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Funzione Pubblica: le Linee guida per l'applicazione dell'indennizzo in caso di ritardo nella conclusione dei procedimenti.

Dettagli

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Documento pubblica sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014, le Linee guida per l'applicazione «dell'indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte».

 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIRETTIVA 9 gennaio 2014

Linee guida per  l'applicazione  «dell'indennizzo  da  ritardo  nella
conclusione dei procedimenti ad istanza di parte».

 
             IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
                        E LA SEMPLIFICAZIONE
 
  Vista la legge 7  agosto  1990,  n.  241  e,  in  particolare,  gli
articoli 2, 2-bis, 7, 10, 10-bis, 29 e 35;
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  Visto l'art. 28 del  decreto-legge  del  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  28  aprile  2013,
con il quale l'onorevole avvocato Gianpiero D'Alia e' stato  nominato
Ministro senza portafoglio;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
aprile 2013, con il quale al predetto Ministro senza  portafoglio  e'
stato conferito l'incarico  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
maggio 2013 recante delega di funzioni del Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  al  Ministro  senza  portafoglio,  onorevole  avvocato
Gianpiero  D'Alia,  in  materia   di   pubblica   amministrazione   e
semplificazione;
 
                               Adotta
                       la seguente direttiva:
 
1. Premessa.
  La presente direttiva ha  l'obiettivo  di  fornire  alle  pubbliche
amministrazioni  linee  guida  sull'applicazione  dell'art.  28   del
decreto-legge  del  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte  in  cui
ha  introdotto  l'indennizzo  da  ritardo   nella   conclusione   dei
procedimenti ad istanza di parte.
  La disposizione in esame modifica l'art. 2-bis della legge  n.  241
del 1990, introducendo il  comma  1-bis,  che  introduce  il  diritto
dell'interessato ad ottenere un indennizzo  da  ritardo  che,  a  sua
volta,  andra'  corrisposto  alle  condizioni  e  con  le   modalita'
stabilite dalla legge o da un regolamento emanato ai sensi  dell'art.
17, comma 2, legge n.  400  del  1988  e,  cio',  fermo  restando  il
carattere immediatamente applicativo delle disposizioni introdotte.
  L'art.  28  in  questione  intende  garantire  l'effettivita'   dei
principi sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare,
tutelare i privati in conseguenza della  violazione  dei  termini  di
conclusione  dei  procedimenti  attivati   ad   istanza   di   parte,
prevedendo, in detta specifica  eventualita',  il  pagamento  di  una
somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo.
  Va, in primo luogo, rilevato come detta disposizione sia diretta  a
sanzionare la violazione  di  un  obbligo,  in  quanto  correlato  al
rispetto di un preciso termine  di  conclusione  di  un  procedimento
amministrativo cosi' come disciplinato dall'art.  2  della  legge  n.
241/1990.
  E' opportuno, infatti, ricordare che ai  sensi  dell'art.  2  sopra
citato le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere  un
procedimento avviato d'ufficio o a istanza di parte con l'adozione di
un  provvedimento  espresso,  entro  un  termine   definito   da   un
regolamento adottato dalla specifica Amministrazione  di  riferimento
o, in mancanza, entro il termine di trenta giorni.
  L'indennizzo da ritardo costituisce una disposizione applicabile in
tutte quelle fattispecie in cui il procedimento, ad istanza di parte,
debba concludersi entro un determinato periodo di tempo  e,  cio',  a
prescindere dalla natura giuridica del  termine  apposto  e,  quindi,
dalla circostanza che il termine abbia  un  carattere  perentorio  (e
determini  il  venir  meno   del   potere   dell'Amministrazione   di
pronunciarsi) o ordinatorio (persistendo il relativo potere).
  La fattispecie dell'indennizzo da ritardo va nettamente distinta da
quella prevista dall'art. 7, comma  1,  lettera  c)  della  legge  n.
69/2009 (in materia di  danno  da  ritardo)  che,  a  sua  volta,  ha
introdotto il comma 1 dell'art. 2-bis della legge n. 241/1990).
