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Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Dettagli

Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.
Individuazione della competenza territoriale del Prefetto e del Giudice
di pace a decidere i ricorsi avverso i verbali di contestazione per la
violazione dell'art. 180, comma 8, del Codice della strada. Chiarimenti
alla circolare 14 febbraio 2007, n. M/2413/28.
---
Emanata dal
Ministero dell'interno, Dipartimento affari interni e territoriali.

Ministero dell'interno
Circ. 2-4-2007 n. M/2413/28
Sanzioni
amministrative per violazioni del Codice della strada. Individuazione
della competenza territoriale del Prefetto e del Giudice di pace a
decidere i ricorsi avverso i verbali di contestazione per la violazione
dell'art. 180, comma 8, del Codice della strada. Chiarimenti alla
circolare 14 febbraio 2007, n. M/2413/28.
Emanata dal Ministero
dell'interno, Dipartimento affari interni e territoriali. 

Circ. 2
aprile 2007, n. M/2413/28 (1).

Sanzioni amministrative per violazioni
del Codice della strada. Individuazione della competenza territoriale
del Prefetto e del Giudice di pace a decidere i ricorsi avverso i
verbali di contestazione per la violazione dell'art. 180, comma 8, del
Codice della strada. Chiarimenti alla circolare 14 febbraio 2007, n.
M/2413/28.


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(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento affari interni e
territoriali.

 


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  Ai Prefetti della Repubblica
    Loro sedi
  Al Commissario del
Governo per la 
    Provincia di Trento
  Al Commissario del Governo
per la 
    Provincia di Bolzano
  Al Presidente della Giunta
regionale 
    della Valle d’Aosta
    Aosta
e, p.c.: Al
Dipartimento della pubblica sicurezza 
    Direzione centrale della
Polizia stradale, 
    ferroviaria, di frontiera e postale
    Loro
sedi
  



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Sono stati segnalati, da più parti, dubbi e perplessità in ordine
all'orientamento fornito da questa Direzione centrale con circolare n.
M/2413/28 del 14 febbraio 2007, per quel che concerne i criteri di
individuazione dell'Autorità cui proporre ricorso avverso la condotta
omissiva di cui all'art. 180, comma 8, del Codice della strada (D.Lgs.
n. 285 del 1992), richiamata dall'art. 126-bis, comma 2, dello stesso
Codice.

Si è osservato, in primo luogo, che, al di là di qualsiasi
valutazione giuridica, l'attribuzione di competenza all'autorità
amministrativa o giudiziaria del luogo in cui risiede il trasgressore
determinerebbe difficoltà di gestione del contenzioso giurisdizionale,
dal momento che le Prefetture potrebbero essere chiamate a resistere in
giudizio avverso i verbali redatti da Uffici di Polizia anche assai
lontani. Vengono ipotizzati, inoltre, dei problemi anche per gli
operatori che hanno redatto i verbali, in quanto, per effetto delle
sopraindicate disposizioni, gli stessi potrebbero anche essere chiamati
a testimoniare nei giudizi di opposizione davanti ad uffici giudiziari
aventi la propria sede in località molto distanti da quella in cui essi
operano abitualmente.

Infine, si manifesta il timore che l'indirizzo
operativo fornito dalla circolare in questione, riverberando i propri
effetti su un rilevante numero di verbali già redatti e notificati,
divenga fonte di una pericolosa espansione del relativo contenzioso.

Si evidenzia, al riguardo, che, sotto il profilo prettamente giuridico,
questo Dipartimento ha fondato il proprio orientamento sulla lettera
degli artt. 203 e 204-bis del Codice della strada, i quali - come pure
ha rilevato, anche di recente, la giurisprudenza (ex plurimis, Corte di
Cassazione, Sezione Civile 11, sent. n. 24876 del 23 novembre 2006 e
Giudice di Pace Taranto 20 maggio 2004) - ravvisano l'organo
territorialmente competente a decidere i ricorsi avverso i verbali di
contestazione degli illeciti amministrativi in materia di circolazione
stradale nel Prefetto e nel Giudice di pace del luogo in cui è stata
effettivamente commessa la violazione.

