Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

M.E.F.: procedura del cedolino unico.

Dettagli

   "..Relativamente alla procedura del cedolino unico, si richiama l’attenzione, in particolare, sulle novità introdotte dall'articolo 1, comma 402, della legge di stabilità 2014. Infatti, entro il 1° gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro la stessa data, anche le Forze armate dovranno avvalersi delle medesime procedure informatiche per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.
Si evidenzia, pertanto, la necessità per tutti i Corpi di polizia, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché per le Forze Armate, dell’adozione delle predette procedure entro la ripetuta decorrenza..."

Ministero dell'economia e delle finanze
Circ. 12-5-2014 n. 16
Assestamento del bilancio di previsione e Budget rivisto per l’anno finanziario 2014 - Previsioni di bilancio per l'anno 2015 e per il triennio 2015 - 2017 e Budget per il triennio 2015 -2017.
Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello stato, Ispettorato generale del bilancio, Ufficio V-II-IV.
3. La formazione delle previsioni a legislazione vigente 2015-2017
3.1 Il disegno di legge di bilancio, viene presentato al Parlamento entro il 15 ottobre di ogni anno ed è formato sulla base del criterio della legislazione vigente. In particolare, per le spese occorre fare riferimento al contenuto di ciascun Programma [1], tenendo in distinta evidenza quelle non rimodulabili da quelle rimodulabili [2].
In coerenza con la funzione programmatoria di medio periodo del bilancio, le Amministrazioni dovranno fornire le proposte per ciascuno dei tre esercizi considerati nel bilancio di previsione, affiancando alle previsioni di competenza anche quelle di cassa.
La presente circolare, con i suoi allegati, fornisce, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della L. n. 196 del 2009, anche indirizzi e chiarimenti per la predisposizione del bilancio a legislazione vigente per l’anno 2015 e per il triennio 2015-2017.


3.2 Per i puntuali ragguagli sulle procedure da seguire per la formulazione delle proposte di previsione, utilizzando le procedure consentite anche dalle disposizioni in materia di flessibilità, di cui al comma 10 dell’articolo 9 del D.L. n. 150 del 2013, tenuto anche conto delle novità previste in fase gestionale dall’articolo 50 comma 2, del D.L. n. 66 del 2014, si rimanda alle specifiche indicazioni fornite nella Nota Tecnica n. 1 pubblicata sul sito internet.


3.3 Nel formulare gli schemi degli stati di previsione, ciascun Ministero dovrà stabilire le priorità degli obiettivi da raggiungere, quantificando, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei Programmi, le risorse necessarie per il loro raggiungimento. A tal fine potranno essere avanzate, rispetto alla legislazione vigente, proposte di rimodulazione delle stesse risorse, ai sensi dell’articolo 23 della L. 31 dicembre 2009, n. 196.
Per le risorse "non rimodulabili" le Amministrazioni potranno formulare le proposte di previsione indicando gli importi rideterminati per effetto dei meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione.
Resta ferma la possibilità di revisione delle proposte da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, per la verifica della loro compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica.
Si conferma la necessità che le Amministrazioni formulino le proposte articolandole puntualmente per ciascuno degli anni del bilancio triennale 2015-2017, in coerenza con il disposto normativo relativo a! bilancio pluriennale previsto dall’articolo 22 della L. n. 196 del 2009.
Per i puntuali ragguagli sulle procedure da seguire per la formulazione delle proposte di previsione, si rimanda alle specifiche indicazioni fomite nella Nota Tecnica n. 1 pubblicata sul sito internet.