  Detta ultima disciplina aveva fatto proprie quelle conclusioni  cui
era pervenuto quell'orientamento giurisprudenziale (per tutti si veda
l'Adunanza  Plenaria   n.   7/2005),   diretto   a   riconoscere   la
responsabilita'  dell'Amministrazione  per  i  danni  causati   dalla
mancata e tempestiva adozione del provvedimento amministrativo.
  Si era ammesso che la violazione di un termine di  conclusione  del
procedimento fosse suscettibile di cagionare una tardiva attribuzione
del «bene della vita» richiesto dal privato, circostanza quest'ultima
che,  di  per  se',  era  stata  ritenuta  astrattamente   idonea   a
determinare  una  lesione  di  un  interesse  legittimo   pretensivo,
cagionato dal ritardo con cui la p.a. avesse eventualmente emanato il
provvedimento finale.
  La fattispecie sopra ricordata e,  quindi,  il  danno  da  ritardo,
presuppone, tuttavia,  l'avvenuta  prova  dell'esistenza  stessa  del
danno, del comportamento colposo  o  doloso  dell'Amministrazione  e,
ancor di piu', della dimostrazione  dell'esistenza  di  un  nesso  di
causalita' tra il danno lamentato e la condotta posta in essere dalla
Pubblica Amministrazione.
  A parametri del tutto differenti va, al  contrario,  ricondotta  la
fattispecie   dell'indennizzo   da   ritardo,   introdotta   con   la
disposizione in commento.
  Quest'ultima,    infatti,    prescinde,     dalla     dimostrazione
dell'esistenza  di  un  danno  e  di  tutti  quei  presupposti  sopra
ricordati e contenuti  nell'art.  2-bis,  comma  1,  della  legge  n.
241/1990.
  L'utilizzo del termine «indennizzo» (nozione che trova differenti e
specifiche discipline nell'ordinamento) consente di ritenere  che  il
pagamento della somma di cui si  tratta  debba  essere  dovuto  anche
nell'eventualita' in cui la mancata emanazione del provvedimento  sia
riconducibile  ad  un  comportamento  "scusabile",  e   astrattamente
"lecito", dell'Amministrazione.
  A tal fine dovranno essere ricomprese nell'ambito  di  applicazione
della norma in esame anche quelle ipotesi in cui  la  violazione  del
termine sia da ricondurre ad un caso fortuito o a un'ipotesi di forza
maggiore, secondo  quei  principi  sul  punto  delineati  dal  Codice
civile.
  Primo presupposto per la sua applicazione e',  quindi,  l'esistenza
di un termine entro il quale un procedimento doveva  essere  concluso
e, ancora, il semplice decorso di detto termine.
  Ne consegue che non rilevano, ai fini  dell'inapplicabilita'  della
disciplina di cui si tratta, le  ragioni  ostative  all'adozione  del
provvedimento dovuto o, ancora, quelle eventuali circostanze in  base
alle quali  l'Amministrazione  ha  attivato  il  procedimento,  senza
tuttavia concluderlo.
  La  nozione  di  indennizzo  e',  pertanto,  conseguente   ad   una
valutazione  di  «equita'»   posta   in   essere   dal   legislatore,
contemperando   l'esigenza   di   sanzionare   comportamenti   inerti
dell'Amministrazione (a prescindere o meno dalla «scusabilita'» degli
stessi), prevedendo comunque una forma di «ristoro» per il  «disagio»
sopportato dal privato a seguito dell'avvenuta violazione di  precisi
termini di legge.
  L'introduzione nell'ordinamento di  un  principio  di  cosi'  vasta
portata ha  suggerito  non  solo  di  prevedere  una  fase  di  prima
attuazione, ma  nel  contempo  di  circoscrivere  gli  effetti  della
disposizione in esame ai soli  procedimenti  amministrativi  relativi
all'avvio e all'esercizio dell'attivita' d'impresa.
  L'applicazione della disposizione,  avvenuta  a  far  data  dal  21
agosto 2013, consente di ritenere che detto  indennizzo  sia  dovuto,
solo ed esclusivamente, per i procedimenti avviati successivamente, o
contestualmente, a detta data e, cio', in  considerazione  del  fatto
che solo in relazione a tali procedimenti risulta  vigente  l'obbligo
di pagamento dell'indennizzo di cui ora si tratta.