Si rammenta che, ai sensi
dell'art. 180, comma 8, del Codice della strada, chiunque, senza
giustificato motivo, non ottemperi all'invito dell'Autorità di
presentarsi, entro il termine stabilito dall'invito medesimo, ad uffici
di Polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini
dell'accertamento delle violazioni amministrative in materia di
circolazione stradale, è soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria nonché all'applicazione, da parte
dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione
prevista per la mancanza del documento da presentare.

Secondo quanto
disposto dall'art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada, in caso
di mancata identificazione del responsabile di una violazione che
comporti la decurtazione del punteggio attribuito alla patente di
guida, l'organo accertatore deve darne notizia al proprietario del
veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro 30 giorni dalla
richiesta, all'organo di Polizia che procede, i dati personali e della
patente dell'effettivo conducente al momento della commessa violazione;
se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo
carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8, del Codice della
strada.

Poiché la mancata comunicazione delle generalità del
trasgressore, di cui al combinato disposto dell'art. 126-bis, comma 2 e
dell'art. 180, comma 8, del Codice della strada, concretizza una
condotta illecita di natura omissiva che può essere realizzata, oltre
che nella stessa località in cui è stata commessa la violazione
originaria, anche in un luogo diverso dalla prima, si è ritenuto - in
assenza di indicazioni univoche da parte del legislatore ed in presenza
dì un panorama giurisprudenziale piuttosto variegato - che, al fine di
fondare la competenza dell'Autorità cui proporre ricorso avverso la
condotta omissiva tenuta successivamente alla violazione contestata,
debba farsi riferimento al luogo di residenza dell'interessato, e ciò
in coerenza con il principio di ordine generale cristallizzato
nell'art. 9 c.p.p., secondo cui, qualora la competenza del giudice non
possa essere determinata sulla base del luogo in cui l'illecito penale
è stato consumato, deve ritenersi competente il giudice dell'ultimo
luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, e
qualora il luogo sopra indicato non sia noto, la competenza appartiene
al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.

Tanto sopra premesso, le osservazioni formulate appaiono tutt'altro
che irrilevanti, ponendo esse l'accento su delicati profili di ordine
tecnico-operativo che l'opzione ermeneutica prescelta da questa
Direzione centrale è destinata ad implicare.

Ne deriva - nelle more di
un contributo richiesto, sulla specifica problematica, all'Avvocatura
generale dello Stato, volto anche a cogliere l'esatta interpretazione
delle locuzioni "luogo della commessa violazione" e "luogo in cui è
stata commessa la violazione" contenute, rispettivamente, nell'art. 203
e nell'art. 204-bis del Codice della strada - l'opportunità di
continuare a seguire il previgente consolidato orientamento (anch'esso,
in sostanza, confortato, a livello generale, da alcune pronunce
giurisprudenziali) secondo cui il luogo della commissione di un
illecito amministrativo coincide con il luogo in cui lo stesso è stato
accertato. È evidente, infatti, che, in termini tecnico-operativi, tale
orientamento non può che riflettersi sul criterio di individuazione
dell'autorità competente a ricevere il ricorso o a giudicare della
eventuale opposizione avverso i verbali di contestazione della
violazione dell'art. 180, comma 8, del Codice della strada, autorità
che viene così a identificarsi con quella del luogo in cui ha sede
l'Ufficio di Polizia presso il quale dovevano pervenire le informazioni
o i documenti richiesti e che ha provveduto alla redazione del relativo
verbale.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler tener conto delle
enunciazioni esplicative sopra formulate, con riserva di far conoscere
l'avviso che l'Avvocatura generale dello Stato farà pervenire al
riguardo.


Il Direttore centrale

Penta


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D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285


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