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Sei scatti stipendiali nel calcolo della buonuscita al personale della carriera prefettizia di a cura di Giuseppe Chiola

Dettagli

Riceviamo e pubblichiamo

L’istituto dei 6 scatti stipendiali, ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buonuscita, nasce con la legge 804/73 per i soli generali e colonnelli, nei casi di cessazione dal servizio per limiti di età (all. n. 1). Trova giustificazione soprattutto in relazione al fatto che la loro età per la cessazione dal servizio è inferiore a quella prevista per gli altri dipendenti pubblici.
Per lo stesso motivo il beneficio è stato esteso al restante personale delle Forze Armate, con la legge 468/87 e a quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile con la legge 472/87, nei casi di cessazione dal servizio per limiti di età, fisica-inabilità o decesso (all. n. 2).
Con la legge 232/90 il legislatore ha dettato una interpretazione autentica circa le modalità applicative del beneficio in questione (all. n. 3) e con il D. Lgs. n.165/97 è stato previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, l’assoggettamento alla contribuzione previdenziale, ma solo ai fini del trattamento pensionistico, mentre per la buonuscita è rimasta a carico della fiscalità generale (all. n. 4).
E’ successo poi che il beneficio in questione, nonostante la ben più elevata età di accesso alla pensione, sia stato attribuito anche al personale della carriera prefettizia, in ragione del disposto di cui all’art 17 del D.P.R. 340/82 (Ordinamento del personale Civile del Ministero dell’Interno “Decreto attuativo della legge 121/81”), che stabiliva che ai vice consiglieri ed ai consiglieri di prefettura dovesse competere lo stesso stipendio e progressione economica previsti per i funzionari della Polizia di Stato (all. n. 5).
Dal 1° gennaio 2002, con il D.P.R. 316/2001 (recepimento dell’accordo per il personale della carriera prefettizia), la categoria ha ottenuto un super contratto. L’art. 26 dello stesso D.P.R. però ha previsto una serie di “disapplicazioni”, per evitare un abnorme sommatoria di benefici vecchi e nuovi; tra le disapplicazioni una riguarda proprio l’art. 17 del DPR 340/82 di cui sopra. Pertanto anche il beneficio dei 6 scatti non sarebbe più applicabile ai prefettizi (all. n. 6).
L’amministrazione dell’Interno anche dopo l’entrata in vigore della predetta norma, ha continuato ad includere regolarmente l’importo dei sei scatti stipendiali nel calcolo della buonuscita dei prefettizi, con l’avallo anche dell’I.N.P.D.A.P. (vedi circolare INPDAP n. 17 del 13 maggio 2005).
La magagna è venuta fuori a seguito del passaggio delle competenze previdenziali del pubblico impiego all’I.N.P.S., previsto a decorrere dal 1° gennaio 2012 dalla legge 214/2011. Alcune sedi territoriali dell’istituto, infatti, ritenendo non più applicabile il beneficio in argomento, hanno inviato ai Prefetti in pensione richieste di restituzione degli importi percepiti a titolo dei sei scatti stipendiali liquidati nel trattamento di fine servizio.
Il Ministero dell’Interno, al fine di fare chiarezza sul punto controverso, ha richiesto il parere del Consiglio di Stato che, dopo aver sollecitato ulteriori valutazioni sulla questione al Ministero dell’Interno (vedi Numero Affari 00679/2013 del 10 aprile 2013), nella Adunanza di Sezione del 12 giugno 2013 affare 00679/2013, ha dato parere favorevole all’Amministrazione. Pertanto il personale in quiescenza della carriera prefettizia non deve più restituire le somme percepite ed i colleghi che cesseranno in seguito dal servizio continueranno a beneficiare di una quota aggiuntiva sull’indennità di buonuscita, valutabile intorno ai 50 - 60 mila euro per un Prefetto di 1^ classe, così, ancora una volte, “la casta è salva”.
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NORMATIVA DEI SEI SCATTI STIPENDIALI

1 – Legge 804/73 – Art. 13
Ai generali ed ai colonnelli nella posizione di a disposizione, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità' di buonuscita sono attribuiti, in luogo della promozione, soppressa con l'articolo 1 della presente legge, 6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.
Gli aumenti periodici di cui al comma precedente sono attribuiti, in luogo della promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età, soppressa con l'articolo 1 della presente legge, anche ai generali e ai colonnelli in servizio permanente effettivo iscritti in quadro di avanzamento o che siano stati valutati una o più volte giudicati idonei ma non iscritti in quadro. Per gli ufficiali di cui al presente comma detti aumenti periodici non sono cumulabili con il beneficio previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336.