  E' necessario comunque  ribadire  che,  anche  in  conseguenza  del
superamento dei termini di conclusione di cui all'art. 2 della  legge
n.  241/1990,  sussiste  comunque,  e  salve  ipotesi   espressamente
disciplinate,  l'obbligo  delle  Amministrazioni  di  concludere   il
procedimento attivato  e,  cio',  in  considerazione  del  fatto  che
nessuna disposizione di legge ha elevato il termine di conclusione  a
requisito di validita' dell'atto amministrativo, rimanendo dunque  lo
stesso confinato sul piano dei comportamenti dell'amministrazione (in
questo senso e' anche la  Giurisprudenza,  Cons.  Stato  Sez.  V,  11
ottobre 2013, n. 4980).
2. Le caratteristiche dell'indennizzo da ritardo.
  L'indennizzo e' liquidato  dall'amministrazione  procedente  o,  in
caso   di   procedimenti   complessi   in   cui   intervengono   piu'
amministrazioni, da quella effettivamente responsabile del ritardo.
  A tal fine va rilevato come per «Amministrazione  responsabile  del
ritardo» debba farsi riferimento a quell'Amministrazione che  non  ha
rispettato il termine alla stessa  assegnato  e  che  ha  causato  la
mancata  emanazione,  nei  termini  prescritti,   del   provvedimento
richiesto.
  Nel caso di procedimenti in cui intervengono piu'  Amministrazioni,
e in cui il mancato rispetto del  termine  sia  da  imputare  a  piu'
strutture,     l'interessato     dovra'     presentare      l'istanza
all'Amministrazione procedente che, a sua volta, dovra'  trasmetterla
tempestivamente    al     titolare     del     potere     sostitutivo
dell'amministrazione responsabile del ritardo.
  Come sopra ricordato, la somma  deve  essere  corrisposta  in  modo
automatico e forfettario, prescindendo da un comportamento  doloso  o
colposo della pubblica amministrazione responsabile  e  per  il  solo
fatto  del  superamento  dei  termini  dello  specifico  procedimento
attivato su istanza di parte.
  Ne consegue che l'attivita' istruttoria  del  titolare  del  potere
sostitutivo deve essere circoscritta alla verifica  della  violazione
del termine di conclusione del procedimento di cui all'art.  2  della
legge  n.  241/1990,  senza  che  nessun'altra  valutazione  sia   di
competenza dell'Amministrazione.
  E' altrimenti evidente che, per ritenersi integrata  la  violazione
del  termine  di  cui  all'art.  2,  dovra'  verificarsi  la  mancata
emanazione, entro il  predetto  termine,  del  provvedimento  finale,
idoneo a concludere efficacemente il procedimento attivato.
  Al fine del riconoscimento del diritto all'indennizzo e' del  tutto
insufficiente l'emanazione del preavviso di rigetto di  cui  all'art.
10-bis della legge n. 241/1990.
  Quest'ultimo,    infatti,    costituisce    un    atto    meramente
interlocutorio,   finalizzato   a   stimolare   il    contraddittorio
infraprocedimentale e, pertanto,  del  tutto  inidoneo  ad  assolvere
all'obbligo dell'Amministrazione di concludere  il  procedimento  con
una  determinazione  espressa  (in   questo   senso   e'   anche   la
giurisprudenza prevalente. Per tutti si veda Cons. Stato Sez.  V,  16
ottobre 2013, n. 5040).
  Come sopra anticipato, l'importo da  corrispondere  all'interessato
e' pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un  massimo  di
2.000 euro; l'importo e' calcolato a partire  dal  giorno  successivo
alla data in cui il procedimento avrebbe dovuto essere concluso.
  La disposizione in commento prevede  che  le  somme,  eventualmente
liquidate, siano  detratte  da  quelle  eventualmente  corrisposte  a
titolo di risarcimento.
  Detta ultima disciplina e' evidentemente diretta nei confronti  del
Giudice competente a liquidare un  eventuale  danno  o,  ancora,  nei
confronti  dell'Amministrazione   che   dovesse   procedere   ad   un
risarcimento, spontaneamente, o facendo seguito ad un atto ad istanza
di parte.
2.1 Ambito di applicazione.
  In ossequio a quanto previsto dall'art. 29 della legge n. 241/1990,
la disposizione in questione si applica a  tutte  le  amministrazioni
pubbliche e ai soggetti privati preposti all'esercizio  di  attivita'
amministrative di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge n. 241 del
1990.
