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Ministero dell'Interno: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere.."

Dettagli

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Ministero dell'interno
Circ. 26-8-2013 n. 400/A/2013/27205/12.374
D.L. 14 agosto 2013, n. 93 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province". Introduzione dell'art. 18-bis nel novellato D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.
Circ. 26 agosto 2013, n. 400/A/2013/27205/12.374 (1).
D.L. 14 agosto 2013, n. 93 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province". Introduzione dell'art. 18-bis nel novellato D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.
 

 
Ai
Signori questori della Repubblica
 
 
Loro sedi

Ai
Signori dirigenti le zone di polizia di frontiera
 
 
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
 
 
Direzione generale dell'immigrazione
 
 
Roma
 
Al
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
 
 
Roma
 
Alla
Segreteria del dipartimento della pubblica sicurezza
 
 
Roma




 
Si pone all'attenzione delle SS.LL che sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto scorso, è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto, in vigore dal 17 agosto 2013, che, all'art. 4, introduce nel testo già novellato del D.Lgs. 25 luglio 1998. n. 286, l'articolo 18-bis, recante la nuova fattispecie di permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica.
In particolare, il legislatore ha previsto:
- al comma 1, che:
- il Questore rilasci un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio;
- il Questore rilasci lo specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari anche su proposta del Procuratore della Repubblica o con il parere favorevole della stessa Autorità;
- per violenza domestica devono intendersi tutti gli atti, non episodici. di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa. indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- al comma 2, che la proposta o il parere suddetti, comunicati al Questore, siano corredati dagli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni sopra indicate, con particolare riferimento alla gravità ed alla attualità del pericolo per l'incolumità personale della vittima straniera;
- al comma 3, che:
- lo specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari possa essere rilasciato dal Questore anche quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza;
- qualora ricorra tale ultima ipotesi, la sussistenza degli elementi e delle condizioni indicate al precedente comma 2 dovrà essere valutata dal Questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali;
- al comma 4, che:
- lo specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato rispettivamente ai sensi degli esaminati commi 1 e 3, è revocato:
a) in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata
1) dal Procuratore della Repubblica o,
2) per quanto di competenza, per le ipotesi indicate al comma 3. dai servizi sociali.
3) o comunque accertata dal Questore.
b) ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio;
- al comma 5, che le disposizioni del nuovo art. 18-bis si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari [1].
L'esaminato nuovo art. 18-bis, di fatto, da attuazione all'art. 59, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 [2], ed introduce il rilascio dello specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari alle vittime degli atti di violenza perseguiti dalla Convenzione.
Dalla formulazione della norma emerge con chiarezza che ai fini del rilascio del particolare permesso di soggiorno non è previsto che la vittima cooperi necessariamente nell'attività investigativa né, tantomeno, che il procedimento penale sia già in corso, in quanto il legislatore ha ritenuto di dover attribuire rilevanza alla sola ''situazione personale", con l'obiettivo di assicurare tutela a chi si trovi in una condizione doppiamente vulnerabile rispetto agli atti di violenza perpetrati nei suoi confronti.
In conformità alla normativa di carattere generale, il particolare permesso di soggiorno per motivi umanitari, di durata annuale, rinnovabile finché perdurino le esigenze umanitarie che ne hanno giustificato il rilascio, consente l'accesso al lavoro del titolare ed è convertibile in permesso per lavoro, ai sensi dell'art. 14, commi 1, lett. e), e 3, del novellato D.P.R. n. 394/1999.
Con lo scopo di poter individuare, in modo puntuale, il numero dei permessi di soggiorno concessi per motivi umanitari e riconducibili alle specifiche, nuove, fattispecie introdotte dalla norma in esame (nei commi 1 e 3), dovranno essere utilizzati i seguenti nuovi codici motivo soggiorno:


- UMAN 6 - vittima di violenza domestica art. 18-bis, comma 1, TUI
- UMAN 7 - vittima di violenza domestica art. 18-bis, comma 3, TUI.


Nel restare a disposizione per eventuali, ulteriori delucidazioni, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.


Il Direttore centrale
Pinto



[1] Tale previsione è. peraltro, in linea con quanto già disposto dall'art. 18. comma 6-bis. del novellato del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.


[2] La Convenzione, come noto, è stata recentemente ratificata dalla legge 27 giugno 2013, n. 77; si veda la Circ. 31 luglio 2013, n. 400/A/2013/25179/12.312.

 
Allegato


Circ. 31 luglio 2013, n. 400/A/2013/25179/12.312
Legge 27 giugno 2013, n. 77, concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011" (2)
(2) Il testo della circolare 31 luglio 2013, n. 400/A/2013/25179/12.312, emanata dal Ministero dell'interno, è riportato autonomamente.
 
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 18-bis
D.L. 14 agosto 2013, n. 93
Circ. 31 luglio 2013, n. 400/A/2013/25179/12.312

   

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