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INPS: Cessione del quinto dello stipendio sulla pensione: prime istruzioni.

Dettagli

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I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 10-2-2014 n. 2443
Cessione del quinto dello stipendio sulla pensione: prime istruzioni.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 10 febbraio 2014, n. 2443 (1).

Cessione del quinto dello stipendio sulla pensione: prime istruzioni.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

L’art. 31 del D.Lgs. n. 169 del 19 settembre 2012 ("Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141/2010"), entrato in vigore a decorrere dal 17 ottobre 2012, ha previsto l’estensione ai dipendenti privati dell’efficacia delle cessioni del quinto dello stipendio sulla pensione, di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 180/1950.

Pertanto, alla luce della suddetta norma, su richiesta delle banche e degli intermediari finanziari che abbiano concesso un prestito e in virtù degli obblighi contrattualmente assunti dal dipendente privato che viene posto in quiescenza prima che sia estinta la cessione dello stipendio, l’INPS deve provvedere ad effettuare il recupero del residuo del finanziamento sulla pensione: l’efficacia della cessione, infatti, si estende di diritto sulla pensione (o altro assegno continuativo o equivalente) che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione dal servizio.

Si ritengono esclusi dalla suddetta previsione normativa i contratti relativi a delegazioni di pagamento e mutui.

Le indicazioni sulle modalità operative di gestione del suddetto recupero verranno fornite con successivo messaggio.

In questa prima fase le sedi dovranno provvedere ad effettuare un’accurata attività di preistruttoria delle domande eventualmente già pervenute e con le quali banche o intermediari finanziari chiedono all’Istituto di procedere al recupero del residuo debito derivante dal contratto di prestito stipulato con il lavoratore che, cessato il rapporto di servizio, sia stato posto in stato di quiescenza con diritto a beneficiare di pensione diretta.

L’attività di preistruttoria dovrà riguardare in particolare l’acquisizione di una serie di informazioni che, qualora non presenti nelle domande già presentate all’Istituto per l’applicazione della trattenuta sulla pensione, dovranno essere richieste alla banca o intermediario finanziario e che si indicano di seguito:

- dati anagrafici della Banca o intermediario finanziario:

- codice fiscale o partita IVA;

- denominazione Ente;

- indirizzo Ente;

- indirizzo dell’ufficio competente e nominativo del funzionario di riferimento;

- IBAN;

- indirizzo di posta elettronica, PEC o numero telefonico;

- copia del contratto di cessione del quinto dello stipendio a suo tempo stipulato e sottoscritto dalle parti con tutte le informazioni anagrafiche relative al debitore (in primis codice fiscale);

- numero del contratto (o numero riferimento pratica);

- indicazione dell’importo relativo al credito residuo (conto estintivo);

- importo della rata mensile, come da piano concordato;

- documentazione idonea a comprovare l’avvenuta escussione del Tfr ovvero il tentativo di escuterlo.

Si precisa, con particolare riferimento al punto 6, che, come disciplinato dai contratti generalmente stipulati tra le parti, la banca o l’intermediario finanziario deve preventivamente escutere le spettanze di fine rapporto maturate dal cedente alla cessazione del rapporto di lavoro.

 

D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, art. 31
D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 43

   

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