  Per  quanto  riguarda  l'ambito  di  applicazione   oggettivo,   la
disposizione si applica ai procedimenti avviati ad istanza  di  parte
per i quali sussiste un obbligo  della  pubblica  amministrazione  di
pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi  di  silenzio  qualificato
(silenzio assenso e silenzio rigetto) e dei concorsi.
  E', infatti, del tutto  evidente  che  nelle  ipotesi  di  silenzio
rigetto e di silenzio assenso, si  e'  in  presenza  di  un  silenzio
significativo e, quindi, di un comportamento, di per  se',  idoneo  a
concludere il procedimento.
  Inoltre, in fase di prima applicazione la disposizione in esame  e'
circoscritta ai  procedimenti  amministrativi  relativi  all'avvio  e
all'esercizio dell'attivita' d'impresa  iniziati  a  partire  dal  21
agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del
citato decreto (comma 10).
  E'  importante  precisare  che  l'indennizzo  da  ritardo  non   e'
applicabile nelle ipotesi di Denunzia di Inizio di  Attivita'  (o  di
Segnalazione Certificata di Inizio di Attivita'), anche  se  relative
all'esercizio dell'attivita' di impresa e,  cio',  in  considerazione
del fatto che la disposizione in questione richiede la vigenza di  un
preciso obbligo dell'Amministrazione di emanare  un  vero  e  proprio
provvedimento, circostanza quest'ultima inesistente nelle ipotesi  di
cui all'art. 19 della legge n. 241/1990.
  Dopo   diciotto   mesi   e   a   seguito   di    un    monitoraggio
sull'applicazione,  la  disposizione  sara'  confermata,  rimodulata,
estesa anche gradualmente  ad  altri  procedimenti  amministrativi  o
eliminata con un regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma  2,
legge n. 400 del 1988 (comma 12).
2.2 Il procedimento di corresponsione dell'indennizzo.
  Il procedimento  finalizzato  alla  corresponsione  dell'indennizzo
deve essere preceduto dall'attivazione del potere sostitutivo.
  L'interessato pertanto, successivamente al decorso dei  termini  di
conclusione del procedimento e allo scopo di porre  fine  all'inerzia
sino  a  quel  momento  protrattasi,  deve  ricorrere   all'Autorita'
titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, legge
n. 241 del  1990,  richiedendo  l'emanazione  del  provvedimento  non
adottato  e,  contestualmente,   la   corresponsione   dell'eventuale
indennizzo da ritardo per il caso  in  cui  il  titolare  del  potere
sostitutivo non provveda nel termine a lui assegnato.
  Tale istanza deve essere presentata nel termine perentorio di venti
giorni dalla scadenza del termine entro il quale il  procedimento  si
sarebbe dovuto concludere.
  Il  rispetto  del  termine  di  presentazione  della   domanda   di
indennizzo costituisce un onere a carico del privato. Ne consegue che
la violazione dello  stesso  determinera'  un  effetto  decadenziale,
impedendo  la  riproposizione  dell'istanza   diretta   ad   ottenere
l'indennizzo con riferimento a quello specifico procedimento  di  cui
si tratta.
  Dall'esame dell'art. 28 del decreto-legge n. 69/2013 e',  altresi',
possibile  desumere  che,  nell'ipotesi  di  mancata  emanazione  del
provvedimento entro il  termine  assegnato  al  titolare  del  potere
sostitutivo, quest'ultimo e' obbligato  a  disporre  la  liquidazione
dell'indennizzo, senza  necessita'  di  ulteriori  istanze  da  parte
dell'interessato.
  L'indennizzo,  quindi,  e'  corrisposto  esclusivamente  quando  il
provvedimento amministrativo non venga adottato nel termine assegnato
al titolare del potere sostitutivo: termine pari alla meta' di quello
stabilito per la conclusione  del  procedimento  iniziale,  ai  sensi
dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 della legge n. 241 del 1990.
