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Codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan.

Dettagli

Ministero dei trasporti
Lett.Circ. 2-4-2007 n. 31543
Corretta
interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della
strada in materia di circolazione delle autocaravan.
Emanata dal
Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri,
Direzione generale per la Motorizzazione, Divisione VIII.

Ministero
dei trasporti
Lett.Circ. 2-4-2007 n. 31543
Corretta interpretazione e
applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di
circolazione delle autocaravan.
Emanata dal Ministero dei trasporti,
Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione generale per la
Motorizzazione, Divisione VIII. 

Lett.Circ. 2 aprile 2007, n. 31543
(1).

Corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del
Codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan.


--------------------------------------------------------------------------------

(1) Emanata dal Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti
terrestri, Direzione generale per la Motorizzazione, Divisione VIII.

 


--------------------------------------------------------------------------------

In relazione ai contenuti dell’istanza in oggetto e per una più
completa ed esaustiva trattazione della materia si ritiene opportuno
riportare di seguito le norme di riferimento disciplinanti la
circolazione degli autocaravan.

L’autocaravan è definito quale
autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato
permanentemente per essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette
persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, c. 1 lett. m) del
Codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 1992). Ai fini della
circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli
artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa
disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185, c. 1).

La loro
sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili
se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono
deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il
proprio ingombro (art. 185, c. 2). Nel caso di sosta o parcheggio a
pagamento, le tariffe sono maggiorate del 50% rispetto a quelle
praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. (art.
185, c. 3). È vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare
e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti
di smaltimento igienico-sanitario (art. 185, c. 4). Nel Regolamento
sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate
riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi,
dei suddetti impianti igienico-sanitari (art. 378).

I provvedimenti
per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall’Ente
proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al
pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5, c. 3). Fuori dei centri
abitati l’Ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui
all’art. 5, c. 3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di
carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di
essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze
della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade
(art. 6, c. 4, lett. b). Esso può, inoltre, vietare o limitare o
subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei
veicoli (art. 6, c. 4, lett. d). Esso può, infine, vietare
temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di
carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi
segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore
prima (art. 6, c. 4, lett. f).

Nei centri abitati i Comuni possono,
con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all’art. 6,
c. 4 (art. 7, c. 1, lett. a). Essi, inoltre, possono stabilire aree
nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7, c. 1,
lett. e). Essi possono, altresì, previa determinazione della Giunta,
stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli
è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante
dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo
(art. 7, c. 1, lett. f). Essi possono, infine, istituire le aree
attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di
cui all’art. 185 (art. 7, c. 1, lett. h).

Quindi, appare chiaro che il
Comune, con ordinanza motivata in relazione alle esigenze della
circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, può
vietare permanentemente la sosta a determinate categorie di utenti. In
difetto di tali stringenti motivazioni, il Comune può in ogni caso,
sempre con ordinanza motivata, vietare permanentemente la sosta dei
veicoli in generale.

Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede
stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che
non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro,
in assenza di ostacoli atti a giustificarla (limitazioni alla
circolazione dirette ai veicoli aventi una sagoma per altezza superiore
all’altezza di un ostacolo non eliminabile) la limitazione alla
circolazione stradale e sosta per detta particolare categoria di
autoveicolo appare illegittima.

A tale riguardo si richiama
integralmente quanto contenuto nella Dir.Min. 24 ottobre 2000 dell’ex
Ministero dei lavori pubblici, "Direttiva sulla corretta ed uniforme
applicazione delle norme del Codice della strada in materia di
segnaletica, e criteri per l’installazione e la manutenzione". In
particolare il paragrafo 5 (“Impieghi non corretti della segnaletica
stradale”), punto 1 (“Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti”)
indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di
autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente
attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di
interessi locali, non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza
sindacale a norma dell’art. 7.

Nel merito


L’argomento è gia stato
trattato, coma sopra già detto, sia pure sinteticamente nel punto 5.1
della Dir.Min. 24 ottobre 2000, in relazione ai vizi più ricorrenti dei
provvedimenti che dispongono la collocazione di segnaletica stradale.
Nonostante il tempo intercorso si è avuto modo di accertare,
soprattutto attraverso numerose istanze avanzate dai proprietari di
autocaravan e da codesta Associazione, che proseguono attività di
regolazione della circolazione, in particolare da parte dei Comuni, che
vedono spesso danneggiati e a volte discriminati detti autoveicoli che
già dal 1991 trovarono una chiara regolamentazione. Non è inutile, in
proposito, ripercorrere le tappe che hanno portato alla attuale
formulazione degli artt. 54, comma 1, lettera m), 56, comma 2, lettera
e) e 185 del Codice; e dell’art. 378 del Regolamento di esecuzione (D.P.
R. n. 495 del 1992), che trattano la materia. Già con la legge n. 336
del 1991 (detta "Legge Fausti") il legislatore era intervenuto, per
evitare gli annosi contenziosi tra i proprietari dell’autoveicolo
Autocaravan e pubblici Amministratori, con una ratio semplice e chiara,
portatrice di una serie di innovazioni identificabili, almeno, nei
seguenti punti fondamentali:

- la conferma che le autocaravan sono
autoveicoli e sono parificati a tutti gli altri autoveicoli;

- la
netta distinzione tra il “sostare” e il “campeggiare”;

- l’obbligo
all’allestimento di impianti igienico-sanitari su strade, autostrade e
campeggi al fine di tutelare l’igiene pubblica del territorio,
raccogliendo i residui organici e le acque chiare e luride raccolti
negli impianti interni delle autocaravan;

- la possibilità al Comune
di inserire nel PRG (oggi Piano strutturale) l’allestimento di aree
attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, al
fine di sviluppare il turismo itinerante praticato con detti
autoveicoli. Un intervento, pertanto, complessivamente teso a
promuovere e non ad impedire la circolazione alle autocaravan.

Il
legislatore è successivamente intervenuto, sempre per evitare gli
annosi contenziosi tra i possessori delle autocaravan ed i pubblici
Amministratori, inserendo in toto i principi della legge n. 336 del
1991 nel nuovo Codice della strada. Secondo la chiara, univoca volontà
di legge, ai sensi dell’art. 185, 1° comma del Codice della strada: «i
veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della
circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e
limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa
disciplina prevista per gli altri veicoli».

Analizzando in modo più
dettagliato le ordinanze dei pubblici Amministratori si ritrovano le
più disparate motivazioni per giustificare le limitazioni alla
circolazione della categoria di autoveicoli in esame.

A volte, il
Comune vieta la sosta e la circolazione alle autocaravan attraverso un’
ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l’ordine pubblico o
la sicurezza pubblica.

Quando si parla di ordine pubblico si fa
riferimento a quell’insieme di principi, propri del nostro ordinamento
giuridico, la cui tutela è necessaria per l’ordinato svolgimento della
vita sociale. In proposito la Corte Costituzionale, con sentenza n. 9
del 19 giugno 1956, ha dato di questo concetto giuridico la seguente
nozione: «Ordine pubblico è la situazione in cui sia assicurato a tutti
il pacifico esercizio dei diritti di libertà e in cui il singolo possa
svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese
alla propria personalità fisica e morale: è l’ordinato vivere civile
che è indubbiamente meta di uno Stato libero e democratico».

Quando si
parla di sicurezza pubblica, invece, si fa riferimento a un concetto
più ristretto perché tale sicurezza è assicurata quando risultano
salvaguardate la incolumità e la integrità fisica, morale e
patrimoniale dei cittadini.

Pare dunque alquanto inverosimile che il
solo veicolo “autocaravan” possa rappresentare con la sua circolazione
sul territorio una turbativa all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe
essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso
alle autocaravan per asserite esigenze di “tutela dell'ordine, della
sicurezza e della quiete pubblica”.

In altri casi viene vietata la
sosta e la circolazione alle autocaravan sulla base di un’ordinanza
motivata dalla necessità di salvaguardare l’immagine e, soprattutto, l’
igiene e la sanità pubblica.

In occasione di alcuni di questi
provvedimenti, il Comune fa presente che nella zona si trovano
determinati campeggi, evidenziando che le autocaravan, pur essendo
autoveicoli dotati di servizi igienici tali da non incidere
negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio,
dovrebbero recarsi obbligatoriamente nelle strutture private.

Il
pubblico Amministratore giustifica il proprio provvedimento sostenendo
che il suo obiettivo è solo quello di frenare «... abusi di carattere
igienico-sanitario connessi allo scarico d'acque nere e bianche sulla
pubblica via ...», ovvero di «…. prevenire qualsivoglia pericolo di
infezioni virali o di malattie infettive, la cui insorgenza può
verificarsi per l’incontrollato e disordinato deposito di liquami e
materie organiche oltre che dei rifiuti solidi ...».

Si osserva,
tuttavia, che spesso le ordinanze contingibili e urgenti motivate sulla
base dell’esigenza di tutela dell’igiene pubblica, stante la genericità
delle espressioni usate e l’assenza di qualsivoglia altro elemento
indicatore, limitano la circolazione delle autocaravan sulla base di
motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti.

D’altronde, le autocaravan, per il
loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque
inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente
utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l’igiene
pubblica.

Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la
motivazione adottata circa “lo scarico di residui organici e acque
chiare e luride”, non appare sufficiente a giustificare il
provvedimento, in quanto l’eventuale violazione alle norme di tutela
del manufatto stradale di cui all’art. 15, comma 1, lett. f) e g) del
Codice della strada deve essere sanzionata ai sensi del medesimo
articolo, commi 2, 3 e 4.

Anche il comma 6 dell’articolo 185 prevede
la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo
articolo: «è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque
chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi
impianti di smaltimento igienico-sanitari».

Da quanto sopra si evince
che i Comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per
garantire il rispetto dell’igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile
un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan.

Talvolta si invoca il divieto di campeggio per giustificare il divieto
di sosta per le autocaravan.

