Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
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- Creato Lunedì, 09 Dicembre 2013 01:41
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SENATO DELLA REPUBBLICA
DELIBERA 4 dicembre 2013
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con
particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro. (13A10044)
(GU n.287 del 7-12-2013)
Il Senato della Repubblica, in sede di 11ª Commissione permanente
(lavoro, previdenza sociale), il 4 dicembre 2013, su proposta dei
senatori Casson, Granaiola, Chiti, Amati, Cirinna', D'Adda, Dirindin,
Favero, Elena Ferrara, Filippi, Filippin, Fornaro, Minniti, Orru',
Padua, Pagliari, Pezzopane, Santini, Scalia, Spilabotte, Tomaselli,
Turano, Caliendo, Fedeli, Floris, Rita Ghedini e Sollo, ha adottato
la seguente deliberazione:
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali,
con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 1
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e
dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema
della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di
seguito denominata «Commissione».
Art. 2
1. La Commissione e' composta da venti senatori, nominati dal
Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei
Gruppi parlamentari, garantendo, per quanto possibile, un'equilibrata
rappresentanza tra i generi. Il Presidente del Senato nomina il
Presidente scegliendolo ai di fuori dei predetti componenti e convoca
la Commissione affinche' proceda all'elezione di due Vice presidenti
e di due Segretari.
Art. 3
1. La Commissione accerta:
a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali, con particolare riguardo al numero delle
morti, alle malattie, alle invalidita' e all'assistenza alle famiglie
delle vittime, individuando altresi' le aree in cui il fenomeno e'
maggiormente diffuso;
b) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno in ragione del genere
delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi;
c) l'entita' della presenza dei minori, con particolare riguardo
ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed
esposizione a rischio;
d) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo
alla loro entita' nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio
lavoro;
e) il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e
l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli
infortuni, anche con riferimento all'incidenza sui medesimi del
lavoro flessibile, o precario;
f) l'idoneita' dei controlli da parte degli uffici addetti
all'applicazione delle norme antinfortunistiche;
g) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla
finanza pubblica, nonche' sul Servizio sanitario nazionale;
h) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da
proporre al fine della prevenzione e della repressione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
i) l'incidenza sul fenomeno della presenza di imprese controllate
direttamente o indirettamente dalla criminalita' organizzata;
l) la congruita' delle provvidenze previste dalla normativa
vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di
infortunio sul lavoro.
Art. 4
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria e puo'
avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite
nel limite massimo di 12.500 euro per l'anno 2013 e di 75.000 euro
per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste
a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato
puo' autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al
precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento,
a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per
motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata
da certificazione delle spese sostenute.
Art. 5
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la
Commissione disponga diversamente. L'attivita' e il funzionamento
sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla
Commissione prima dell'inizio dei lavori.
Art. 6
1. La Commissione riferisce al Senato annualmente, con singole
relazioni o con relazioni generali, nonche' ogni qual volta ne
ravvisi la necessita', e comunque al termine dei suoi lavori. In
occasione della terza relazione annuale, il Senato verifica
l'esigenza di un'ulteriore prosecuzione della Commissione.
Roma, 4 dicembre 2013
p. il Presidente: Fedeli