  Ad esempio, se un'autorizzazione deve essere  rilasciata  entro  60
giorni, il titolare del potere  sostitutivo,  investito  nel  termine
perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di  conclusione
del  procedimento  iniziale,  deve  provvedere  entro  il  successivo
termine di 30 giorni  decorrenti  dalla  presentazione  dell'istanza:
decorso  inutilmente  quest'ultimo   termine   e'   comunque   dovuto
l'indennizzo da ritardo.
2.3 Corresponsione dell'indennizzo.
  L'amministrazione   responsabile   del   ritardo   e'   tenuta    a
corrispondere  l'indennizzo  al  verificarsi  di  tutte  le  seguenti
condizioni:
    a) che il procedimento amministrativo,  iniziato  ad  istanza  di
parte, riguardi l'avvio o l'esercizio dell'attivita' di impresa (fino
all'adozione del regolamento, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
legge n. 400 del 1988, che dovra' confermare, rimodulare, estendere o
eliminare la disposizione in esame);
    b) che detto procedimento non si concluda  nei  termini  previsti
dalla   legge   o   da   un   regolamento    appositamente    emanato
dall'Amministrazione di riferimento (art. 2, commi 2, 3, 4 e 5, della
legge n. 241 del 1990);
    c) che sia stato azionato, preventivamente il potere  sostitutivo
e sia perdurata l'inerzia dell'Amministrazione senza che quest'ultima
abbia emanato il provvedimento richiesto entro il termine  (anch'esso
perentorio) pari alla meta' di quello originariamente previsto per il
procedimento iniziale (art. 2, comma 9-ter, della legge  n.  241  del
1990).
  La somma da corrispondere a titolo di  indennizzo  e'  quantificata
dall'art. 28 del decreto-legge n. 69 del 2013 in maniera forfettaria:
essa e' pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo
di 2.000 euro. L'indennizzo e' dovuto a partire dal giorno successivo
alla scadenza del termine di conclusione del  procedimento  iniziale,
fino  alla  data  di  adozione  dell'atto  con  cui  si  dispone   la
liquidazione della somma.
  E' del tutto evidente, pertanto, che  l'indennizzo  risulta  dovuto
anche nell'ipotesi in cui  il  titolare  del  potere  sostitutivo,  o
l'Amministrazione, emani il provvedimento successivamente al  decorso
del termine di esercizio del potere sostitutivo.
  Il pagamento dell'indennizzo da ritardo non fa venir meno  comunque
l'obbligo di  concludere  il  procedimento  amministrativo,  restando
salva l'applicabilita' delle sanzioni  previste  dall'ordinamento  in
dette ipotesi.
  Anche   nel   caso   in   cui   il   provvedimento   sia   adottato
successivamente, il calcolo della somma dovuta a titolo di indennizzo
segue i criteri sopra precisati, avendo a riferimento, quale  dies  a
quo, il giorno successivo al termine di conclusione del  procedimento
iniziale e, quale dies ad quem, la data di adozione dell'atto con cui
si dispone la liquidazione della somma.
2.4 Obblighi procedimentali in capo alle pubbliche amministrazioni.
  Al fine di garantire  un'efficace  applicazione  dell'istituto,  il
comma  8  dell'art.  28   introduce   disposizioni   che   assicurano
all'interessato una facile e tempestiva conoscibilita' dei termini  e
delle  modalita'  mediante  le  quali  esercitare   il   diritto   di
indennizzo.
  In particolare, nella comunicazione di avvio del  procedimento,  di
cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990, le  amministrazioni  sono
tenute ad indicare, ad integrazione delle informazioni gia' previste,
anche la struttura alla quale e' attribuito il potere sostitutivo e i
termini allo stesso assegnati per la  conclusione  del  procedimento,
nonche' ad elencare, tra i  rimedi  esperibili  in  caso  di  inerzia
dell'amministrazione di  cui  all'art.  8,  comma  2,  lett.  c-bis),
l'istanza di indennizzo e le modalita' e i termini per conseguirlo.
  I medesimi dati, in  linea  con  il  principio  di  «accessibilita'
totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e  l'attivita'
delle pubbliche amministrazioni», sancito dal decreto legislativo  14
marzo 2013, n. 33, sono pubblicati da ciascuna Amministrazione  nella
sezione «Amministrazione  trasparente»,  sottosezione  «Tipologie  di
procedimento» (liv. 2) (art. 35 del decreto  legislativo  n.  33  del
2013).