Quando si utilizza il termine
“campeggiare” si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia
quella implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante
collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture
per svolgere le consuetudini di vita.

Inoltre, per le autocaravan vale
quanto previsto all'art. 185 del Codice della strada, cioè si attiva il
campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo.

La sosta,
invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo
185 del Codice della strada, laddove si ribadisce che deve avvenire
“senza” occupare lo spazio esterno al veicolo. In caso contrario, se
ciò avviene sulla pubblica via, tale condotta deve essere sanzionata.

L’aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è
campeggiare mentre il lasciare aperte le porte e le finestre di un
autoveicolo, costituendo pericolo o intralcio per gli utenti della
strada, non attiva il campeggiare ma viola l’articolo 157 del Codice
della strada.

È indubbio che un Comune possieda il diritto/dovere di
intervenire per limitare, reprimere o regolamentare il campeggiare. In
tal caso le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla
luce del primo comma dell'art. 185 del Codice della strada, il quale
stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista
per gli altri veicoli, e del secondo comma in base al quale «la sosta
delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento
e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote
…».

Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale
con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e non occupino la
sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, una eventuale
azione sanzionatoria appare decisamente illegittima.

Altro caso tipico
riguarda il Comune che vieta l’accesso ad un parcheggio alle
autocaravan, consentendolo invece alle autovetture, dimenticando che l’
organizzazione di un parcheggio deriva dalla progettazione del numero
di stalli di sosta, dalla apposizione della relativa segnaletica
stradale, sopratutto orizzontale che evince dalla tipologia dei veicoli
che li possono fruire.

Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della
strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan”
(autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della strada) da una
strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle
autovetture che sono anch’esse autoveicoli. Per quanto detto, se la
zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione
pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel
tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano,
possano fruire del territorio senza subire discriminazione, ovvero
realizzare un’area di parcheggio riservata alla sosta delle autocaravan
ed autoveicoli simili per massa e dimensioni, a condizioni che tale
area sia posizionata a distanza ragionevole dalla zona interessata. È
altresì auspicata l’ottimizzazione alla fruizione dei parcheggi, senza
diminuirne gli stalli, aumentando la lunghezza di alcuni di essi,
ovvero riservare una parte dell’area di parcheggio alla sosta delle
autocaravan, tracciando appositi stalli di sosta ed installando
specifica segnaletica verticale.

Pertanto, non conforme a legge, e
frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che
interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio
e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario,
consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso
ingombro.

Talvolta i Comuni, allo scopo di impedire fisicamente la
circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per far installare
all’ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad altezza
ridotta dal suolo.

In tali casi, l’installazione appare illegittima in
assenza di altezze inferiori nella strada e/o parcheggio che ne
giustifichino tecnicamente l’installazione.

Inoltre, l’installazione
di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo è suscettibile, oltre che di
limitare la circolazione stradale, anche, eventualmente, di
compromettere la sicurezza stradale nonché di impedire e/o limitare la
circolazione ai veicoli preposti agli interventi di emergenza quali
ambulanze, veicoli dei Vigili del fuoco, veicoli della Protezione
civile, ecc…..

Tra l’altro, tale dispositivo non può essere neppure
considerato dissuasore di sosta come definito dall’art. 180 del
Regolamento di esecuzione, essendo un dispositivo di sicurezza (come
previsto dalla circolare n. 1357 del 7 maggio 1985 sulla segnaletica
afferente i passaggi a livello su linee elettrificate ed i cavalcavia
ferroviari) da utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra
della carreggiata rende necessario, in posizione anticipata, impedire
il transito (e non la sosta) di veicoli alti per evitare che restino
incastrati o non possano manovrare per tornare indietro. L’assenza di
tale condizione preliminare non ne giustifica l’adozione come
dissuasori di sosta.

In virtù dei casi sopra esposti si riscontrano
evidenti cause di illegittimità presenti nei provvedimenti aventi per
oggetto le limitazioni alla circolazione e alla sosta delle
autocaravan.

In particolar modo la violazione del criterio di
imparzialità e disparità di trattamento, in quanto i provvedimenti
limitativi, così come predisposti, risultano in violazione del
principio di uguaglianza, sancito dagli artt. 3 e 16 della Carta
Costituzionale, e operano una discriminazione fra gli utenti della
circolazione stradale.

Nella maggior parte dei casi, nei
provvediementi degli Enti locali assunti in tal senso, si evidenzia una
non congrua valutazione della situazione per carenza di attività
istruttoria, non effettuata, o sommaria e non esauriente, ovvero
effettuata in base a situazioni che prescindono dall’interesse di
garantire la sicurezza della circolazione stradale. In tal caso il
provvedimento, risultando contraddittorio ed inadeguato a realizzare le
dichiarate finalità, risulterebbe illegittimo.


Il Direttore generale

Dott. Ing. Sergio Dondolini


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D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Dir.Min. 24 ottobre 2000
L. 14 ottobre
1991, n. 336


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