2 – Legge 472/87 – (Dopo l’articolo 6, è inserito il seguente): “Art. 6-bis”
1. Al personale della Polizia di Stato in possesso delle qualifiche di ispettore capo, sovrintendente capo e assistente capo ed al personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia con qualifiche equiparate che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità' di buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.
2. Detto beneficio si estende al personale del ruolo dei commissari e delle restanti qualifiche dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e qualifiche equiparate del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia che cessi dal servizio per gli stessi motivi di cui al comma 1 a condizione che abbia compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato.
3. Al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia si applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, a condizione che abbiano almeno quattro anni di anzianità nelle qualifiche dirigenziali e che cessino dal servizio per gli stessi motivi di cui al comma 1.
4. Dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si tiene conto per il calcolo dell'indennità' di ausiliaria nei confronti dei destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224.

3 – Legge 232/90
Art. 20 – (interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21/9/87, n. 387 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472): Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 l'espressione "sei scatti di stipendio" va interpretata nel senso che i sei scatti sono calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472”.

4 – Decreto Lgs. n. 165/97.
Art. 4. “Maggiorazione della base pensionabile”
1.Con tale norma è stato previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo D: Lsg., i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, articolo 6 bis della legge 472/87, ………. omissis, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al successivo comma 3;
2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.

5 – D.P.R. 340/82 – (Ordinamento del personale Civile del Ministero dell’Interno).
Art. 17 – “Trattamento economico”
Ai vice consiglieri ed ai consiglieri di prefettura e di ragioneria, competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i funzionari della Polizia di Stato di cui alla lettera e), settimo comma, dell’art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Ai direttori di sezione ed ai direttori di sezione di ragioneria competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i funzionari della Polizia di Stato di cui alla lettera f) del settimo comma dell’art. 43 della legge suddetta.
Ai vice prefetti ispettori aggiunti ed ai direttori aggiunti di divisione di ragioneria competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i vice questori aggiunti del ruolo della Polizia di Stato di cui alla lettera g) del settimo comma dell'art. 43 della legge citata.

6 – D.P.R. 316/2001 (Recepimento dell’accordo per il personale della carriera prefettizia).
Art. 26 “Disapplicazioni”
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia le disposizioni di leggi e regolamenti che comunque siano in contrasto con quelle contenute nel decreto medesimo. In particolare, non si applicano le norme seguenti:
a) con riferimento all'articolo 3 (Tempo di lavoro): articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, e articolo 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
b) con riferimento all'articolo 4 (Congedo ordinario): articoli 36, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686, e articolo 15 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
c) con riferimento all'articolo 5 (Assenze per malattia e motivi di salute): articoli 37, 40, 68, commi da 1 a 8, 70 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; articoli 19, 30, 31, 32, 33, 34 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686.
d) con riferimento all'articolo 6 (Aspettativa per motivi personali e di famiglia): articoli 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3.
e) con riferimento all'articolo 7 (Congedi parentali): articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3.
f) con riferimento all'articolo 8 (Permessi per esigenze personali): articoli 37, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; articolo 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; articolo 22, commi 22, 23, 24 e 26 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
g) con riferimento al trattamento economico: legge 11 luglio 1980, n. 312; legge 17 aprile 1984, n. 79; legge 8 marzo 1985, n. 72; articolo 3 della legge 28 marzo 1997, n. 85; articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 232; -articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340;- decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254; legge 20 novembre 1982, n. 869; legge 10 ottobre 1986, n. 668; articolo 2, comma 14, della legge 20 marzo 1984, n. 34; legge 2 ottobre 1997, n. 334; articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

   

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