  Inoltre, al fine  di  garantire  una  corretta  applicazione  della
disposizione,  si  suggerisce  alle  pubbliche   amministrazioni   di
realizzare idonee  azioni  di  sensibilizzazione  nei  confronti  del
personale e adottare  adeguate  misure  organizzative  finalizzate  a
garantire  il  rispetto  dei  termini  procedimentali  e  ad  evitare
l'aggravio di costi derivante dalla liquidazione degli indennizzi.
2.5 Rimedi giudiziari.
  Il comma 3 dell'art. 28 disciplina i rimedi esperibili nell'ipotesi
in  cui  l'Amministrazione  competente,  o  il  titolare  del  potere
esecutivo  non  emani  il  provvedimento  e/o  non  faccia  luogo  al
pagamento dell'indennizzo da ritardo.
  In particolare, qualora il  titolare  del  potere  sostitutivo  non
emani il provvedimento nel termine, ne'  provveda  alla  liquidazione
dell'indennizzo, l'istante potra':
    a)  proporre  ricorso  avverso   il   silenzio   della   pubblica
amministrazione ai  sensi  dell'art.  117  del  codice  del  processo
amministrativo, chiedendo al Giudice Amministrativo  l'emanazione  di
una sentenza che  accerti  l'obbligo  di  provvedere  della  Pubblica
Amministrazione, unitamente all'eventuale nomina di un Commissario ad
acta nell'ipotesi di un'ulteriore e successiva e  mancata  emanazione
del provvedimento richiesto,  nonche',  congiuntamente,  domanda  per
ottenere l'indennizzo. In tal caso, tale domanda e' trattata con rito
camerale e verra' decisa con sentenza in forma semplificata;
    b) presentare ricorso per  ingiunzione  di  pagamento,  ai  sensi
dell'art. 118 del Codice del Processo Amministrativo per ottenere  la
sola condanna al pagamento della somma dovuta a titolo di indennizzo.
  Nell'ipotesi in  cui  il  titolare  del  potere  sostitutivo  abbia
liquidato l'indennizzo ma non abbia adottato il provvedimento,  resta
salva la facolta' di proporre ricorso  ai  sensi  dell'art.  117  del
codice del processo amministrativo al fine di ottenere  una  sentenza
che accerti la sola inerzia dell'amministrazione.
  Va  rilevato,  altresi',  che   se   il   ricorso   e'   dichiarato
inammissibile, o e' respinto in relazione all'inammissibilita' o alla
manifesta  infondatezza   dell'istanza   che   ha   dato   avvio   al
procedimento, il giudice,  con  pronuncia  immediatamente  esecutiva,
condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente una somma da
due a quattro volte il contributo unificato.
  Si segnala, in ultimo, che la norma in esame, al comma  7,  prevede
espressamente  che  l'eventuale  pronuncia  di  condanna   a   carico
dell'amministrazione sia comunicata, dalla Segreteria del Giudice che
l'ha pronunciata, alla Corte dei  conti  e  al  titolare  dell'azione
disciplinare nei confronti dei dipendenti  pubblici  interessati  dal
procedimento.
2.6 Monitoraggio.
  L'applicazione della disposizione sara' oggetto di un'attivita'  di
monitoraggio, da realizzare in collaborazione con le  Amministrazioni
coinvolte per un periodo di diciotto mesi, a  seguito  del  quale  la
disposizione stessa sara' confermata, rimodulata, estesa o eliminata.
  Le  attivita'  di  monitoraggio,  che   verranno   effettuate   dal
Dipartimento della Funzione  Pubblica,  avranno  ad  oggetto  sia  le
condizioni di contesto, essenziali per la corretta applicazione della
norma (quali, ad esempio, l'emanazione del regolamento sui termini di
conclusione  del  procedimento,  la  nomina   del   titolare   potere
sostitutivo e la relativa pubblicazione sul sito), sia i dati utili a
verificare l'efficacia della norma (quali, ad esempio  il  numero  di
istanze di indennizzo presentate al titolare del  potere  sostitutivo
ed i relativi esiti etc.).
3. Quadro   di   riferimento   degli   obblighi    delle    pubbliche
  amministrazioni  in  materia  di   termini   di   conclusione   del
  procedimento,   comunicazione   di   avvio   del   procedimento   e
  pubblicita'.
