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D.M. 25-6-2013 Disciplina delle modalità di accesso al Fondo di prestito pubblico, da parte delle associazioni maggiormente rappresentative

Dettagli

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D.M. 25-6-2013
Disciplina delle modalità di accesso al Fondo di prestito pubblico, da parte delle associazioni maggiormente rappresentative.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 settembre 2013, n. 226.
D.M. 25 giugno 2013   (1).
Disciplina delle modalità di accesso al Fondo di prestito pubblico, da parte delle associazioni maggiormente rappresentative. (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 settembre 2013, n. 226.
(2) Emanato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
 
IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 233 (3) relativo a "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali" e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2009, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali";
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (4), art. 2, commi 132-133, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto, in particolare, il summenzionato comma 132 che recita espressamente che: "In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico";
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2007, recante "Indirizzi per la ripartizione del Fondo per il diritto di prestito";
Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2007, recante "Ripartizione in percentuali del Fondo per il diritto di prestito pubblico", in base al quale il predetto fondo è ripartito secondo le seguenti percentuali: 83% opere a stampa e audiolibri, 5% fonogrammi, 12% videogrammi;
Considerato che il citato fondo per il diritto di prestito pubblico è ripartito dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto;
Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 2009 con il quale è stata stabilita la percentuale della provvigione spettante alla SIAE, nella misura del 22% per la ripartizione del Fondo di prestito pubblico ai singoli aventi diritto e del 7,50% per la ripartizione collettiva alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale in ciascuno dei rispettivi ambiti;
Visti i decreti di pagamento con cui il Ministero per i beni e le attività culturali ha effettuato a favore della Società italiana autori editori il versamento per il diritto di prestito pubblico per gli anni 2006-2012;
Considerato che non tutti gli organismi associativi aventi diritto alla ripartizione del Fondo hanno presentato istanza di accesso;
Considerata la necessità di individuare un termine finale per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo da parte delle Associazioni interessate, sia per i fondi dell'esercizio finanziario di competenza che per quelli non ripartiti relativi agli esercizi finanziari precedenti, nonché di regolamentare le modalità di presentazione delle istanze;
Decreta:
(3) NDR: Il riferimento è da intendersi al D.P.R. 233 del 2007.
(4) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non completo: «decreto-legge 3 ottobre 2006».
 
Art. 1
1.  Il termine di presentazione delle istanze di accesso alla ripartizione collettiva delle quote del Fondo per il diritto di prestito pubblico alle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale negli ambiti individuati dal decreto ministeriale 10 dicembre 2007 è fissato al 30 settembre di ogni anno per i finanziamenti riferiti all'annualità precedente.

2.  Previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali la Società italiana autori ed editori provvederà a suddividere i fondi non richiesti entro tale termine ai singoli aventi diritto, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 15 ottobre 2009.

 
Art. 2 (5)
1.  L'istanza, debitamente documentata, come previsto dai decreti citati nelle premesse e in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione richiedente, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2.  Il legale rappresentante, nel dichiarare che l'associazione è la maggiormente rappresentativa nella categoria, assume l'impegno di destinare la quota ricevuta esclusivamente agli scopi di carattere generale di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 15 ottobre 2009 e di costituire un adeguato fondo di garanzia, manlevando la SIAE da eventuali rivendicazioni di singoli.

3.  All'istanza, indirizzata al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per le biblioteche, gli Istituti culturali e il diritto d'autore - Servizio II, devono essere allegati:

a)  copia conforme all'originale dello statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione;
b)  elenco della composizione delle cariche sociali;
c)  atto di manleva;
d)  relazione analitica sulla utilizzazione delle eventuali quote del Fondo per il diritto di prestito pubblico già ricevute nell'anno precedente, esclusivamente per le attività previste dall'art. 2, comma 7, del citato decreto ministeriale 15 ottobre 2009.

3.  Tutte le dichiarazioni devono essere rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dal legale rappresentante dell'associazione, sotto la propria responsabilità a norma degli articoli 75 e 76 del citato decreto presidenziale, allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

4.  Sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai punti a) e b) le associazioni di categoria che abbiano già presentato tale documentazione negli anni precedenti, qualora non ci siano state modifiche.

(5) NDR: La suddivisione in commi del presente articolo corrisponde a quanto pubblicato in G.U.
 
Art. 3
1.  Le Associazioni di categoria che non hanno fatto richiesta di assegnazione della quota parte di Fondo ad essi spettante possono presentare richiesta per gli esercizi finanziari dal 2006 al 2012, entro il 30 settembre 2014.

   

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