3.4 Il bilancio pluriennale a legislazione vigente, deve essere redatto per Missioni e Programmi, in termini di competenza e "di cassa" (articolo 22 L. n. 196 del 2009).
Le previsioni in termini di cassa dovranno rispecchiare le effettive necessità di pagamento delle Amministrazioni nel corso degli esercizi di riferimento, tenendo conto della concreta capacità di spesa delle stesse e della necessità di operare il graduale smaltimento dei residui.
Si rammenta che la disposizione introdotta dall’articolo 6, commi 10 e 12, del D.L. n. 95 del 2012 e la relativa Circ. 18 gennaio 2013, n. 1, impongono ai dirigenti responsabili della gestione l’obbligo di predisposizione di un piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza.
Detta corrispondenza rende la previsione di cassa uno strumento utile al fine di una efficiente e razionale gestione dei pagamenti. Per i suesposti motivi particolare attenzione dovrà quindi essere posta nella formulazione delle previsioni di cassa.
A tal proposito, nel rammentare che con il citato decreto-legge n. 95 del 2012 è stata altresì introdotta, al comma 16, una disposizione in materia di flessibilità orizzontale per le spese pluriennali, che consente di rimodulare le annualità di bilancio, in modo da adeguare gli stanziamenti di competenza rappresentati in bilancio alle effettive esigenze di cassa, si invitano le Amministrazioni a voler tendere con la massima frequenza possibile all’utilizzo tale strumento di flessibilità previsionale.
Anche per la formulazione delle proposte delle autorizzazioni di cassa, si rinvia alle indicazioni di cui alla Nota Tecnica n. 1 pubblicata sul sito internet.


3.5 Per quanto concerne le spese per il personale si rinvia allo specifico punto riportato nella Nota Tecnica n. 1 pubblicata sul sito internet.


3.6 Relativamente alla procedura del cedolino unico, si richiama l’attenzione, in particolare, sulle novità introdotte dall'articolo 1, comma 402, della legge di stabilità 2014. Infatti, entro il 1° gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro la stessa data, anche le Forze armate dovranno avvalersi delle medesime procedure informatiche per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.
Si evidenzia, pertanto, la necessità per tutti i Corpi di polizia, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché per le Forze Armate, dell’adozione delle predette procedure entro la ripetuta decorrenza.
È, dunque, necessario che i soggetti tenuti al rispetto del citato disposto normativo provvedano tempestivamente a organizzare le attività propedeutiche all'avvio del sistema di pagamento tramite cedolino unico, coinvolgendo il competente Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di rispettare il termine previsto per l’avvio dei pagamenti con il nuovo sistema.
A partire dalle previsioni 2015 nell’ambito dei capitoli del cedolino unico si dovrà dare specifica evidenza, in apposito piano gestionale, delle risorse destinate alle indennità di risultato del personale dirigenziale di prima e seconda fascia, al fine di evitare la commistione di tali emolumenti accessori, soggetti a limiti di spesa, con i restanti assegni fissi del personale, aventi caratteristiche di spesa obbligatoria.


3.7 Con riferimento alle entrate, le proposte di previsioni per il triennio 2015-2017 si riferiscono ai capitoli/articoli, quali unità elementari del bilancio. I criteri per la formulazione delle proposte di entrata su base triennale da parte delle Amministrazioni competenti rimangono immutati rispetto a quelli adottati per i precedenti esercizi finanziari.
Con riferimento alle entrate tributarie, le previsioni dovranno essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato, nonché delle eventuali modifiche normative intervenute in materia. Le ipotesi sottostanti l’evoluzione dei cespiti tributari dovranno essere precisate secondo le indicazioni riportate nella Nota tecnica n. 1 pubblicata sul sito Internet RGS.
Con riferimento alle entrate non tributarie, la valutazione dovrà fare riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite e alla legislazione di riferimento. Le Amministrazioni competenti provvederanno alla formulazione delle proposte, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità e le procedure indicate nello specifico punto riportato nella citata Nota tecnica n. 1.


