. 69 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha riconosciuto la natura giustiziale del rimedio adito.
Considerato.
Va innanzitutto precisato che, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 69 della legge n. 69 del 2009, la giurisprudenza amministrativa si è più volte espressa nel senso che è inammissibile la domanda di riesame del parere del Consiglio di Stato su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica fondata soltanto su una divergenza interpretativa di fonti normative, comportando la funzione giustiziale del ricorso straordinario la normale irretrattabilità della relativa decisione, alla pari delle sentenze. Tuttavia il riesame è stato ritenuto ammissibile, qualora l’Amministrazione adduca nella richiesta elementi che evidenzino la sussistenza di un irrimediabile contrasto con indirizzi giurisprudenziali consolidati, ovvero comprovino un'evidente e obiettiva non conformità a legge, specie in caso di jus superveniens, ovvero appaiano idonei a configurare una delle ipotesi revocatorie di cui all’articolo 395 c.p.c. a cui rinvia l’art. 106 c.p.a.(cfr. Cons. St., Sez. 1^, 9 maggio 2011, n. 5369; 28 febbraio 2011, n. 2580).
Ciò premesso, ritiene la Sezione che la richiesta di riesame debba essere accolta, considerato che è palese che il parere n. 7730/2012 è fondato sul convincimento che sussistevano i presupposti di fatto per concedere al richiedente la monetizzazione del congedo ordinario non fruito per tutti e tre gli anni considerati e che tale presupposizione è stata determinante ai fini decisori.
Tuttavia, per poter procedere al riesame e alla conseguente nuova valutazione dei motivi di ricorso, occorre che l’Amministrazione: fornisca alla Sezione un quadro riassuntivo delle assenze per malattia del ricorrente e delle ferie dallo stesso non fruite negli anni 2009 e 2010; precisi se l’incarico disimpegnato dal dottor Vitanza nello stesso periodo aveva natura dirigenziale; chiarisca le disposizioni che regolano l’autocertificazione in materia di ferie non fruite, allegando l’eventuale normativa interna; fornisca la prova di aver corrisposto al richiedente la somma per monetizzazione delle ferie riferite al 2011.
Occorre, altresì, che l’Amministra trasmetta anche al ricorrente la suddetta documentazione assegnandogli un ulteriore congruo termine per eventuale replica, che, ove intervenuta, dovrà essere trasmessa sollecitamente a questo Consiglio con le osservazioni ritenute opportune.
In conclusione, per quanto sin qui considerato la Sezione accoglie la richiesta di riesame dell’Amministrazione riferente e per l’effetto revoca il parere n. 7730/2012; contestualmente, impregiudicata ogni ulteriore pronuncia in rito e merito, rinvia il riesame del ricorso, in attesa degli adempimenti istruttori disposti.
P.Q.M.
la Sezione accoglie la richiesta di riesame dell’Amministrazione riferente e per l’effetto revoca il parere n. 7730/2012. Sospende, quindi, il riesame del ricorso, in attesa degli adempimenti disposti.


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Elio Toscano
Giuseppe Barbagallo
 

IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa

   

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