TAR: Ministero Difesa e Funzione pubblica "commissariati" sulla 'previdenza complementare'

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Domenica, 09 Marzo 2014 00:54
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N. 02908/2013 REG.PROV.COLL.
N. 09988/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9988 del 2012, proposto da: (Lpd) (Lpd), (Lpd), (Lpd) (Lpd), (Lpd) (Lpd), (Lpd), (Lpd), (Lpd), (Lpd), (Lpd) e (Lpd), rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Paolo Emilio, 34;
contro
Ministero della Difesa, Ministero della Pubblica Amministrazione e L'Innovazione Dipartimento della Funzione Pubblica, n.c.;
per la declaratoria
dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo preordinato all'attivazione della cosiddetta "previdenza complementare" - esecuzione giudicato (sentenza n. 9187/2012 del T.A.R. per il Lazio - sezione prima bis)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 23 novembre 2012, depositato nei termini, i Sig.ri (Lpd) (Lpd) e gli altri ricorrenti indicati nell’epigrafe del ricorso hanno proposto ricorso ex articolo 112 e seguenti del cod. proc. amm. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 9187/2011 pronunciata da questa Sezione nella Camera di Consiglio del 5 ottobre 2011.
Va osservato che con tale sentenza veniva dichiarato l’obbligo per le Amministrazioni resistenti di concludere il procedimento amministrativo concernente la costituzione di forme pensionistiche complementari così come previsto dalle vigenti normative in materia pensionistica entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa, ovvero dalla sua notifica, se anteriore.
Considerato che la suddetta sentenza non è stata eseguita, per cui i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla stessa pronuncia.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 30 gennaio 2013 la causa è passata in decisione.
Il ricorso si appalesa fondato e va, pertanto, accolto così come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa ed al Ministero per la Pubblica
Amministrazione e l’innovazione in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, di dare esatta e completa esecuzione a quanto statuito con la sentenza n. 9187/2011 di questa Sezione entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica, se anteriore.
In caso di persistente inottemperanza nel termine sopraindicato, il Collegio nomina fin d’ora Commissario "ad acta" nella persona del Direttore Generale del personale del Ministero della Difesa, o un suo delegato, affinché nell’ulteriore termine di 180 giorni ponga in essere tutti gli opportuni provvedimenti per l’esecuzione della sopracitata sentenza.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle spese
del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
(Lpd) Riccio, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)