3.8 Nell’ambito degli adempimenti richiesti per la definizione del progetto di bilancio per l’anno 2015 e per il triennio 2015-2017, si ricordano inoltre le note integrative, disciplinate dall’articolo 21, comma 11, lettera a) della L. n. 196 del 2009.
Nelle note integrative relative alla spesa, le Amministrazioni individuano gli obiettivi concretamente perseguibili sottostanti ai Programmi di spesa e i relativi indicatori di risultato, in coerenza con le risorse a disposizione sui Programmi di pertinenza. Esse costituiscono lo strumento di collegamento fra la programmazione di bilancio e quella strategica.
Per la compilazione delle note integrative si rinvia alle specifiche indicazioni contenute nelle linee guida di cui alla richiamata Nota Tecnica n. 2 pubblicata sul sito internet.
Le note integrative, redatte su base triennale, sono elaborate e trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze per via informatica ed aggiornate a cura di ciascuna Amministrazione secondo il seguente calendario:
Dal 2 al 23 settembre 2014 le Amministrazioni procederanno all’inserimento ed alla validazione dei dati sulla base della trasmissione dei dati finanziari provvisori; successivamente all’acquisizione dei dati definitivi del bilancio finanziario di previsione i referenti dei Centri di responsabilità delle amministrazioni e gli OIV potranno procedere con l’aggiornamento della Nota integrativa.
Si sottolinea l’importanza di orientare, per quanto possibile, le note integrative a esplicitare obiettivi attinenti la realizzazione e le finalità ultime delle politiche sottostanti i Programmi di spesa piuttosto che la mera indicazione delle attività svolte dall’amministrazione.
Anche a tal fine si suggerisce alle Amministrazioni di considerare la possibilità di utilizzare nella nota integrativa alcuni degli indicatori associati ai Programmi di spesa individuati nell’ambito delle attività di collaborazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e i Ministeri di spesa di cui all’art. 39 della L. n. 196 del 2009 e pubblicati sul sito della RGS all'indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Analisi_e_valutazione_della_Spesa/Indicatori-dei-programmi/. Tali indicatori verranno in ogni caso aggiornati e integrati entro fine luglio nell’ambito dell’attività di collaborazione già avviata, secondo i consueti schemi e secondo modalità che verranno indicate dall’Ispettorato generale del bilancio.
Nella nota integrativa relativa allo stato di previsione dell’entrata vengono riportati i criteri adottati per la formulazione della previsione triennale relativa alle principali imposte e tasse e sono specificate, per ciascun titolo, la quota avente carattere ricorrente e quella avente carattere non ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti al momento della presentazione del disegno di legge di bilancio. Nella nota sono, altresì, indicati gli effetti connessi alle disposizioni normative, vigenti, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, dando separata evidenza a quelle di recente introduzione, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per le modalità operative di predisposizione della nota integrativa per le entrate si rinvia alla Nota tecnica n. 2 pubblicata sul sito internet.


3.9 L’articolo 21, comma 11, lettera f) della L. n. 196 del 2009 stabilisce che le informazioni rese dal bilancio siano integrate con la rappresentazione, per ciascuno stato di previsione, del budget dei costi della relativa amministrazione e con il prospetto di riconciliazione delle previsioni economiche con quelle finanziarie.
Come per gli anni passati, le previsioni economiche saranno predisposte secondo le tre ottiche della contabilità economica analitica: per natura, in ordine alle caratteristiche fisico-economiche dei costi rilevabili con riferimento al Piano unico dei conti; per struttura organizzativa in relazione ai centri di costo; per finalità o destinazione in base alla classificazione per Missioni e Programmi.
Per procedere alla formulazione delle suddette previsioni economiche, i referenti delle Amministrazioni centrali dello Stato terranno conto delle indicazioni riportate nella Nota tecnica n. 3 , pubblicata sul sito internet, che riporta le novità rispetto alle precedenti fasi di rilevazione ed il calendario degli adempimenti.
Dal 19 maggio al 15 luglio 2014 le Amministrazioni procederanno all’inserimento ed alla validazione dei dati quantitativi del personale e dei costi; successivamente all’acquisizione dei dati definitivi del bilancio finanziario di previsione i referenti dei Centri di responsabilità delle amministrazioni potranno procedere con la riconciliazione dei costi con gli stanziamenti di bilancio.

[1] Ai sensi degli articoli 21 e 25 della L. n. 196 del 2009 e successive integrazioni e modificazioni, il disegno di legge di bilancio si articola in Missioni e programmi, sulle cui finalità si richiama la circolare 2 luglio 2010, n. 28.


[2] Per tali classificazioni si rinvia ai concetti ed alle specificazioni riportati nell’articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica. Ai sensi dell’articolo 10, comma 15, del D.L. n. 98 del 2011 nell'ambito delle spese non rimodulabìli (oneri inderogabili) rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica