INPS Fondo di garanzia del TFR (art. 2 L. n. 297 del 1982) - Nuove istruzioni per il calcolo delle trattenute IRPEF.
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- Categoria: Previdenza
- Creato Sabato, 22 Marzo 2014 01:03
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I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 25-2-2014 n. 2830
Fondo di garanzia del TFR (art. 2 L. n. 297 del 1982) - Nuove istruzioni per il calcolo delle trattenute IRPEF - Aggiornamento del modello Sr52.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 25 febbraio 2014, n. 2830 (1).
Fondo di garanzia del TFR (art. 2 L. n. 297 del 1982) - Nuove istruzioni per il calcolo delle trattenute IRPEF - Aggiornamento del modello Sr52.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
A seguito degli incontri con i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate in merito alle compilazione dei modelli 770 che l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta è tenuto a trasmettere ogni anno, al fine di evitare possibili duplicazioni nei dati, è stato convenuto che ciascuna procedura di liquidazione di prestazioni aventi ad oggetto quote di TFR relative al medesimo rapporto di lavoro (Fondo di Garanzia, Fondo di Tesoreria e CIGS in determinati casi di pagamento diretto), determini la tassazione esclusivamente sui dati relativi al periodo di commisurazione della quota di competenza.
In particolare, per quanto attiene il Fondo di Garanzia a partire da gennaio 2014 nel campo "Imp.richiesto" dovrà essere indicata esclusivamente la quota di TFR di competenza del Fondo di Garanzia al netto [1] degli importi relativi alle quote di TFR a carico del Fondo di Tesoreria e della CIGS.
Né consegue che dette quote di TFR non dovranno più essere sommate nei campi "Anticip.sogg.", "Irpef ant." e "Ant.Fondo Prev.".
I campi "Anticip.sogg.", "Irpef ant." e "Ant.Fondo Prev." dovranno essere utilizzati per segnalare eventuali anticipi o quote di TFR destinato alla previdenza complementare relativi al periodo per il quale è stato richiesto l’intervento del Fondo di Garanzia.
Anche l’anzianità di servizio dovrà essere commisurata al periodo per il quale è stato richiesto l’intervento del Fondo di Garanzia del TFR, fermo restando che nei campi "Inizio rapporto" e "Fine rapporto" dovranno essere indicate le date effettive di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro.
I modelli SR52 e SR53 saranno aggiornati di conseguenza.
Si segnala che le pratiche create nel 2013 prelevando i modelli SR52 telematici ancora da liquidare nel 2014, dovranno essere modificate manualmente in modo che, nella sezione post 2000, i campi "Imp.richiesto", "Anticip.sogg." e "Irpef ant." e "Ant.Fondo Prev." e "Anzianità" contengano esclusivamente valori relativi al periodo di competenza del Fondo di Garanzia.
Gli importi da indicare possono essere determinati dalla dichiarazione del responsabile della procedura, sezione post 2000, sottraendo dal campo "Imp.Richiesto" l’importo "Imp.Tesoreria", dal campo "Acconto" l’importo "Acc.Tesoreria", dal campo "Irpef su Acc." l’importo indicato al campo "Irp.Acc.Tes". Anche l’anzianità andrà modificata calcolandola sino al 31.12.2006 (se presente il Fondo di Tesoreria).
Le pratiche che saranno create prelevando i modelli SR52 inviati in modalità telematica dai responsabili delle procedure concorsuali, conterranno già le informazioni aggiornate.
[1] Sino ad oggi in questo campo veniva indicato l’intero importo del TFR maturato sino al 31.12.2000 e dal 1.1.2001.
L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2