  Per completezza si richiamano di seguito gli obblighi di  cui  agli
articoli 2, 2-bis, 7 e 8 della legge n. 241 del 1990  e  all'art.  35
del decreto legislativo n. 33 del 2013, che costituiscono  il  quadro
di riferimento in cui si inquadrano le nuove disposizioni in  materia
di indennizzo.
a) Termini di conclusione, responsabile del procedimento  e  titolare
  del potere sostitutivo.
  Le pubbliche amministrazioni  hanno  il  dovere  di  concludere  un
procedimento avviato d'ufficio o a istanza di parte con l'adozione di
un provvedimento espresso.
  Nel caso in cui disposizioni di legge o i provvedimenti di  cui  ai
commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 non  prevedano
un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle
amministrazioni  statali  e  degli  enti  pubblici  nazionali  devono
concludersi in un termine pari a 30 giorni.
  Pertanto, e' riconosciuta alle amministrazioni la  possibilita'  di
prevedere termini adeguati per l'adozione  del  provvedimento,  anche
superiori a 90 giorni, qualora cio' sia indispensabile, tenuto  conto
della sostenibilita' dei tempi per  l'organizzazione  amministrativa,
della natura degli interessi pubblici tutelati  e  della  particolare
complessita' del procedimento. Tali termini non possono in ogni  caso
superare i 180 giorni.
  E'  quindi  indispensabile  che  le  amministrazioni,  qualora  non
abbiano gia' provveduto, previa ricognizione e riorganizzazione delle
procedure di propria competenza, adottino o aggiornino i  regolamenti
di individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti.
  In questo quadro si inserisce anche l'obbligo  dell'amministrazione
di individuare, con chiarezza e  per  ogni  procedimento  di  propria
competenza, l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria,  di
ogni   altro   adempimento   procedimentale   e   dell'adozione   del
provvedimento finale. Nell'ambito di ciascuna  unita'  organizzativa,
il dirigente ha poi l'obbligo  di  individuare  il  responsabile  del
procedimento, ossia il soggetto responsabile del corretto e sollecito
svolgimento del procedimento  e,  se  competente,  dell'adozione  del
provvedimento finale.
  Sempre al fine di  garantire  la  certezza  dei  tempi  dell'azione
amministrativa, l'amministrazione e' inoltre obbligata ad individuare
il soggetto al quale attribuire il  potere  sostitutivo  in  caso  di
inosservanza del termine originario di conclusione del  procedimento.
In caso di  omessa  individuazione  di  questo  soggetto,  il  potere
sostitutivo e' attribuito al  dirigente  generale,  in  mancanza,  al
dirigente preposto all'ufficio o,  in  mancanza,  al  funzionario  di
livello piu' elevato. Pertanto, decorso il termine stabilito  per  la
conclusione del procedimento, il privato puo' rivolgersi al  titolare
del  potere  sostitutivo,  il  quale  e'  tenuto  a   concludere   il
procedimento entro un termine pari alla meta' di  quello  originario,
avvalendosi delle strutture competenti  o  nominando  un  commissario
(art. 2, comma 9-ter, legge n. 241 del 1990).
  Il titolare del potere sostitutivo, nei provvedimenti rilasciati in
ritardo su istanza di parte, deve espressamente indicare  il  termine
previsto dalla  legge  o  dai  regolamenti  per  la  conclusione  del
procedimento e quello effettivamente impiegato.
  Si ricorda che la mancata o tardiva  emanazione  del  provvedimento
costituisce elemento di valutazione  della  performance  individuale,
nonche' di responsabilita' disciplinare  e  amministrativo  contabile
del dirigente e del funzionario inadempiente.
b) Comunicazione di avvio del procedimento.
  All'apertura del procedimento,  le  pubbliche  amministrazioni,  ai
sensi dell'art. 7  della  legge  n.  241  del  1990,  sono  tenute  a
comunicare l'avvio del procedimento ai  soggetti  nei  confronti  dei
quali  il  provvedimento  finale  e'  destinato  a  produrre  effetti
diretti, a quelli che per legge debbono intervenirvi e  ai  soggetti,
individuati o  facilmente  individuabili,  ai  quali  l'adozione  del
provvedimento puo' causare pregiudizio.
  La comunicazione di avvio del procedimento deve essere personale o,
qualora  il  numero  dei  destinatari  non  lo  consenta,  realizzata
attraverso idonee forme di pubblicita'.
  Ai sensi dell'art. 8 della legge sul procedimento amministrativo  e
dell'art. 28 del decreto-legge n. 69 del 2013, la comunicazione  deve
indicare:
    l'amministrazione competente;
    l'oggetto del procedimento promosso;
    l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
    il soggetto titolare del potere sostitutivo;
    la data entro la quale, secondo i termini previsti  dall'art.  2,
commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento;
    i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione,  tra
i  quali  deve   essere   fatta   espressa   menzione   del   diritto
all'indennizzo, delle modalita' e dei termini per  conseguirlo  e  il
termine entro cui il titolare del potere sostitutivo debba emanare il
provvedimento;
    nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione
della relativa istanza;
    l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
c) Accessibilita' totale delle informazioni su procedimento e tempi.
  Ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  e
dell'art.  28  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,  le   pubbliche
amministrazioni, per ciascuna tipologia di  procedimento,  pubblicano
nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione  «Tipologie
di procedimento» (liv. 2), le seguenti informazioni:
    a) una breve  descrizione  del  procedimento:  a  cosa  serve,  i
soggetti interessati, tutte le altre amministrazioni coinvolte,  ecc.
(nel caso di procedure complesse e'  consigliabile  utilizzare  degli
esempi pratici) e tutti  i  riferimenti  normativi  del  procedimento
stesso;
    b)  i  modi  di  conclusione  del   procedimento   (provvedimento
espresso, accordo tra gli interessati e  l'amministrazione,  silenzio
assenso dell'amministrazione) ovvero i casi nei quali il rilascio del
provvedimento   puo'   essere   sostituito   da   una   dichiarazione
dell'interessato (segnalazione certificata di inizio di attivita' con
asseverazione o senza asseverazione) o  da  una  mera  comunicazione,
etc.;
    c) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni
altro adempimento procedimentale, il responsabile  del  procedimento,
unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale nonche', ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio, unitamente ai rispettivi  recapiti  telefonici  e  alla
casella di posta elettronica istituzionale;
    d)  gli  atti  e  i  documenti  da  allegare  all'istanza  e   la
modulistica   necessaria,    compresi    i    fac-simile    per    le
autocertificazioni nonche', ove disponibile, il link  di  accesso  al
servizio on line o i tempi previsti per la sua attivazione;
    e) le modalita' per l'effettuazione dei  pagamenti  eventualmente
necessari, ivi compreso: il codice IBAN identificativo del  conto  di
pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in  Tesoreria,  per
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario  o  postale  ovvero
gli identificativi del conto corrente postale sul quale effettuare  i
pagamenti mediante bollettino postale; i  codici  identificativi  del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il  versamento  (art.  5,
comma 1, lettera a) decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82);  le
altre modalita' di  pagamento  telematico,  ove  presenti,  indicando
sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo (art. 5,
comma 1, lettera b) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);
    f) il termine per la conclusione del procedimento  e  ogni  altro
termine procedimentale rilevante;
    g) gli strumenti di  tutela,  amministrativa  e  giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato,  nel  corso  del
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi
di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per  la
sua conclusione e i modi per attivarli. Tra gli strumenti  di  tutela
deve essere fatta espressa  menzione  del  diritto  all'indennizzo  e
delle modalita' e dei termini per conseguirlo;
    h) gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni,  per  avviare
la procedura o per ulteriori adempimenti, gli orari e le modalita' di
accesso (indirizzi, recapiti telefonici, l'indirizzo PEC o di mail  a
cui presentare le istanze);
    i) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di  inerzia,
il potere sostitutivo (art. 2, comma 9-bis, legge n.  241  del  1990)
nonche' le modalita' e i recapiti per attivarlo e i termini a  questo
assegnati per la conclusione del procedimento (art. 2,  comma  9-ter,
legge n. 241 del 1990).
  La presente direttiva e' inviata ai competenti organi di  controllo
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
    Roma, 9 gennaio 2014
 
                                                  Il Ministro: D'Alia

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2014, n. 458

   

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